[Il 12 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Cortese. [...] Desidero ora sottoporre all'Assemblea una esigenza che mi sembra fondamentale e cioè che ogni provvedimento giurisdizionale debba poter ricevere il controllo della Suprema Corte di cassazione.

L'articolo 102 dice che contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge.

Secondo le norme di legge, può significare anche soltanto per incompetenza o eccesso di poteri. Io vorrei che fosse con precisione stabilito nella Costituzione che contro tutti i provvedimenti giurisdizionali di qualunque magistratura è dato ricorrere per cassazione «per violazione di legge». Le parole «per violazione di legge» le vorrei sostituite a quelle «secondo le norme di legge». I codici di procedura stabiliranno poi le modalità, ma il principio è questo: per qualunque sentenza di giudici speciali o ordinari deve essere consentito il ricorso alla Suprema Corte di cassazione per eccepire una violazione di legge sostanziale o processuale; non potrà in alcun caso il legislatore limitare il ricorso ai casi di incompetenza e di eccesso di potere.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti