[Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sulla Magistratura.]

Presidente Ruini. [...] Si passa all'esame del seguente articolo:

«L'azione penale è pubblica, ed il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla, senza poterla in alcun caso sospendere o ritardare.

«Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.

«Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati».

[...]

Presidente Ruini. [...] In materia di ricorso in Cassazione il Comitato di redazione ha proposto la seguente norma:

«Contro le sentenze o le decisioni pronunciate in ultimo grado dagli organi giudiziari ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, secondo le norme di legge».

L'onorevole Leone ha proposto di aggiungere il seguente comma:

«Una legge, da emanare nei tre mesi dalla entrata in vigore della Costituzione, riconoscerà il diritto di ricorso per cassazione contro le sentenze attualmente non soggette ad alcun mezzo di impugnazione, ancorché emanate in tempo antecedente alla presente Costituzione».

Leone Giovanni ricorda che, in materia, propose un articolo dinanzi alla seconda Sezione che, peraltro, non fu esaminato perché si osservò che non fosse opportuno in quella sede.

L'articolo, la cui sede opportuna sarebbe fra le disposizioni transitorie, mira ad ovviare ad un inconveniente determinatosi durante il periodo fascista. Come è noto, furono create, ed esistono anche attualmente, forme di giurisdizioni straordinarie nei cui confronti non è stato mai possibile l'impugnazione alla Corte di cassazione, nemmeno per difetto di giurisdizione. Il caso che ha ispirato, in sostanza, la sua proposta è quello del Tribunale militare straordinario istituito per i reati di rapina commessi in particolari circostanze. Questo Tribunale è disciplinato con la stessa procedura dei Tribunali militari di guerra, di modo che la Corte di cassazione, con una recente sentenza, ha riconosciuto che neppure per difetto di giurisdizione si possa ad essa ricorrere avverso le sentenze emanate da tale Tribunale.

Ora, nel progetto di Costituzione è stato fissato un principio che era già nel sistema giudiziario, cioè la possibilità per il cittadino di ricorrere sempre, in ultima istanza, alla Corte di cassazione, per lo meno per quanto attiene al difetto di giurisdizione. Se questa esigenza è avvertita, pensa che sia opportuno stabilire la possibilità di impugnazione con legge la quale fissi con effetto retroattivo la possibilità di un ricorso alla Corte di cassazione. Qualora si pensi che si debba circoscrivere l'ambito di questa norma che potrebbe limitarsi al caso di difetto di giurisdizione, si potrebbero presentare emendamenti, ma esorta ad esaminare col massimo senso di responsabilità la proposta, la quale mira a ripristinare la possibilità di ricorrere sempre al supremo organo della Corte di cassazione.

Il Presidente Ruini osserva che sarà sempre possibile con una legge ottenere lo scopo che l'onorevole Leone si prefigge col suo emendamento.

Mastrojanni si associa all'emendamento Leone, anche perché sullo stesso argomento ha presentato una interrogazione al Ministro Guardasigilli perché si renda possibile il ricorso in Cassazione contro le attuali sentenze, non soggette a gravame. Nella specie, oltre ai casi citati dall'onorevole Leone, vi sono quelli dell'Alta Corte di giustizia. L'incongruenza è enorme, perché sullo stesso fatto giudica prima l'Alta Corte di giustizia e successivamente la Corte d'assise straordinaria. Già la materia stessa viene sottratta al gravame quando è stata giudicata dall'Alta Corte ed è soggetta a gravame quando è giudicata dalla Corte d'Assise straordinaria. Ora, questa incongruenza inconcepibile dovrebbe essere eliminata; ma, nonostante l'interrogazione presentata, ancora non vi si è provveduto, né d'altra parte vi ha provveduto il Ministro Guardasigilli antecedente, al quale si era rivolto.

Di conseguenza ritiene opportuno che la Costituzione ne faccia menzione perché si provveda seriamente.

Cevolotto voterà contro l'emendamento, sia per la ragione esposta dal Presidente, che cioè si può provvedere meglio con una legge speciale, sia perché sarebbe necessario esaminare a quali e quanti casi si riferirebbe l'articolo. Quindi, è meglio lasciare la materia alla legge speciale.

Conti si associa all'onorevole Cevolotto.

Uberti, date le ragioni esposte dall'onorevole Cevolotto, pensa che si potrebbe segnalare la proposta al Governo come una raccomandazione.

Il Presidente Ruini pone ai voti la proposta di segnalare l'emendamento Leone come segnalazione al Governo.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti