[Il 26 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

È in discussione la proposta di soppressione della Sezione II del Titolo. Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Targetti. [...] L'articolo 101 contiene norme che troverebbero la sede più acconcia e logica nel Codice di procedura penale, perché quando si stabilisce come devono essere motivate le sentenze (e a questo proposito osservo per incidenza come affermare che tutte le decisioni devono essere motivate andrebbe contro una decisione già presa dall'Assemblea che apre la via all'istituzione della giuria popolare) si invade il campo delle leggi procedurali.

Uberti. V'è il principio fondamentale.

Targetti. Si, v'è un principio fondamentale, ma che non possiamo approvare perché abbiamo già approvato il principio opposto, cioè la possibilità che si dia vita ad una Magistratura...

Mastino Pietro. Ma perché opposto? È una diversa concezione. (Commenti).

Targetti. Potrei rispondere subito a queste interruzioni, ma se lo facessi non potrei tener fede alla mia promessa della massima brevità. Però, su questo punto, non posso fare a meno di osservare che col principio dell'obbligo della motivazione di qualsiasi pronunciato giurisdizionale si verrebbe a limitare all'Assemblea legislativa di domani la scelta delle varie forme di intervento diretto del popolo nell'amministrazione della giustizia. (Interruzione del deputato Uberti).

Per la ragione che ho detto non posso raccogliere neppure le sue interruzioni, onorevole Uberti, che, però, non mi dispiacciono giacché, se ella non interrompesse, vorrebbe dire che ella non godrebbe perfetta salute giacché, normalmente, ella deve interrompere. (Ilarità).

Passando all'altro articolo, ci si trova di fronte ad una norma di procedura civile [...].

[...]

Presidente Terracini. Invito l'onorevole Leone Giovanni ad esprimere il parere della Commissione.

Leone Giovanni. [...] Altra garanzia di carattere costituzionale, che troviamo in moltissime Costituzioni estere, è costituito dall'obbligo della motivazione. Salvo a vedere se e fino a dove la vogliamo. Perché in tanto una sentenza di giudice speciale od ordinario si può imporre alla coscienza dei cittadini, può avere valore, può penetrare nella coscienza dei cittadini, in quanto il magistrato, giudice speciale o giudice popolare, attraverso una motivazione, sia pure sommaria, empirica o anche sgrammaticata, dia conto alla società di un giudizio che ha pronunziato, che convinca non solo le parti, ma soprattutto la società della fondatezza del giudizio.

Una terza garanzia di carattere costituzionale, e che esiste in altre Costituzioni, è quella del ricorso per cassazione. La Cassazione in tutti i Paesi in cui è configurata come supremo organo regolatore della interpretazione, della unità della interpretazione del diritto, sta a significare la possibilità per tutti i cittadini di potere, per quanto attiene alla interpretazione della legge, attingere a questo supremo organo a cui deve essere consentito l'accesso a tutti i cittadini nei confronti di tutte le decisioni del giudice ordinario e speciale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti