[Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] Apre ora la discussione sull'articolo 26 del progetto Calamandrei:

«Natura costituzionale delle leggi giudiziarie. — Le leggi che regolano l'ordinamento degli uffici giudiziari e lo stato giuridico dei magistrati e degli altri addetti all'ordine giudiziario non possono essere modificate che nelle forme e con le garanzie stabilite per modificare la presente Costituzione»;

e sul corrispondente articolo 13 del progetto Leone:

«La legge di ordinamento giudiziario è norma costituzionale».

Targetti ritiene eccessivo stabilire che, per modificare anche un solo punto delle leggi giudiziarie, si esiga la procedura stabilita per la modifica della Costituzione.

Ambrosini è anch'egli del parere che sia inutile e dannoso introdurre nella Costituzione una dichiarazione generica, per la quale tutti i problemi che si riferiscono all'ordinamento giudiziario assumerebbero il carattere costituzionale e richiederebbero quindi, per la loro eventuale modificazione, la messa in moto di questa procedura speciale.

Uberti rileva che altro è Costituzione, altro è legge di carattere costituzionale, per modificare la quale non è necessario che sia messo in moto tutto il meccanismo richiesto per la modifica della Costituzione, ma è sufficiente l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata.

Farini aderisce alle considerazioni dell'onorevole Ambrosini.

Bozzi non è d'accordo. Dal momento che si è entrati nell'ordine di idee di delineare un triplice ordine di norme — leggi ordinarie, norme sottoposte a procedimento di revisione costituzionale, leggi da approvarsi a maggioranza qualificata (per le quali, data la loro importanza, si richiede un maggior apporto di volontà) — si potrebbe seguire la via intermedia, stabilendo che le norme sull'ordinamento giudiziario devono essere deliberate con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

Ambrosini ricorda di aver già manifestato il suo parere contrario a questo terzo tipo di legge. Ritiene poi che, nel caso in esame, non si debba accedere alla proposta intermedia che è stata presentata, essendo, a suo avviso, sufficiente la legislazione ordinaria, ad eccezione dei casi di modifica dei principî generali che potranno essere regolati con legge costituzionale. Prospetta quindi l'opportunità di sopprimere l'articolo.

Bozzi rileva che, oltre ai principî riguardanti il potere giudiziario e i giudici, fissati nella Costituzione, i quali possono essere modificati col meccanismo e con la procedura stabilita per tutte le norme costituzionali, vi è una legge sull'ordinamento giudiziario, la quale è complementare della Costituzione. Si domanda se tale legge debba considerarsi alla stregua della legge ordinaria, o di una legge costituzionale — come propone l'onorevole Calamandrei — o — come egli sostiene — di una legge speciale, per la cui modifica è necessaria una maggioranza qualificata.

Propone, insieme all'onorevole Uberti, la seguente formulazione da sostituire all'articolo 26 del progetto Calamandrei:

«Le norme sull'ordinamento giudiziario debbono essere deliberate con legge approvata con maggioranza assoluta dai componenti delle due Camere».

Ambrosini insiste sull'opportunità di non complicare eccessivamente la legislazione.

Il Presidente Conti pone ai voti l'emendamento Bozzi-Uberti.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti