[Il 15 novembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la votazione degli ordini del giorno sui seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Zotta ha presentato il seguente ordine del giorno:

«L'Assemblea Costituente, considerato che la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale, poiché esplica ed esaurisce la sua attività nella funzione di giudice; che per tale natura rientra nella sfera del potere giurisdizionale, il quale perciò viene ad essere costituito dalla giurisdizione ordinaria, dalla giurisdizione amministrativa e dalla giurisdizione costituzionale; delibera che i conflitti di giurisdizione siano risoluti, alla pari dei conflitti di attribuzione, dalla Corte costituzionale, la quale è l'organo supremo di giustizia, destinato perciò ad assumere il ruolo di suprema Corte regolatrice».

Ha facoltà di svolgerlo.

Zotta. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo trattare una questione di natura delicatamente costituzionale, che non è stata neanche sfiorata in questa dura discussione: parlo dei conflitti di giurisdizione.

L'istituzione della Corte Costituzionale, con i poteri che il progetto le ha attribuito, pone in una nuova luce la questione dei poteri dello Stato, e suggerisce aspetti giuridici che qualche volta nel progetto non sono trattati con quella armonia, con quella conseguenzialità di effetti, che le premesse stesse esigono.

La funzione di giudicare fino ad oggi ha assunto due aspetti fondamentali: giustizia amministrativa e giustizia ordinaria. Il progetto ne aggiunge una terza: giustizia costituzionale.

Noi oggi, dunque, abbiamo tre ordini giurisdizionali: la giurisdizione ordinaria, la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione costituzionale.

La prima fa capo alla Cassazione, la seconda al Consiglio di Stato, la terza alla Corte Costituzionale.

Ora, la Corte Costituzionale, che noi andiamo a istituire, fa parte del potere giurisdizionale o giudiziario, come fino ad oggi si è detto, oppure è qualcosa che resta al di fuori, costituisce un super-potere?

Io pongo la questione non per una dissertazione teorica, ma per trarne conseguenze immediate e pratiche.

E bisogna, anzitutto, stabilire cosa si intende per potere giudiziario.

Perché, se noi stiamo alla nozione, che prima si aveva della divisione dei poteri, allora la funzione del giudice si riduce a dirimere liti fra i cittadini ed a erogare pene contro i delinquenti. Ma, se noi superiamo questa visione e consideriamo che l'evoluzione degli istituti giuridici e democratici ha portato alla istituzione del giudice amministrativo, per la tutela del cittadino contro gli abusi dello Stato amministratore, e poi, oggi, alla istituzione del giudice costituzionale, per la tutela dei cittadini contro lo Stato legislatore, allora noi dobbiamo concludere che il potere giudiziario o giurisdizionale non comprende soltanto la funzione del giudice ordinario, ma anche quella del giudice amministrativo e del giudice costituzionale.

Sicché, si pone questa questione: quali rapporti intercorrono fra i vari ordini giurisdizionali? E nel caso in cui avvengano dei conflitti fra di essi, chi ne è il giudice?

Ecco la questione, sulla quale io intendo richiamare l'attenzione.

Essa è stata risolta finora dalla nostra legislazione, deferendo il controllo e la risoluzione dei conflitti alla Corte di cassazione. Ma oggi, che sorge una Corte Costituzionale definita come organo supremo di giustizia, dobbiamo ancora insistere nel ritenere la Corte di cassazione la suprema Corte regolatrice?

Dobbiamo ancora oggi ritenere che una delle parti in causa debba assumere il ruolo, nella decisione del conflitto che sorge tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo? Ecco il punto sul quale mi pare che il progetto non si sia neppure fermato, perché il progetto ha attribuito i conflitti di attribuzione alla Corte costituzionale, ma dei conflitti di giurisdizione non ha neppure parlato. Questo è l'aspetto più delicato del principio della divisione dei poteri. Il progetto ha solo fissato un articolo, l'articolo 102, il quale stabilisce la possibilità del ricorso contro tutte le decisioni degli organi giurisdizionali generali e speciali alla Corte di cassazione nelle forme volute dalla legge; ha voluto con ciò che siano devoluti alla Corte di cassazione anche i conflitti di giurisdizione? Se ha voluto intender questo, con esso, secondo me, ha commesso un errore, perché non vi è coerenza logica tra la disposizione che attribuisce i conflitti di attribuzione alla Corte costituzionale e questa che attribuisce i conflitti di giurisdizione alla Corte di cassazione. Non vi è coerenza logica e nemmeno ragione sostanziale, che possa giustificare questo provvedimento. Anzitutto non è conforme ai principî di giustizia che in una lite una delle parti assuma il ruolo di giudice. Se vi è un conflitto tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, il giudice deve essere al disopra delle parti in contesa, non deve essere assolutamente una delle parti, tanto è vero che finora è stato vivissimo il disagio, della dottrina e della prassi per la mancanza di un giudice che fosse al di fuori ed al disopra del conflitto, di quel giudice che invece in Francia, con criterio scientifico e con una sensibilità giuridica che direi, su questo punto, più raffinata, è stato riscontrato nel Tribunale dei Diritti. Ma, oltre a questa, vi è un'altra ragione: la soluzione adottata contrasta con le esigenze che il principio di gerarchia impone.

Il concetto di gerarchia è un'esigenza del nostro spirito, prima che una necessità di sistematica e di ordine e di armonia. Ora esiste una gerarchia delle giurisdizioni, come esiste una gerarchia delle norme giuridiche. Ebbene, in questa necessità di struttura gerarchica la Corte costituzionale, fra i tre ordini giurisdizionali esistenti, costituisce indubbiamente l'apice ed il vertice, perché è il supremo organo di giustizia. Quindi dobbiamo configurare oggi questa Corte costituzionale come la suprema corte regolatrice, perché, se finora si giustificava il fatto che la Corte di cassazione potesse essere considerata la suprema corte regolatrice, in quanto mancava un terzo giudice neutro, oggi, che noi istituiamo la Corte costituzionale, dobbiamo ravvisare in questa il giudice che sia al difuori e al disopra delle parti in contesa. E tanto è questo ragionamento, che se voi esaminate attentamente le conseguenze che derivano dalla posizione presa nel progetto, vi trovate subito dinanzi ad un assurdo, in quanto nel progetto è stabilito, all'articolo 102, che vi è la possibilità di ricorrere contro le decisioni di tutti gli organi giurisdizionali. Ora, applicando questa disposizione, noi ci troveremo di fronte a questa conseguenza strana, aberrante. La Corte costituzionale è indubbiamente un organo giurisdizionale, perché esaurisce la sua attività nella funzione di giudicare, ed allora in base all'articolo 102 sarebbe ammesso il ricorso in Cassazione contro le decisioni della Corte costituzionale!

Dominedò. Questo è eccessivo!

Zotta. Non è eccessivo, perché se voi date la vera fisionomia a quest'organismo che istituite, voi non potete prescindere dal denominarlo organo giurisdizionale, e poiché all'articolo 102 avete detto che le decisioni degli organi giurisdizionali sono suscettibili di ricorso alla Corte di cassazione, contro le decisioni della Corte costituzionale, stando a questo progetto, voi potete ricorrere alla Cassazione. Il che significa dire che la Cassazione ha la possibilità di riesaminare, di rivedere i pronunciati della Corte costituzionale in materia di costituzionalità delle leggi, sulla soluzione di conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e fra le varie Regioni, finanche sulle decisioni di responsabilità nei confronti del Presidente della Repubblica e dei Ministri che sono accusati, come dice il progetto, a norma della Costituzione. Se voi volete sfuggire a questa conseguenza, dovete approvare un articolo in cui si stabilisca precisamente una eccezione al principio, e si dica che le decisioni di questo organo giurisdizionale, che è la Corte costituzionale, non sono passibili di ricorso per Cassazione.

[...]

Io ho presentato perciò un ordine del giorno, il quale riassume la questione in questi termini: la Corte costituzionale è un organismo giurisdizionale, perché esplica ed esaurisce la sua attività in una funzione di giudicare.

Essendo organismo giurisdizionale, rientra nel potere giurisdizionale, e come tale, allora, deve essere considerato l'organo supremo di giustizia, e quindi, oggi che la Corte di cassazione ha cessato di assumere questo aspetto, per il subentrare di questo organo che sta al di sopra, deve assumere il ruolo di suprema Corte regolatrice, cui vadano devoluti anche i conflitti di giurisdizione oltre quelli di attribuzione. (Applausi).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti