[L'11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Monticelli. [...] Il secondo obiettivo da raggiungere è quello dell'autorità degli organi del potere giudiziario, autorità che — è doveroso e doloroso riconoscerlo — oggi si manifesta in maniera assai imperfetta. Ho avuto occasione di leggere un pregevole volume compilato da due giudici del Tribunale di Roma, Angeloni e Santoni, dal titolo: Ricostruire la giustizia. Questo problema è esaminato con vera competenza, giungendo purtroppo a conclusioni amare nei confronti della decadenza del potere giudiziario, specialmente nel campo della applicazione delle decisioni. Conseguenza della concezione statale formatasi durante venti anni di fascismo, per cui la forza prevaleva sul diritto, l'istinto sul raziocinio; o ancor più — ed è grave constatarlo — della decadenza di tutti i valori morali? In parte sono questi i motivi, ma la ragione principale è che il potere giudiziario è stato troppe volte confinato nella superficialità e non si è adeguato o non ha avuto la possibilità di adeguarsi ai nuovi tempi per cui i ruoli, gli uffici, gli stessi sistemi, sono rimasti ancorati al lontano 1860. Non è forse vero che nel campo penale mandati ed ordini di cattura sono stati sistematicamente ritardati od ineseguiti dalla polizia giudiziaria, in base ad istruzioni piovute il più delle volte dall'alto e persino sentenze irrevocabili di condanna non sono state eseguite o sono state ritardate per mesi e talvolta per anni? Non è forse vero che in materia civile oggi l'esecuzione di una sentenza o di una ordinanza del giudice è diventata una cosa quanto mai preoccupante per l'avvocato che deve agire a tutela degli interessi del cliente, perché, per esempio, nel campo degli sfratti sa che dipendono ancora oggi dalla volontà dell'ufficiale giudiziario procedente, o dalla maggiore o minore buona volontà del commissario di pubblica sicurezza che, ritardando o non concedendo la forza pubblica, impedisce praticamente l'esecuzione.

La spiegazione si trova nel fatto che gli organi di polizia sono sottoposti al potere esecutivo, mentre è necessario (ed ecco la ragione di un altro mio emendamento) che sia creato un corpo di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze del potere giudiziario, non soltanto per le esigenze tecniche di cui ho parlato, ma per il suo prestigio costituzionale e per le nuove e gravi responsabilità che oggi alla Magistratura sono affidate con la nuova Costituzione. Solo così si restituirà al potere giudiziario quella autorità che è tanto necessaria per l'esplicazione dei suoi importanti compiti, e nello stesso tempo si riuscirà a spezzare quel diaframma che oggi purtroppo esiste tra il cittadino ed il suo giudice naturale, in modo di ottenere che ogni cittadino non debba riguardare al potere giudiziario soltanto come all'organo che colpisce ogni illegalità, ma anche all'organo che difende con la massima intransigenza ogni diritto, costituendo la vera e sola affermazione di tutte le libertà.

[...]

Romano. [...] Polizia giudiziaria. — L'articolo 100 stabilisce che l'autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della polizia giudiziaria.

Su questo argomento desidero osservare che l'attività preparatoria del giudizio e quella esecutiva dei giudicati non potranno ricevere piena applicazione sino a quando non si avrà un corpo di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze disciplinari ed amministrative del potere giudiziario.

Gli organi di polizia sono attualmente assorbiti dall'attività amministrativa e politica e, quindi, spesso non trovano il tempo per eseguire un mandato di cattura.

È necessario che sia creato un corpo di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze disciplinari ed amministrative del potere giudiziario.

Quando si devono servire due padroni si finisce per servire poco diligentemente quello dal quale meno si dipende.

Onde l'articolo 100 nel suo primo comma potrebbe essere così formulato:

«È istituito un corpo speciale di polizia giudiziaria posta alla diretta ed esclusiva dipendenza dell'autorità giudiziaria».

Istituti di prevenzione e di pena. — Nella Carta costituzionale non è detto da chi debbano dipendere gli Istituti di prevenzione e di pena.

Vi fu un tempo in cui questi dipesero dal Ministero dell'interno; successivamente passarono alle dipendenze del Ministero della giustizia. La dipendenza naturale spetta all'autorità giudiziaria, la quale ha tutti i requisiti per controllare il funzionamento degli istituti stessi, in tali sensi dispone il secondo comma dell'articolo 100 nell'emendamento proposto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti