[Il 7 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Villabruna. [...] Aveva ragione il collega Bozzi, quando ieri diceva che il problema dell'indipendenza della Magistratura ha due aspetti: un aspetto, dirò così, esteriore ed un aspetto interno.

Un aspetto esteriore, che riguarda i rapporti tra la Magistratura e gli altri poteri dello Stato; un aspetto interno, che riguarda l'esplicazione dell'attività funzionale del magistrato in seno alla medesima Magistratura.

Ed aveva del pari ragione l'onorevole Bozzi, quando affermava che il progetto di Costituzione ha risolto soltanto a metà il problema dell'indipendenza della Magistratura. Sì, è vero, voi della Commissione avete considerato le garanzie dell'indipendenza della Magistratura in rapporto alla carriera dei magistrati; ma, alla fin fine, voi avete considerato questo problema soprattutto nei rapporti col potere esecutivo; il vostro sforzo è stato rivolto a sganciare, per quanto fosse possibile, la Magistratura dal potere esecutivo. E l'avete fatto, secondo me, in una forma che mi pare felice.

[...]

Vinciguerra. [...] Ma, se la Magistratura ha bisogno di garanzie giuridiche, dell'intervento a suo favore del potere costituente, diciamolo pure: la Magistratura deve trovare anche in se stessa la ragione ed il motivo della propria garanzia. In se stessa, esercitando nobilmente la sua funzione; ed intanto una delle piaghe della Magistratura è il carrierismo, che porta alle disfunzioni. Onde, se una modifica vi deve essere nell'ordinamento giudiziario, io mi augurerei che fosse la modifica che desse, come unico sistema di promozione, quello dell'anzianità e lasciasse libera soltanto la facoltà, a chi lo vuole, di poter avere la promozione attraverso il concorso per esami. Niente promozioni per il solo merito, distinto o meno che fosse. Vi sono le promozioni di categoria e di grado, le quali, affidate al potere irrefrenato del Ministro, tolgono ogni valore alla inamovibilità. Non si è fatto molto con la inamovibilità, perché il potere esecutivo, se non ha il mezzo di punire, ha quello di ricompensare. La promovibilità è tra le sue mani un mezzo di influenza tanto efficace, e conseguentemente così pericoloso quanto l'amovibilità; specialmente se si tratta di una promovibilità arbitraria. Per tal modo l'inamovibilità diventa una pura lustra. Ciò ci induce a ritenere che la promozione di grado debba avvenire per l'anzianità di servizio.

[...]

Carboni Angelo. [...] Passo ad un altro problema, connesso con il tema dell'ammissione nella Magistratura, cioè al tema della carriera dei magistrati.

L'amico e collega Bozzi disse opportunamente ieri che bisogna sburocratizzare la magistratura; e a questo scopo corrispondono nel progetto costituzionale alcune norme che, secondo me, sono incondizionatamente da approvare. Cioè la norma che affida le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari e in genere il governo della magistratura al Consiglio superiore; quella che sancisce l'inamovibilità dei magistrati, e il divieto di dispensa e retrocessione, se non con deliberazione del Consiglio superiore; e quella, infine, particolarmente sensibile, che stabilisce che i magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non per diversità di gradi.

Si è già sottolineata l'importanza di questa innovazione, che serve a svincolare la carriera dei magistrati non soltanto dalla soggezione al potere esterno del Ministro, ma anche dalla graduazione gerarchica, che è essa stessa ragione di parzialità e di insufficiente indipendenza, comportando non tanto l'ossequio dovuto naturalmente a chi ha la funzione direttiva dell'ufficio, ma anche l'adattamento della coscienza dell'inferiore alla volontà del superiore in grado nel momento della decisione in camera di consiglio, nel quale la coscienza dei decidenti dovrebbe potersi esternare in modo completamente libero ed indipendente. Tuttavia anche la diversità di funzioni comporta il concetto di promozioni, e pur di queste si parla nel progetto, affidandone il compito al Consiglio superiore della Magistratura. Ma le promozioni subordinate ad un accertamento periodico di merito attraverso concorsi per titoli o per esame aprono l'adito al pericolo di favoritismi e di transazioni di coscienza e tengono i funzionari in uno stato di ansietà e di reciproca gelosia. Onde io vorrei sottoporre all'esame della Commissione una mia idea: se cioè non convenga stabilire che le promozioni a funzioni più elevate debbano avvenire in base al solo criterio dell'anzianità, coordinato con un procedimento di eliminazione degl'incapaci e degl'indegni.

Una volta entrati in carriera, una volta ottenuto il riconoscimento della propria idoneità attraverso il concorso per l'ammissione in Magistratura e della propria attitudine attraverso il tirocinio, i magistrati non dovrebbero essere sottoposti ad esami o concorsi per l'ulteriore corso della carriera, salvo per accedere alla Corte di cassazione, per far parte della quale occorrono competenze specifiche ed attitudini particolari ed alla quale dovrebbero essere chiamati soltanto magistrati di valore eccezionale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti