[Il 6 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Mastino Pietro. [...] Poiché si è parlato di indipendenza e si parte dal concetto indiscutibile della inamovibilità dei giudici, dobbiamo subito dire che è però giusto quanto è affermato nel progetto, per cui alla assunzione dei magistrati si deve procedere solo per concorso; il magistrato che ha speciali garanzie, il magistrato che appartiene alla categoria dei cittadini che esercitano la più alta delle funzioni, quella di interpretare ed applicare la legge, deve costituire un corpo composto di elementi scelti, deve appartenere ad una categoria, per quanto possibile, eletta.

Non si devono poi applicare i vecchi sistemi e riparare alla deficienza numerica dei magistrati con l'assumerli, senza concorso, in base al titolo di laurea, oppure ad un periodo di esercizio professionale più o meno brillante. Io sono contrario alla istituzione di magistrati onorari, sono contrario ad inserire negli organi giudiziari magistrati tratti dall'avvocatura o dal campo accademico.

Solo attraverso un concorso rigoroso si potrà ottenere una buona Magistratura. Tanto più, quindi, sarei contrario, ove dovesse affiorare in quest'Aula, al concetto di una Magistratura elettiva. Con la elezione il popolo affida il proprio volere ai suoi rappresentanti. Nel caso della Magistratura noi siamo invece in questa condizione: che il popolo ha già manifestato il suo volere ed ha già consacrato la sua idea nella legge e nei codici che si debbono applicare. Quindi, il criterio elettivo è, non solo inopportuno, ma potrebbe essere addirittura disastroso.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti