[L'8 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Leone Giovanni, Relatore. [...] Dà quindi lettura del testo da lui proposto che riassume gli articoli della sua relazione, di quella dell'onorevole Calamandrei e dell'onorevole Patricolo[i], sulla materia:

«L'alta sorveglianza sugli uffici giudiziari, la giurisdizione disciplinare, l'emanazione dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico degli organi del potere giudiziario, le deliberazioni sulle spese nei limiti dell'assegnazione iscritta nel bilancio, i bandi dei concorsi per l'assunzione dei giudici, le promozioni, le assegnazioni ed i mutamenti di sede spettano al Consiglio superiore giudiziario.

«Il Consiglio superiore giudiziario è presieduto dal Presidente della Repubblica, ed è composto: 1°) del Primo Presidente della Corte suprema della cassazione, che esercita le funzioni di Vice Presidente; di dieci membri, di cui due supplenti, eletti da tutti gli organi del potere giudiziario, scelti in numero di cinque (4 effettivi ed un supplente) tra i Primi Presidenti di Corte d'appello o Presidenti di sezione della Cassazione, in numero di tre (due effettivi ed un supplente) tra i Consiglieri di cassazione, uno tra i consiglieri di appello ed uno tra i giudici; 2°) di dieci membri, di cui due supplenti, eletti dalla Assemblea Nazionale e scelti fuori della medesima e tra le persone non iscritte in albi professionali.

«In caso di parità di voti, prevale la decisione votata dal Presidente.

«Il Consiglio superiore dura in carica per cinque anni, ed i componenti del medesimo sono rieleggibili».

[...]

Targetti rileva che lo scopo che si vuole raggiungere è di assicurare l'indipendenza del giudice, non tanto nell'interesse del giudice stesso quanto in quello superiore della collettività. A suo avviso, seguendo l'esempio di tutte le altre Costituzioni che si limitano ad affermare il principio della indipendenza della giustizia, senza dettare norme relative all'ordinamento giudiziario, dopo aver affermato tale indipendenza si dovrebbero fissare soltanto norme relative al principio stesso.

Fa osservare che l'indipendenza del giudice dipende in gran parte dall'individuo singolo; se ciò non fosse vero, la Magistratura non avrebbe al suo attivo i bellissimi esempi di resistenza alle infinite pressioni subite durante il regime fascista. Ritiene però che si debbano creare condizioni tali da facilitare questa indipendenza. Migliorare la situazione economica dei magistrati rappresenterebbe un gran passo avanti anche per il loro prestigio. Inoltre il magistrato non dovrebbe aver nulla da temere o da sperare, nella sua carriera, dal potere esecutivo. Siccome l'assegnazione di una sede o un trasferimento hanno grande importanza nella sua vita, occorre sottrarre questo provvedimento all'arbitrio governativo.

[...]

Bozzi ritiene che, oltre all'indipendenza della Magistratura dal potere esecutivo, ci si debba occupare e preoccupare dell'effettiva indipendenza del Magistrato — comprendendo in tale termine anche il Pubblico Ministero — in quanto questa è forse più importante della prima. A suo avviso, è necessario congegnare un sistema per cui il singolo si senta veramente dipendente solo dalla legge; fare, cioè, in modo che tutto ciò che attiene all'organizzazione della Magistratura (ammissione, avanzamenti, trasferimenti, trattamento economico) sia regolato dagli stessi magistrati, che dovrebbero esser posti tutti su uno stesso piano. Non dovrebbero esistere né superiori né inferiori, in quanto tutti esplicano una stessa funzione e dipendono nello stesso modo dalla legge, che va applicata secondo i dettami della coscienza e intelligenza. Per tradurre in atto tali principî, non è, a suo avviso, sufficiente la creazione del Consiglio superiore della Magistratura, che assicura quella che può definirsi l'indipendenza esterna, ma è necessario concedere ai magistrati il potere di autogovernarsi effettivamente.

[...]

Leone Giovanni, Relatore. [...] Per quanto riguarda le ammissioni e le nomine, osserva che il potere esecutivo ha ingerenza soltanto per le alte cariche: anche in questo campo si può tendere a creare una disciplina, che renda possibile l'indipendenza della Magistratura, nel senso che nessuna nomina debba essere soggetta a forze estranee, ma abbia luogo attraverso il Consiglio Superiore. Soltanto il Presidente della Cassazione dovrebbe essere nominato dal Presidente della Repubblica.

Osserva, per quanto riguarda la disciplina, che i magistrati, nell'esercizio del potere giurisdizionale, devono essere assolutamente sovrani e la competenza del Ministro si deve limitare alla nomina delle Commissioni; mentre per i trasferimenti la responsabilità verrà assunta dal Consiglio stesso e sarà quindi collegiale. In tal modo si verrà molto a ridurre la responsabilità politica, in quanto le decisioni verrebbero prese da magistrati e da elementi nominati dalle Camere, per i quali potrebbe anche essere stabilito un limite nella durata in carica.

[...]

Il Presidente Conti comunica che l'onorevole Bozzi ha presentato la seguente proposta:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto di 14 membri effettivi, dei quali 7 eletti dai Consigli giudiziari nazionali fra le categorie di magistrati indicati dalla legge sull'ordinamento giudiziario e 7 dall'Assemblea nazionale, fuori dai propri membri e dagli albi professionali forensi.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura garantisce l'indipendenza dei magistrati; provvede, secondo la legge sull'ordinamento giudiziario, all'ammissione in carriera, alle promozioni e ai trasferimenti, nonché si pronuncia definitivamente nei procedimenti disciplinari.

«I Consigli giudiziari regionali, costituti di magistrati a norma della legge sull'ordinamento giudiziario, esprimono il loro parere per quanto attiene alle promozioni, ai trasferimenti e ai fatti disciplinari».

Comunica inoltre che gli onorevoli Cappi e Uberti hanno proposto la seguente formulazione:

«La nomina, per pubblico concorso, dei magistrati, le promozioni, i trasferimenti ed in genere il governo della Magistratura, sono affidati al Consiglio Superiore della Magistratura composto di membri nominati per metà dai magistrati stessi, per metà dall'Assemblea nazionale, presieduto dal Ministro della giustizia».


 

[i] Il testo del resoconto sommario riporta erroneamente: «di quella dell'onorevole Calamandrei e dell'onorevole Leone».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti