[Il 10 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario. La discussione relativa alla nomina dei capi delle Corti giudiziarie si intreccia con quella relativa all'azione disciplinare. Vengono qui riportate le parti della discussione che si riferiscono solo a quest'ultimo tema, mentre si rimanda, per il testo completo della discussione, alla sezione delle appendici riguardante i temi non entrati nella Costituzione.]

Calamandrei, Relatore. [...] Pone quindi il problema delle funzioni del Procuratore Generale Commissario della giustizia, e si domanda a chi affidare l'azione disciplinare contro i magistrati, dato che l'articolo 19 del suo progetto, che considerava la figura del Commissario della giustizia, non è stato approvato. Pensa che tale competenza possa essere attribuita al Ministro della giustizia, il quale avrebbe solo il potere di iniziare l'azione disciplinare denunziando i magistrati alle Corti disciplinari o al Consiglio Superiore della Magistratura.

Castiglia, Relatore, obietta che il Ministro della giustizia, facendo parte del Consiglio Superiore della Magistratura, non può essere il promotore dell'azione disciplinare. A suo avviso una tale azione potrebbe essere svolta dal Procuratore Generale della Cassazione.

Leone Giovanni, Relatore. [...] Per quanto riguarda il problema di un possibile intervento del Ministro della giustizia come organo di attivazione dei provvedimenti disciplinari, osserva che la materia è delicatissima. Non può il Ministro della giustizia esercitare tale azione, data la sua veste di Vicepresidente del Consiglio Superiore, in quanto sarebbe giudice e parte contemporaneamente; né d'altro canto si può affidare l'incarico al Pubblico Ministero, dopo che si è stabilito che questi è un organo del potere giudiziario. Si affaccia quindi la necessità di trovare un organo al di fuori del potere giudiziario, anche per evitare il pericolo che ad un certo momento il Pubblico Ministero, per un senso di solidarietà verso tutto il corpo della Magistratura, non ritenga di dover procedere contro un suo collega.

A suo avviso, togliendo al Ministro la Vicepresidenza del Consiglio Superiore, gli si potrebbe affidare questa alta funzione di vigilanza e di promozione di tutte le misure atte a far funzionare la Magistratura.

Ma se non si trova un altro organo, si dia agli altri poteri dello Stato la possibilità di chiedere l'inizio di un procedimento penale a carico dei magistrati.

Laconi ritiene che l'onorevole Leone abbia segnalato solo un aspetto dell'incongruenza, la quale si manifesta non soltanto per il Ministro, ma per tutti gli organi dello Stato. Anche sull'operato dei singoli membri del Consiglio Superiore potrebbe manifestarsi la necessità di un'azione disciplinare, e la miglior garanzia sarebbe il distacco della Suprema Corte disciplinare dal Consiglio Superiore: mantenendo gli organi distinti, si renderebbe possibile un controllo vicendevole.

Ambrosini ritiene doveroso insistere sulla questione pregiudiziale da lui già sollevata. La materia in discussione è di importanza indubbiamente fondamentale, ma non deve essere trattata nella Costituzione, bensì demandata alla sede più specifica, alla legge cioè sull'ordinamento giudiziario.

Mannironi crede che occorrerebbe far cenno nella Costituzione della eleggibilità dei capi e rimandare il resto alla legge sull'ordinamento giudiziario.

Ambrosini spiega che la sua pregiudiziale vale per tutti i problemi venuti in discussione. Ripete che tutta questa materia, che è d'importanza fondamentale e che interferisce sulla struttura e sul funzionamento dell'ordine giudiziario, dovrebbe essere rimandata alla legge sull'ordinamento giudiziario.

Ha notato spesso una diffidenza pregiudiziale verso il legislatore ordinario, come se esso potesse commettere continuamente degli arbitrî; ma questa diffidenza gli sembra del tutto ingiustificata.

Il Presidente Conti avverte che si passerà alla votazione sulla questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Ambrosini, che non si debba cioè discutere della eleggibilità dei capi della Magistratura Superiore, né del procedimento disciplinare, ma che il tutto debba essere deferito alla legge sull'ordinamento giudiziario.

Mannironi propone che la pregiudiziale sia votata per divisione.

Il Presidente Conti mette ai voti la prima parte della pregiudiziale, che non si debba cioè parlare della eleggibilità dei capi della Magistratura Superiore.

Calamandrei, Relatore, dichiara di votare contro, perché ritiene che la questione della eleggibilità sia un problema di grande importanza.

(È approvata).

Il Presidente Conti mette ai voti la seconda parte, cioè che non si debba parlare del procedimento disciplinare.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti