[L'11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'argomento in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Romano. [...] Considerato poi che il capitolo primo comprende i principî generali dell'amministrazione della giustizia sarebbe più esatto, a mio modesto avviso, usare non già il termine «Ordinamento giudiziario» così come è stato fatto, ma quello di «Funzione giurisdizionale». L'ordinamento giudiziario è quel complesso di norme che regolano tutta la struttura delle diverse categorie che concorrono al funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

L'improprietà della denominazione scaturisce anche dal fatto che l'articolo 97 demanda al Ministro la facoltà di promuovere l'azione disciplinare contro i magistrati, e richiama le norme sull'ordinamento giudiziario. E allora domando e dico: questo ordinamento giudiziario o è nella Carta costituzionale oppure è fuori della Carta. Se è fuori, togliamo di qua la denominazione «Ordinamento giudiziario» e scriviamo in testa alla sezione prima le parole «Funzione giurisdizionale». Come vedete la improprietà scaturisce proprio da un articolo compreso nella sezione prima, denominata «Ordinamento giudiziario».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti