[Il 25 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 104 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Dobbiamo esaminare l'articolo 97. Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge.

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall'Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, metà dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio seno. Gli eletti dall'Assemblea Nazionale iscritti negli albi forensi non possono esercitare la professione finché fanno parte del Consiglio.

«Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria, sono di competenza del Consiglio Superiore secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

«Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

Presidente Terracini. Ricordo che sono già svolti i seguenti emendamenti a questo articolo:

«Sostituirlo col seguente:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente. Il governo e la disciplina della Magistratura sono attribuiti al Consiglio Superiore della Magistratura.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica; ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti dalla Magistratura fra i magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello. I componenti designati per elezione durano in carica 5 anni. Una sezione del Consiglio Superiore della Magistratura funziona come Corte disciplinare.

«L'azione disciplinare contro i magistrati può essere esercitata dai procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello».

Romano.

[...]

«Sostituirlo col seguente:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, e di dieci membri designati per sette anni. Di questi dieci membri, cinque vengono nominati dai magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie e cinque vengono eletti dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio seno.

«Vengono pure nominati sei membri supplenti pure per sette anni: tre dai magistrati e tre dall'Assemblea Nazionale.

«Dei cinque membri eletti dai magistrati, due devono essere scelti tra i primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di cassazione, due tra i procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di cassazione, uno tra i consiglieri di cassazione o sostituti procuratori generali di cassazione.

«I membri supplenti da eleggersi dai magistrati debbono rivestire il grado di consigliere di cassazione o grado parificato della requirente.

«Gli eletti dall'Assemblea Nazionale devono essere scelti nelle seguenti categorie: ex magistrati a riposo, avvocati già inscritti nell'albo della Corte suprema, che abbiano però cessato di esercitare la professione, professori di Università.

«Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede o di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio superiore secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

«Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

Merlin Umberto.

«Sostituirlo col seguente:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Cassazione, vicepresidente, del procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di membri eletti per due terzi da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle diverse categorie, e per un terzo dall'Assemblea Nazionale fuori dal proprio seno e dagli albi forensi.

«Le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti di sede e di funzioni, le deliberazioni sulle spese nei limiti del bilancio e del gettito delle tassazioni sugli atti giudiziari, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio Superiore, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

«Il Ministro della giustizia ed i procuratori generali della Cassazione e delle Corti di appello promuovono l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».

Caccuri.

[...]

Presidente Terracini. Segue l'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Targetti Amadei e Bordon:

«Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti di sede, i cambiamenti di funzioni dei magistrati ed i procedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

«Il Ministro di grazia e giustizia può promuovere l'azione disciplinare.

«Il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto del presidente della Corte di cassazione, vicepresidente; di altro vicepresidente nominato dal Presidente della Repubblica; di membri eletti per metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle varie categorie in rappresentanza di ciascuna di queste e per metà dai due rami del Parlamento, secondo le norme di eleggibilità e di elezione stabilite dalla legge.

«I membri elettivi durano in carica tre anni».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgerlo.

Targetti. Rinuncio allo svolgimento dell'emendamento, che però mantengo, riservandomi di modificarlo.

Presidente Terracini. L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:

«La Magistratura costituisce un potere autonomo e indipendente, retto da un proprio Consiglio.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione, coadiuvato da due vicepresidenti in persona del procuratore generale della Corte medesima, e di un magistrato collocato a riposo col titolo di primo presidente della Cassazione; ed è composto di membri eletti per un terzo dai magistrati della Corte di cassazione e dai primi presidenti della Corte di appello, per un terzo da tutti gli altri magistrati e per l'altro terzo, in parti uguali, da ciascuna delle due Camere.

«Il magistrato a riposo è eletto alla vicepresidenza da tutti i magistrati a riposo.

«I membri elettivi durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.

«Il Consiglio è rinnovato ogni due anni per un terzo.

«Gli appartenenti agli albi forensi sono incompatibili colla carica di membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

«L'assunzione, la carriera e i provvedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Superiore.

«Il procuratore generale vicepresidente promuove l'azione disciplinare avanti la speciale sezione istituita presso il Consiglio medesimo».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobili Tito Oro. Un eminente collega, dopo avere sollevato, nella discussione generale, alcune critiche al progetto di Costituzione, concludeva il proprio giudizio su questo, osservando, con garbata arguzia fiorentina che in fondo però, in questo progetto vi è del bello e del nuovo; ma tosto soggiungeva che peraltro il bello non è nuovo e che il nuovo non è bello. Ho ripensato alla faceta conclusione quando mi sono trovato di fronte al Titolo presente e ho subito escluso che qui potesse affermarsene l'esattezza: la soluzione adottata dalla Commissione, per riconoscere alla Magistratura la reclamata autonomia, mi è sembrata veramente geniale, così da non potersi negare che essa sia in pari tempo «nuova e bella». Non si può negare che la Magistratura, per difendere la libertà dei propri giudizi, debba essere immune da vincoli e, quindi, sciolta da qualsiasi subordinazione, specialmente nei confronti del potere esecutivo. All'uopo molte soluzioni risultavano escogitate, e in Italia e fuori, alcune esagerate e farraginose, altre non producenti: quale tendente a spezzare qualunque vincolo coll'esecutivo e a creare una amministrazione autonoma della giustizia, quale limitata all'affermazione di un principio astratto d'indipendenza, privo di qualsiasi garenzia. Il progetto ha invece ripreso un istituto già esistente, il Consiglio Superiore della Magistratura, ne ha esteso i poteri e gli ha affidato la esecuzione della legge per tutto quanto concerne l'assunzione, le promozioni, i trasferimenti, in una parola la carriera dei magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. Naturalmente, il Consiglio non ha più soltanto una funzione consultiva, ma addirittura un potere deliberativo. E le sue deliberazioni assumono direttamente forma e forza di decreti legislativi per la sanzione del Presidente della Repubblica che, secondo il progetto dovrebbe assumerne la Presidenza.

[...]

Ho voluto seguire, nella esposizione degli emendamenti, l'ordine del progetto, che prima ha proposto l'organo e poi ne ha determinato le funzioni; ma queste erano state già da me indicate nelle premesse e si riassumono nella duplice tutela dei magistrati e della Magistratura: dei magistrati, in quanto concerne le promozioni e i trasferimenti; della Magistratura in quanto concerne le assunzioni e i procedimenti disciplinari. In altri termini il Consiglio Superiore esercita il proprio ufficio di controllo, di moderazione e di tutela, inspirato al principio: Neminem laedere, suum cuique tribuere, sui Magistrati, a protezione della loro carriera del rispetto di quella degli altri e a salvaguardia del decoro della Magistratura e delle esigenze della Giustizia (Approvazioni).

[...]

Presidente Terracini. [...] Segue l'emendamento dell'onorevole Sapienza:

«Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto da un vicepresidente e da sei membri nominati dal Presidente della Repubblica tra magistrati che eccellano per moralità, cultura, indipendenza e attaccamento alle istituzioni repubblicane, nonché da un deputato eletto dai magistrati per ogni circoscrizione distrettuale.

«Il Consiglio è amministrato da un Assessorato di cinque membri, eletti dal Consiglio stesso preferibilmente nel proprio seno e, in ogni caso, tra magistrati dell'ordine giudiziario che esercitino funzioni giudiziarie da almeno un triennio. L'ordinamento giudiziario determina le norme per l'elezione del Consiglio, la durata delle funzioni, le attribuzioni del Consiglio e dell'Assessorato.

«Il Presidente della Repubblica sanziona e decreta i provvedimenti emanati dal Consiglio e dall'Assessorato; ha il diritto di sciogliere il Consiglio anche prima della scadenza del termine stabilito, indicendo, con lo stesso decreto, le elezioni e fissando la convocazione del nuovo Consiglio non oltre novanta giorni dalla data dello scioglimento.

«Durante la vacanza l'Assessorato resta in carica per il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.

«L'eletto col maggior numero di voti presiede e coordina i lavori dell'Assessorato e rappresenta il Consiglio presso il Parlamento, partecipando, anche a mezzo di assessore delegato, senza voto deliberativo, alle sedute delle Camere per mantenere i necessari contatti col potere legislativo».

Non essendo egli presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Segue l'emendamento dell'onorevole Grassi:

«Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale della Corte medesima, e di membri designati per metà dai magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, per un quarto dalla Camera dei deputati e per un quarto dal Senato della Repubblica. Gli eletti dalle Assemblee legislative debbono essere scelti, fuori del proprio seno, tra magistrati a riposo, professori ordinari di Università in materie giuridiche ed avvocati che si facciano cancellare dall'albo forense rinunziando all'esercizio professionale. I membri elettivi rimangono in carica per quattro anni.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, nomina le commissioni per le assunzioni in carriera e per le promozioni dei magistrati; procede agli scrutini; delibera sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o destinazione ad altra funzione, quando non vi sia il consenso del magistrato; provvede in materia disciplinare, esprime il parere, nei casi indicati dalla legge, per i magistrati del pubblico ministero».

L'onorevole Grassi ha facoltà di svolgerlo.

Grassi. [...] Il pericolo di questa costruzione che stiamo facendo è questo: che mentre noi cerchiamo di dare maggiori garanzie alla Magistratura, ho paura che, invece, finiremo per opprimere l'ordine giudiziario. Perché, di fronte alla facoltà di disporre, che era limitata, affidata al potere esecutivo, c'era prima la garanzia effettiva del Consiglio Superiore, il quale doveva esprimere il suo parere e metteva così delle limitazioni all'arbitrio del Ministro. Di fronte al Ministro c'era cioè il Consiglio Superiore. Ora di fronte al Consiglio superiore non ci sarà più nessuno: le sue decisioni sono assolute e non sono più criticabili; esso diventa, diciamo così, un despota dell'ordinamento della Magistratura.

Io non voglio difendere una posizione, perché sono attualmente Ministro; anzi desidero che la Magistratura abbia la più piena possibilità di sviluppo e di disponibilità del suo funzionamento; ma è bene che vi avverta di qualche cosa che è già sentito nell'animo dei più responsabili nel campo della Magistratura e cioè che forse noi stiamo facendo un ordinamento che finirà col non essere qualche cosa di meglio per la Magistratura, perché questa aveva le sue difese e le sue guarentigie rispetto al potere esecutivo per mezzo del Consiglio Superiore. Oggi il Consiglio Superiore, che assume i poteri che aveva il potere esecutivo, finisce per non avere nessun controllo nella sua azione.

Ad ogni modo, dato che ci siamo messi su questa linea, cerchiamo almeno di porre un limite a questa discrezionalità; e questo limite, io penso, lo si potrebbe trovare nel periodo di durata del Consiglio Superiore, di modo che attraverso il suo rinnovamento, sia pure elettivo, si possano superare le difficoltà che possono sorgere, e che sarebbero ancora più gravi se noi concedessimo al Consiglio superiore una durata più lunga.

[...]

Ma la parte più essenziale del mio emendamento è quella relativa all'ultimo comma, ossia quella che si riferisce alle funzioni del Consiglio Superiore. Ho già detto che in tutti gli ordinamenti giudiziari degli altri Paesi democratici — e ricorderete che Fiorello La Guardia, nella sua visita qui, ci disse quali erano stati i risultati della magistratura elettiva nel suo Paese, e come raccomandò a noi Costituenti di guardarci dal battere quella strada — negli altri paesi democratici non c'è dubbio che la Magistratura, pur essendo riconosciuta indipendente nella sua funzione, è sempre legata al potere esecutivo per quanto riguarda la sua organizzazione.

Ora, non dobbiamo farne un organismo a sé per non creare uno Stato nello Stato, andando incontro a quei pericoli da molti denunciati in questa Assemblea.

Non dobbiamo seguire a questo proposito una linea di condotta diversa da quella seguita da altri Stati, come la Francia la quale, avendo istituito il Consiglio Superiore, lo ha legato al potere esecutivo in quanto il Presidente della Repubblica ne è il Capo ideale ed in lui convergono tutti i poteri dello Stato.

In Inghilterra, il Capo della Magistratura è il Lord Cancelliere, che fa parte del Gabinetto; e questo dimostra che la Magistratura non può, dunque, staccarsi dalla vita unitaria dello Stato, perché la responsabilità di fronte alle Assemblee parlamentari non può essere assunta da un organo estraneo allo Stato, che funzioni per conto suo, ma deve essere collegata con l'organo del potere esecutivo che risponde di fronte al Parlamento di tutte le sue azioni. Lo stesso Presidente della Repubblica dovrà essere coperto nella sua responsabilità dal Ministro di grazia e giustizia.

Perciò è impossibile che lo Stato venga separato in settori. Un certo raccordo deve esservi.

Quindi, sia per queste considerazioni, sia perché il funzionamento deve avvenire in maniera concreta, io ho presentato un emendamento che tiene conto di questa situazione per dare la possibilità al Consiglio Superiore di funzionare.

Ho stabilito nel mio emendamento, che il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, che potrà essere modificato in base ai criteri indicati, nomina le commissioni per le assunzioni.

Perché non basta dire che il Consiglio Superiore assume, ma come assume? Pensare che le assunzioni possano esser fatte direttamente da sedici uomini che si riuniscono, è un assurdo, perché ogni anno essi dovranno assistere ad esami, dovranno correggere, ecc. Sono lavori di commissioni che durano per un anno intero!

Una voce. È naturale.

Grassi. Non è naturale. Se diciamo che il Consiglio Superiore fa le assunzioni, si potrebbe pensare anche ad assunzioni dirette, mentre il Consiglio Superiore ha una competenza diretta per gli scrutini.

In altri termini, è bene che la Camera abbia chiaro che, mentre per il grado di uditore e fino al IV grado le assunzioni si fanno attraverso le commissioni, ed anche le promozioni, soltanto gli scrutini per i gradi superiori si fanno attraverso le stesse Sezioni.

Quindi, se non diciamo chiaramente quale deve essere il funzionamento organico di questo Consiglio Superiore (perché non è detto che se non si stabilisce chiaramente il principio la questione può essere domani ripresa da una legge) se noi facciamo una Costituzione rigida — secondo il vostro pensiero — non so quali difficoltà si potranno avere in sede di applicazione.

Perciò io dico che il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, che stabilirà i dettagli, nomina le commissioni per le assunzioni in carriera e per le promozioni dei magistrati; procede agli scrutini (è quindi stabilito quando il Consiglio Superiore procederà agli scrutini direttamente), delibera sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o destinazione ad altra funzione, quando non vi sia il consenso del magistrato e (ed è questa la parte principale del mio emendamento) provvede in materia disciplinare, esprime il parere, nei casi indicati dalla legge, per i magistrati del pubblico ministero.

Oggi la situazione è questa: mentre per la Magistratura giudicante il parere del Consiglio Superiore o la deliberazione è vincolativa, e quindi il Ministro non può far niente senza la deliberazione del Consiglio Superiore; per quanto si riferisce, invece, alla Magistratura requirente, ossia al pubblico ministero, dal tribunale fino alla Cassazione, il parere del Consiglio Superiore non è vincolante. Questo significa che c'è un rapporto ancora di congiunzione fra il Ministro e la Magistratura attraverso il pubblico ministero, il pubblico ministero che non è soltanto magistrato nel senso che adempie alle funzioni del magistrato, ma è organo del potere esecutivo, ha tutte le funzioni di ordine di esecuzione nel campo della Magistratura e fuori della Magistratura: per esecuzione delle sentenze, per la parte riguardante le cancellerie, i minorenni, lo stato civile e per tutte le funzioni che svolge al Ministero della giustizia nella tutela dei giudicati; e il pubblico ministero è incaricato di ricorrere nell'interesse della legge quando il Ministro crede che nell'interesse della legge debba farsi ricorso.

Ora non possiamo estraniare la funzione dell'esecuzione dalle responsabilità che intorno a questo organismo ci sono.

Se le stacchiamo nettamente, e poniamo anche la Magistratura requirente alla dipendenza esclusiva del Consiglio Superiore con deliberazione vincolante, separeremo la Magistratura dall'esecutivo e dal legislativo. Ciò porterebbe come conseguenza che nessuno risponderebbe più, evidentemente, del funzionamento della Magistratura in Italia.

Queste sono le considerazioni che sottopongo all'Assemblea, frutto in parte dell'esperienza, in parte della necessità di porre dei limiti all'indipendenza della Magistratura, che deve essere concessa con quelle garanzie che i miei predecessori hanno già stabilito; io dico: andare oltre queste e voler considerare alla stessa stregua le funzioni requirenti e quelle giudicanti, sarebbe un errore le cui conseguenze, rispetto al funzionamento degli organi dello Stato, risulterebbero gravissime.

Io ho creduto mio dovere di affidare all'Assemblea queste osservazioni e non parlo come Ministro ma come componente di essa ed è bene che ognuno assuma le proprie responsabilità.

[...]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Costa ha presentato i seguenti emendamenti:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto del primo presidente della Corte di cassazione, presidente, e di sei consiglieri nominati per cinque anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie e un quarto da ciascuna delle Camere legislative».

«Sopprimere il terzo e quarto comma».

Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgerli.

[...]

Presidente Terracini. I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

«Al terzo comma, sopprimere le parole: Le assunzioni.

«Abozzi».

[...]

Varvaro. Onorevoli colleghi, a proposito dell'articolo 94 avevo presentato un emendamento, al quale ho rinunciato, che era del seguente tenore: «I magistrati non possono essere destinati ad uffici estranei all'ordine giudiziario». Ne faccio in questo momento oggetto di raccomandazione per la Commissione.

Vi ho rinunciato perché non vedo l'opportunità di una simile disposizione nel testo costituzionale, ma devo ricordare alla Commissione che l'ordinamento giudiziario Grandi, con gli articoli dal 196 al 203, codificò la carriera dei magistrati applicati agli uffici del Ministero della giustizia. Di questo fenomeno tutti quelli che sono vicini alla Magistratura, o perché magistrati, o perché avvocati, o perché comunque studiosi del problema della Magistratura, sanno benissimo quali perniciosi effetti abbia nella realtà prodotti, perché si è creata una casta privilegiata, e precisamente la casta di quelli che vogliono andare vicino al potere esecutivo o meglio alle alte sfere del potere esecutivo per farvi carriera. Vorrei raccomandare alla Commissione che in qualunque modo si trovi la maniera di evitare che si torni al carrierismo presso il potere esecutivo.

[...]

Presidente Terracini. Gli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Art. 97-bis.

«Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari».

L'onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.

Perassi. Non mi pare che il nostro emendamento abbia bisogno di essere svolto, giacché esso non è se non una semplice modificazione formale del terzo comma dell'articolo 97. L'averlo noi presentato sotto veste di articolo 97-bis significa semplicemente che noi abbiamo voluto implicitamente suggerire di farlo diventare un articolo a parte.

[...]

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Ruini, di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 97.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Veniamo alla seconda parte dell'articolo, che riguarda le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Si presenta fra gli altri il problema se la facoltà di promuovere l'azione disciplinare deve essere riservata al Ministro della giustizia. Il Comitato ritiene di sì. Mantiene fermo per quest'affermazione il testo originario, perché è evidente che se il Guardasigilli, che ha la responsabilità di tutto l'andamento dei servizi della Magistratura, si avvede che v'è qualche difetto da parte del magistrato, come volete che non possa promuovere azione disciplinare? Non è lui che punisce è il Consiglio superiore; il Guardasigilli non fa che promuovere il giudizio; e ciò non ferisce le guarentigie che ha la Magistratura. È essa che regola e disciplina esclusivamente la carriera, lo «stato personale» dei magistrati.

Ecco ciò che occorre far bene risaltare. L'emendamento che porta per prima la firma di Conti, e poi di altri deputati di vari Gruppi, intende precisare — conservando in sostanza tutto il testo originario, ma dandogli una espressione più incisiva ed efficace — le attribuzioni del Consiglio Superiore. Sono essenzialmente quattro momenti: le assunzioni, le destinazioni, le promozioni, le misure disciplinari.

L'onorevole Grassi propone una formulazione che è più dettagliata e minuta, e che sembra rimpicciolire il compito del Consiglio. Ad esempio non parla di assunzioni, ma solo di nomina delle commissioni esaminatrici; non parla di promozioni in generale, ma di scrutini per le promozioni, e così via. L'onorevole Grassi manifesta il timore che, se non vi sono tali limitazioni, il Consiglio possa senz'altro procedere direttamente alla nomina, senza commissioni di esame; ma ciò non è concepibile; e del resto provvederanno ai particolari le norme sull'ordinamento giudiziario, alle quali si dovrà attenere il Consiglio; e qui si determineranno i particolari, che l'onorevole Grassi desidera.

Ciò che importa è fissare nell'articolo della Costituzione, come quattro chiodi, i punti essenziali, su cui è competente il Consiglio, e nei quali non può ingerirsi il Ministro. Si noti che ormai già, di fatto, tre punti sono acquisiti: le nomine, le promozioni, le norme disciplinari, che spettano all'attuale Consiglio Superiore. Restano solo i trasferimenti a subire le possibilità di influenza del potere esecutivo. Infatti se — data l'inamovibilità — un magistrato, quando occupa una data sede, non è trasferibile, senza il suo consenso, il Ministero ha facoltà discrezionale di assegnare dove crede i magistrati di prima nomina, quelli promossi, e può inoltre trasferire gli inamovibili magistrati dalla sede attuale a quella che chiedono; nel che vi può essere il favore, l'ingerenza, la infiltrazione dell'esecutivo che vogliamo eliminare.

Resti ben fermo che nulla di ciò che concerne lo stato del personale, la sua carriera, rimane sottratto al Consiglio Superiore. Il che però non vuol dire che il Consiglio sostituisca il Ministro ed il dicastero della giustizia, in tutte le sue attribuzioni. Vi sono in questo campo degli equivoci: taluno interpreta autonomia ed indipendenza della Magistratura e competenza del suo Consiglio Superiore nel senso che tutta l'amministrazione dei servizi attuali del Ministero della giustizia passi al Consiglio. Il Ministero dovrebbe scomparire. No. Tutto quanto riguarda il personale, la sua carriera è regolato esclusivamente dal Consiglio; ed il Ministro è vincolato per tale riguardo alle sue decisioni. Ma, tranne ciò, resta al Ministro ed al suo Ministero un campo non piccolo di attribuzioni. Sarà intaccata soltanto la direzione generale del personale. Ad ogni modo rimangono al Ministero altri personali, dei cancellieri, degli uscieri; rimangono i servizi di prevenzione e di esecuzione delle pene; rimane l'elenco di attribuzioni che vi ha fatto, alcuni giorni fa, l'onorevole Conti. Il Ministero conserva tutti i servizi amministrativi. Per quanto riguarda lo stesso personale della Magistratura, se il Ministro è vincolato alle decisioni del Consiglio Superiore, deve però vigilarne la legalità; e non è un mero economo o gerente responsabile, come si deve da qualcuno; è il responsabile davanti al Parlamento.

[...]

Presidente Terracini. Interpellerò ora i presentatori di emendamenti per sentire se dopo le spiegazioni dell'onorevole Ruini li mantengono.

Non essendo presente l'onorevole Romano, si intende decaduto il suo emendamento.

[...]

Presidente Terracini. Non essendo presenti gli onorevoli Merlin Umberto e Caccuri, i loro emendamenti si intendono decaduti.

[...]

Onorevole Targetti, mantiene il suo emendamento?

Targetti. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Nobili Tito Oro, mantiene il suo emendamento?

Nobili Tito Oro. Lo mantengo, salvo poi a ritirarlo in qualche parte, perché credo che si dovrà votare separatamente.

Presidente Terracini. Sta bene. Non essendo presente l'onorevole Costa, i suoi emendamenti si intendono decaduti.

[...]

Presidente Terracini. Non essendo presente l'onorevole Sapienza, il suo emendamento s'intende decaduto.

Onorevole Grassi, mantiene il suo emendamento?

Grassi. Lo mantengo.

[...]

Presidente Terracini. [...] Onorevole Abozzi, mantiene i suoi emendamenti?

Abozzi. Mantengo il primo ed il terzo e ritiro il secondo.

[...]

Presidente Terracini. Rimane l'articolo 97-bis proposto dagli onorevoli Conti, Leone Giovanni, Perassi, che dovrà essere esaminato in rapporto al testo accettato come base dall'onorevole Ruini.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti