[Il 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 102 per il testo completo della discussione.]
Ghidini. [...] Infine faccio un rilievo sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi. C'è un punto in questa materia che probabilmente susciterà gravi dubbi nell'animo degli onorevoli colleghi. È la disposizione della quale ci occuperemo più innanzi ma che giova richiamare in questo momento: la disposizione dell'articolo 102, dove si dice che tutte le decisioni degli organi giurisdizionali, tanto ordinari quanto speciali, sono soggette al ricorso per Cassazione.
Sarà possibile, quando si tratta di giudizi che si fanno al fronte, nell'attualità o quasi del combattimento, quando, come si afferma, l'immediatezza della esecuzione è un elemento indispensabile della esemplarità della pena, consentire che vi sia un ricorso in Cassazione? L'articolo 102, badate, non lascia adito a nessuna eccezione. Vedrete dopo voi se è possibile includere questa eccezione. Ma, nel dubbio che la disposizione possa restare com'è attualmente, sarà bene almeno limitare la possibilità che vi siano dei giudizi per i quali non sia possibile il ricorso ad un giudice superiore di controllo.
A cura di Fabrizio Calzaretti