[Il 27 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Passiamo all'esame dell'articolo 102. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«Contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge».

Presidente Terracini. Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Vi è anzitutto un emendamento soppressivo dell'onorevole Costa. Ha facoltà di svolgerlo.

Costa. Lo ritiro, e ne do ragione: lo ritiro, tenendo conto dell'indirizzo che ha avuto la discussione sull'articolo 101, e tramuto l'emendamento in una raccomandazione alla Commissione, in questo senso: mi sembra che la dizione «contro le sentenze» si possa sostituire con la dizione «contro le decisioni». E ciò anzitutto perché ritengo che nel concetto di «decisione» sia compreso anche quello di «sentenza», in quanto la sentenza non è altro che la esteriorizzazione della decisione. Inoltre, per una ragione che non è soltanto lessicografica, ma che, secondo me, ha anche un addentellato dottrinario, in riferimento alle dispute che si sono avute nei primi tempi di applicazione della legge sulla giustizia amministrativa. Se la Commissione ha redatto il testo intendendo sentenze degli organi ordinari e decisioni delle giurisdizioni speciali, io penso che possa aver fatto questo per eliminare quella disputa che si è avuta allorché si sosteneva (e l'onorevole Orlando era tra coloro che entrarono in questa disputa) che le pronunce dell'allora quarta sezione non fossero sentenze; e la dottrina prevaleva nel preferire la locuzione «decisione».

Ora, in riferimento a queste dispute dottrinarie, penso sia stato intendimento della Commissione di stabilire la distinzione di cui mi sto occupando.

Ritengo, comunque, che la distinzione fatta nel testo dalla Commissione possa ingenerare l'equivoco, nel senso di far risorgere la disputa; ed ecco la ragione, non soltanto dirò così, lessicografica per cui, quando si dice «decisioni» si debba intendere qualunque pronunzia di ogni autorità che risolva un caso controverso, ivi comprese le sentenze. Conseguentemente raccomanderei alla Commissione la seguente dizione: «Contro le decisioni degli organi giurisdizionali, ecc.».

È mia opinione che questo articolo si potrebbe sopprimere senza danno, ma, ripeto, l'emendamento che tendeva alla soppressione lo ritiro, nella fiducia che basti avere fatta la or accennata raccomandazione di semplificazione e chiarificazione del testo esaminato.

[...]

Presidente Terracini. Ricordo che sono stati già svolti i seguenti emendamenti:

«Sostituirlo col seguente:

«Contro le sentenze e le decisioni pronunciate in secondo grado dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali o non soggette ad appello è sempre ammesso il ricorso alla Suprema Corte di cassazione per qualsiasi violazione o falsa applicazione di norme giuridiche sostanziali o procedurali.

«Monticelli».

«Sostituirlo col seguente:

«Contro le sentenze e le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali in primo o in secondo grado è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale o processuale.

«Romano».

«Sostituirlo col seguente:

«Contro ogni decisione di organo giurisdizionale ordinario o speciale è concesso il ricorso per violazione di legge alla Cassazione.

«Colitto».

L'onorevole Gabrieli ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'articolo 102 col seguente:

«Contro le sentenze e le decisioni pronunziate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali in secondo grado o non soggette ad appello è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale o processuale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Gabrieli. Onorevoli colleghi, è evidente che, dopo che l'Assemblea Costituente, con l'articolo 95, ha riservato al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti la competenza in materia di giustizia amministrativa e di giustizia in materia contabile, io non posso mantenere l'emendamento nella forma in cui era stato redatto; perché è evidente che è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione solamente in caso di difetto assoluto di giurisdizione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Non posso neanche mantenere l'emendamento nella forma in cui è redatto, perché l'articolo 95 ha approvato l'esistenza o la sopravvivenza di tribunali militari.

D'altra parte, non posso consentire neanche sulla forma dell'articolo 102, in cui è detto che il ricorso in Cassazione è sempre ammesso.

Vi sono dei casi in cui non è ammissibile il ricorso in Cassazione, ed è il caso, ad esempio, in cui i tribunali militari pronunciano delle sentenze che hanno bisogno di immediata esecuzione. Quando questi tribunali agiscono al seguito di unità operanti, è evidente che in quel caso la sentenza di morte, per esempio, pronunziata per dare un esempio di disciplina a tutto l'esercito che si trova davanti al nemico, ha bisogno di immediata esecuzione e non può attendere le more di un giudizio in Cassazione o di un ricorso al Tribunale Supremo militare, per ottenere quell'adempimento immediato che è nelle finalità e nelle esigenze dell'esercito che opera dinanzi al nemico. Per questa ragione, rinunzio all'emendamento così come l'ho presentato e come figura nel primo testo originario e ne propongo un altro nel quale, togliendo il «sempre», dico: «...è ammesso il ricorso in Cassazione nei limiti stabiliti dalla legge».

Presidente Terracini. L'onorevole Caccuri ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Contro le sentenze o le decisioni pronunziate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso alla Cassazione, per qualsiasi violazione di norme giuridiche, processuali o sostanziali».

Gli onorevoli Mortati e Codacci Pisanelli hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

«Sostituirlo col seguente:

«Il ricorso in Cassazione è sempre ammesso, secondo le norme di legge, contro le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali ordinari.

«La Corte di cassazione è unica per tutto il territorio della Repubblica».

L'onorevole Mortati ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Signor Presidente, questo articolo 102 si deve esaminare sotto due punti di vista: non solo, cioè, per il contenuto consacrato nel progetto, ma anche in ordine agli emendamenti che sono stati presentati, così da me come da altri colleghi, circa l'unicità della Cassazione.

Ora, mi pare che queste due parti dovrebbero essere affrontate in due discussioni distinte. La prima infatti di queste due discussioni, quella cioè che riguarda i poteri della Cassazione, sarebbe, a mio avviso, opportuno rinviarla a quando parleremo della Corte costituzionale, perché ci sono evidenti nessi fra i due argomenti. Io, per esempio, ho proposto un emendamento per cui i conflitti di giurisdizione dovrebbero essere prodotti non di fronte alla Cassazione, ma dinanzi alla Corte per le garanzie costituzionali. D'altra parte, altri colleghi hanno proposto la soppressione della parte del progetto riguardante la Corte costituzionale, con che hanno inteso che si attribuisca alla Cassazione il giudizio di costituzionalità delle leggi.

Questo significa dunque che, come dicevo, fra i due argomenti vi sono dei nessi così intimi che il procedere ad un esame distinto potrebbe condurre a delle disarmonie o per lo meno potrebbe farci prolungare oltre l'indispensabile la discussione. La mia proposta sarebbe, pertanto, quella di limitare per ora la discussione alla sola questione relativa all'unicità della Cassazione, rinviando l'altra in sede di esame di tutto ciò che si riferisce alla Corte costituzionale.

Se, pertanto, la mia proposta dovesse venire accolta, mi limiterei, per il momento, a svolgere semplicemente la parte che si riferisce all'unicità della Cassazione.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, non so come si possa prendere in considerazione questa sua proposta. Comunque, dovrà essere l'Assemblea a decidere, giacché la sua proposta è fondata solo su determinate opinioni che ella ha, sul suo modo particolare di considerare il problema.

E pertanto ella potrebbe senz'altro svolgere il suo emendamento anche per quanto riguarda la seconda parte.

Mortati. Il primo punto del mio emendamento, dunque, riguarda due problemi: quello della competenza della Cassazione e quello della sua unicità. Per quanto riguarda la competenza, devo fare presente che il significato originario dell'articolo, quale era stato proposto dalla Commissione, era quello di impedire che una legge potesse escludere per qualche decisione il rimedio del ricorso in Cassazione. Sennonché la sua formulazione si prestava ad una interpretazione secondo cui l'estensione del sindacato della Cassazione dovesse essere la medesima sia per le decisioni dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia per quelle delle speciali, il che verrebbe a modificare profondamente il sistema attuale, che, com'è noto, limita il ricorso alla Cassazione contro queste ultime solo al caso del difetto assoluto di giurisdizione. Ci sono infatti degli emendamenti, come quelli dell'onorevole Merlin Umberto, dell'onorevole Romano e di altri che propongono di sancire espressamente questo principio. La mia formulazione ha lo scopo di escludere, nel modo più reciso, tale possibilità, che contrasterebbe non solo con la tradizione, ma con la logica stessa che presiede alla costituzione di giurisdizioni speciali. Infatti, il criterio, la ragion d'essere, il significato della creazione di giurisdizioni speciali sta proprio in questo: nel ritenere, cioè, che il giudice ordinario non abbia quella preparazione, quella forma mentis, quelle attitudini necessarie per interpretare certe disposizioni di legge, ed applicarle a certi rapporti determinati. È questa la ragione per cui si creano, per esempio, i tribunali militari, attraverso i quali si tende a portare nell'applicazione del Codice penale militare la concezione strettamente gerarchica e disciplinare propria dei rapporti fra appartenenti alle forze armate. Questa la ragione per cui si crea il Consiglio di Stato, ritenendosi appunto che per certe controversie che vertono fra l'amministrazione e gli impiegati, il giudice ordinario sia meno idoneo ad interpretare le leggi che si riferiscono a questi rapporti.

Quindi, se questa è la ragione della creazione di giurisdizioni speciali, a me pare che non possa essere ammesso il sindacato sull'interpretazione delle leggi data da tali giurisdizioni da parte della Cassazione, che è un organo della giurisdizione ordinaria.

Insomma, mi pare che creare una giurisdizione speciale e nello stesso tempo sottoporre le decisioni di questa giurisdizione speciale al controllo di un giudice che fa parte dell'ordine giudiziario ordinario, sia pure in grado supremo, sia una contraddizione; e che, pertanto, occorra porre nella Costituzione un'affermazione esplicita che escluda tale eventualità.

Non credo neppure che si possa accettare, perché in contrasto con l'ordine di idee esposte, la proposta dell'onorevole Leone che vorrebbe fare distinzione fra alcune giurisdizioni speciali ed altre. Egli ammette che per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti il ricorso in Cassazione sia limitato esclusivamente all'eccesso di potere, inteso come difetto di giurisdizione, ma richiede che per le altre giurisdizioni speciali il sindacato sia più ampio, sia cioè esteso alla violazione di legge.

Una siffatta distinzione non appare in nessun modo fondata, perché se la ragion d'essere — come dicevo poco fa — delle giurisdizioni speciali sta nel presupposto che ci sia un giudice più idoneo di quello ordinario ad interpretare la legge regolativa di certi rapporti, l'esigenza del rispetto di questo presupposto porta ad escludere per tutte le giurisdizioni speciali — e non solo per alcune — il sindacato da parte della Cassazione.

Ribadisco, quindi, che, a mio avviso, tutte le volte che si sia in presenza d'una giurisdizione speciale, il sindacato della Cassazione si debba limitare soltanto all'eccesso di potere giudiziario, cioè alla mancanza o difetto assoluto di giurisdizione. Questo è il primo punto su cui mi pare necessario prendere netta posizione.

Si pone ora un secondo quesito. Il sindacato sul difetto assoluto di giurisdizione, e il giudizio, al primo connesso, sui conflitti di giurisdizione (cioè sui conflitti insorgenti fra la giurisdizione ordinaria ed una giurisdizione speciale, o fra una e un'altra giurisdizione speciale). Questi conflitti, e con essi quelli detti di attribuzione (cioè sorti fra poteri diversi dello Stato), sono stati sempre, dal 1877 in poi, affidati alla Corte di cassazione a Sezioni unite. Il progetto di Costituzione innova a questa situazione per quanto riguarda i conflitti di attribuzione, assegnati dall'articolo 126 alla Corte di giustizia costituzionale.

Il problema che ora sorge è di vedere se vi siano ragioni per attribuire alla stessa Corte anche le questioni sui rapporti fra le varie giurisdizioni. Il mio emendamento propone appunto un'innovazione in questo senso. Quali sono i motivi della deroga suggerita al sistema attuale delle competenze? Questi motivi possono riassumersi in due: anzitutto uno di carattere generale e che fu prospettato largamente in passato, che muove dalla considerazione dell'anomalia di attribuire questi giudizi ad un organo della giurisdizione ordinaria, cioè ad un organo di quel potere che in certo modo è parte in causa, perché il conflitto verte fra gli organi giudiziari ordinari e gli organi di giurisdizione speciali. Quindi era stata fatta la proposta, in passato, di creare un tribunale dei conflitti, formato in modo misto, cioè affidato non solo ai giudici di Cassazione, ma anche ad elementi tratti da altre giurisdizioni.

A me pare che a questo motivo di carattere generale a favore della creazione di un organo di carattere generale se ne sia aggiunto uno nuovo, in base al disposto dell'articolo 95, che è stato già approvato. Infatti nell'articolo 95 abbiamo stabilito l'esistenza di alcuni organi di giurisdizione speciale come il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ma non solo: siamo andati più in là. Abbiamo sancito nella Costituzione alcune competenze proprie di questi organi: così, abbiamo attribuito alla Corte dei conti la competenza esclusiva sui giudizi di conto; per il Consiglio di Stato abbiamo stabilito, sempre in sede costituzionale, che ad esso spetta il giudizio circa gli interessi legittimi.

L'aver disposto nella Costituzione queste competenze specifiche ad organi di giurisdizione speciale porta a questa conseguenza: che i conflitti in queste materie, per lo meno fra organi giurisdizionali diversi, assumono rilevanza costituzionale. Quindi se un tribunale ordinario giudica in materia di conti, questo eccesso di potere giurisdizionale si traduce in un'alterazione dell'ordine costituzionale dei poteri giurisdizionali, in una violazione di Costituzione.

Il fatto che questo conflitto si svolge nell'ambito dello stesso potere giurisdizionale non modifica la conclusione alla quale io voglio giungere, perché noi abbiamo stabilito una unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, unità funzionale che non esclude, anzi implica, secondo il sistema posto, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sé, ognuno dei quali ha una propria organizzazione. Quindi l'avere creato i vari sistemi giurisdizionali distinti, averli garantiti costituzionalmente nella loro competenza, nella loro reciproca indipendenza, fa assumere carattere costituzionale ai conflitti che dovessero sorgere in ordine alle rispettive competenze.

Quindi, a me pare che ci sia una ragione maggiore di quella che si adduceva in passato per indurci a sottrarre alla Cassazione i giudizi sui conflitti di giurisdizione e per attribuirli a questo organo nuovo che dovrebbe essere istituito e che, essendo in questo modo al di sopra dei vari poteri, appare il più idoneo a giudicare dei conflitti che vertono fra organi che, pur appartenendo allo stesso potere, sono autonomi nella loro competenza ed autonomi nella composizione ed organizzazione.

Queste, in breve, le ragioni a giustificazione dei due emendamenti, sia di quello che dovrebbe essere inserito nell'articolo 102, sia dell'altro che dovrebbe trovare il suo posto, come aggiunta, all'articolo 126, dove sono contemplate le garanzie costituzionali.

Per quanto riguarda l'altra parte del mio primo emendamento circa la unicità della Cassazione, dirò brevissime parole, anche perché penso che vi saranno molti altri oratori dell'Assemblea che interverranno su questo punto.

Vorrei semplicemente notare che le ragioni che sono state addotte in ordine alla pluralità delle Cassazioni e che sono state desunte dal carattere decentrato che è venuto ad assumere il nostro Stato, non hanno ragione d'essere, non giustificano, non danno alcuna nuova giustificazione maggiore di quelle tradizionalmente addotte in passato a favore della pluralità delle Cassazioni. Infatti noi abbiamo escluso che il decentramento potesse estendersi alla funzione giudiziaria, il che mi pare trovi la sua ragione d'essere nella considerazione che il decentramento attuato non è un decentramento di carattere federalistico e, quindi, non tocca e non può toccare l'esercizio della funzione giurisdizionale. D'altra parte, se si prendesse a pretesto della moltiplicazione delle giurisdizioni il principio regionalistico, la logica vorrebbe che questo principio fosse esteso a tutte le Regioni, ed ognuna di esse avesse la sua Corte di cassazione.

Ripristinare le quattro vecchie Cassazioni abolite nel 1923 non troverebbe una giustificazione dal riferimento al decentramento regionale.

Questa innovazione nella nostra Costituzione non solo non può essere invocata per giustificare la reintegrazione della pluralità delle Cassazioni ma, a mio avviso, fa sorgere nuovi motivi per rafforzare l'accentramento, divenendo più sentita l'esigenza dell'unità di interpretazione delle leggi. Allora rimangono le altre ragioni, le ragioni che si adducevano in passato contro la unicità e sono ragioni di varia natura. Qualcuno dice che la Cassazione unica accentrata in Roma, e avente il monopolio del diritto, può subire più facilmente delle pressioni da parte del Governo.

Ma queste ragioni non possono più valere dopo le garanzie di indipendenza della Magistratura che abbiamo sancito e che dovrebbero servire a garantire i magistrati da inframmettenze di carattere politico, e soprattutto da parte del potere esecutivo.

Si dice anche che il decentramento della Cassazione può essere utile ad avvicinare questi organi alla coscienza popolare, quale si manifesta nelle varie zone del territorio, e quindi può assicurare una maggiore aderenza di questi organi a quelle che sono le esigenze dello spirito popolare manifestantisi nelle varie parti del territorio. Ma anche questa non mi pare una ragione che possa fare accogliere la tesi criticata, perché questa esigenza, della quale riconosco la grande importanza, di mettere il giudice (che non è una macchina che dice il diritto nel singolo caso, ma un organismo vivente) nella condizione di interpretare le leggi in piena concordanza con lo spirito popolare e, quindi, con piena sensibilità e aderenza alle esigenze popolari, questa esigenza deve essere soddisfatta attraverso la formazione, la scelta, la selezione del giudice e non attraverso lo sparpagliamento di esso, nel territorio, in quel momento della pronuncia del diritto che esige il massimo di unità, proprio del giudizio di Cassazione. La molteplicità della Cassazione non trova nessun precedente in nessun paese del mondo, e da noi era stata mantenuta per le ragioni storiche che ben conosciamo. Neppure appaiono fondate le ragioni che sono desunte dalla constatazione del non soddisfacente funzionamento della Cassazione unica di Roma, perché se può essere vero che l'unificazione della Cassazione operata nel 1923 non ha prodotto tutti quei risultati utili che se ne ripromettevano nel senso della uniformità delle pronunce, ciò può addebitarsi ad un difetto di organizzazione cui si potrebbe facilmente ovviare.

In sostanza, a me pare che il ritorno alle Cassazioni multiple, mentre contrasta con quella che è la prassi di tutta la legislazione moderna, non trova altra vera giustificazione se non l'utilità di qualche gruppo di appartenenti al ceto forense, utilità che, per quanto degna di considerazione, non mi pare che possa ispirare una riforma come quella che si vuole introdurre.

Per questi motivi penso si debba riaffermare il principio della unicità della Cassazione.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Varvaro così formulato:

«Sopprimere le parole: ordinari o speciali».

Non essendo presente l'onorevole Varvaro, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

I seguenti emendamenti sono già stati svolti:

«Alle parole: secondo le norme di legge, sostituire: per violazione di legge.

«Cortese».

«Dopo le parole: secondo le norme di legge, aggiungere: e contro tutte le sentenze penali che infliggono pene detentive — comprese quelle della Corte d'assise — anche l'appello.

«Murgia».

«Aggiungere il seguente comma:

«La Cassazione è unica per tutto il territorio della Repubblica.

«Persico».

Anche il seguente emendamento è stato svolto:

«Aggiungere il seguente comma:

«La Corte di cassazione è unica per tutto il territorio della Repubblica, con sezioni distaccate, in materia civile e penale, a Torino, Firenze, Napoli e Palermo.

«Crispo, Badini Confalonieri, Bellavista».

Tuttavia ora l'onorevole Crispo presenta questo emendamento aggiuntivo al suo precedente emendamento:

«La legge determina le forme e gli istituti atti a garentire la uniformità della interpretazione giurisprudenziale».

L'onorevole Crispo ha facoltà di svolgerlo.

Crispo. Con il mio emendamento aggiuntivo io mi sono proposto una evidente finalità. Fra la tendenza per la quale la Cassazione dovrebbe essere unica e la tendenza radicalmente opposta, che propugna la pluralità delle Corti di cassazione, con il mio emendamento mi pongo nel mezzo, stabilendo, cioè, che, se la Cassazione deve essere unica per tutto lo Stato, questo principio non vieterebbe, ai fini del decentramento della Corte di cassazione, di istituire delle sezioni distaccate. E, preoccupandomi del problema dell'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale, con l'emendamento aggiuntivo propongo di stabilire nella Costituzione che gli istituti, che saranno stabiliti per legge allo scopo di integrare il funzionamento della Corte di cassazione, dovrebbero essere destinati a regolare l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale.

Vorrei permettermi a questo punto di ricordare che questo emendamento ha precedenti innumerevoli. Mi permetto di ricordare il progetto Orlando, che sostenne radicalmente la pluralità delle Corti di cassazione. Nell'articolo 21 del suo progetto, Vittorio Emanuele Orlando, al fine di poter raggiungere l'uniformità della interpretazione giurisprudenziale, stabiliva che ogni certo numero di anni il Ministro di grazia e giustizia dovesse o potesse convocare i presidenti delle varie Corti regionali di cassazione, allo scopo di una intesa sui vari punti discordemente decisi, e ciò allo scopo di poter così raggiungere, attraverso un esame o un riesame dei punti controversi, la finalità di questo organo supremo, dettato a risolvere i contrasti delle magistrature dislocate nelle varie parti del territorio, vale a dire allo scopo di raggiungere l'unità della interpretazione giurisprudenziale. Vorrei anche ricordare il progetto Gianturco-Lessona del 1892 e quello del circolo giuridico di Palermo, e così una serie di progetti con i quali si voleva raggiungere questa finalità; cercare il modo come contemperare la esigenza del principio al quale deve essere informato l'istituto della Cassazione unica con il principio della necessità di decentramento, per evitare questo congestionamento della Cassazione unica.

Ecco perché col mio emendamento, con la modificazione odierna, soggiungo che la legge si preoccuperà di stabilire gli istituti integratori e le forme per la uniformità dell'interpretazione legislativa. Sicché con l'emendamento principale io dico che si mantiene fermo il principio della unità delle Corti di cassazione: la Corte di cassazione unica per tutto il territorio dello Stato, con sezioni distaccate in quelle regioni che erano precedentemente sedi di sezione di Corte di cassazione o di Cassazioni regionali; e propongo che si demandi alla legge il modo di potere, attraverso gli istituti complementari, provvedere alla uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale.

Presidente Terracini. L'onorevole Leone Giovanni ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'articolo 102 col seguente:

«Tutte le sentenze pronunziate da giudici ordinari o speciali sono impugnabili presso la Corte di cassazione per violazione di legge.

«La medesima garanzia vale per i provvedimenti di giudice ordinario o speciale concernenti la libertà personale dell'imputato.

«Le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono impugnabili in Cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione».

Ha facoltà di svolgerlo.

Leone Giovanni. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento, per quanto concerne il primo ed il terzo comma, è un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 102.

Esso si incontra con l'emendamento Rossi; di tal che in sede di votazione, se l'onorevole Rossi crederà di accettare il secondo comma del mio emendamento, che potrebbe essere introdotto anche come una parte del primo comma, io potrei rinunciare al mio per aderire al suo.

A che cosa mirano i tre commi del mio emendamento?

Il primo comma stabilisce l'impugnabilità in Cassazione di tutte le sentenze pronunciate dal giudice, ordinario o speciale, per violazione di legge. In questo punto non sono d'accordo, come è stato testé rilevato, con l'orientamento di alcuni colleghi, espresso nell'emendamento dell'onorevole Mortati. L'emendamento Mortati sostiene che l'impugnabilità in Cassazione per violazione di legge debba essere consentita soltanto avverso i provvedimenti di giudici ordinari; mentre, per quanto concerne i giudici speciali, l'impugnabilità in Cassazione deve essere limitata soltanto a motivi concernenti il difetto di giurisdizione.

Penso di dover insistere, ad onta delle acute osservazioni dell'onorevole proponente dell'emendamento. Insistere perché? Innanzi tutto dovrò ricordare ai colleghi e all'onorevole Mortati che, secondo l'articolo 95 da noi votato, le giurisdizioni speciali nel loro complesso sono cadute.

Il progetto stabiliva la possibilità di mantenere o di introdurre giurisdizioni speciali, con legge votata con particolare maggioranza. Sennonché a quel testo del progetto fu sostituito l'emendamento Conti-Perassi, a cui aderii anche io, col quale si diceva che non sono consentite le creazioni di giudici speciali straordinari e si convogliavano tutte le giurisdizioni speciali esistenti o di cui in avvenire si potrà profilare la necessità, in sezioni specializzate, come tali, organi del giudice ordinario.

Sicché, per tutte quelle pronunzie, che saranno emesse da quelli che adesso sono organi giurisdizionali speciali, ma che, in esecuzione della Costituzione, domani saranno sezioni specializzate di un organo ordinario, è chiaro che non si presenti la questione, in quanto che, trattandosi di sezioni di un organo giurisdizionale ordinario, contro le pronunzie delle medesime deve essere ammesso ricorso per violazione di legge, con formula ampia.

Resta il problema per quelle poche giurisdizioni speciali, che abbiamo conservato: i due grossi tronchi di giurisdizioni speciali amministrative, Consiglio di Stato con derivazioni periferiche (quindi tutte quelle giurisdizioni amministrative che confluiscono al vertice nel Consiglio di Stato), Corte dei conti; e, per quanto attiene alla materia penale, i Tribunali militari.

Ora, per il Consiglio di Stato e giurisdizioni periferiche che vi sono connesse, e per la Corte dei conti, è chiaro che non si può stabilire la impugnabilità in Cassazione per violazione di legge, ma che soltanto debba mantenersi il principio vigente della impugnabilità per difetto di giurisdizione o di competenza. Perché la stessa ragion d'essere di questa giurisdizione, lo stesso motivo che ci ha indotti, deflettendo dal principio della unità della giurisdizione dal quale siamo mossi, a mantenere questa giurisdizione, deve valere per limitare il ricorso in Cassazione ai soli casi di difetto di giurisdizione.

La ragione è che queste giurisdizioni incidono con la loro attività nell'atto amministrativo; sicché c'è maggiore aderenza tra queste giurisdizioni e gli atti del potere amministrativo, donde la conseguenza che anche il motivo di violazione di legge è motivo che si radica sull'essenza, sulla finalità, sul motivo di opportunità, che ispirano l'atto amministrativo.

Per questo devo difendere il mio punto di vista nei confronti delle critiche mosse dall'onorevole Mortati, dicendo che ritengo non incoerente il fatto di richiedere che il ricorso in Cassazione per tutte le giurisdizioni ordinarie e speciali sia dato per motivi di violazione di legge e sia soltanto per le giurisdizioni amministrative — Corte dei conti e Consiglio di Stato — delimitato al difetto di giurisdizione.

Resta il terzo tronco di giurisdizioni speciali, che abbiamo mantenuto.

Allo stato di fatto, la situazione è la seguente: giurisdizioni speciali non dovranno più esisterne, tranne questi tre grossi tronchi: Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale militare.

I Tribunali militari territoriali sono rimasti. Io ho esposto in altra sede, che essi debbano, anche attraverso una norma, essere organizzati in modo da dare ai loro giudici e al pubblico ministero quelle garanzie di indipendenza dal potere esecutivo, che oggi essi non possiedono, neppure in misura minima.

Sorge il problema nei confronti del Tribunale supremo militare. Quali sono oggi le sue funzioni? Sono eguali alle funzioni della Corte di cassazione, nei confronti delle sentenze dei giudici ordinari; perché al Tribunale supremo militare non si può ricorrere che per motivi di violazione di legge, procedurali o sostanziali. Non siamo più qui, di fronte a questo Tribunale, nell'ambito di un problema particolare di applicazione della legge al caso singolo, per cui si richiede una particolare sensibilità, l'apporto di alcuni elementi estranei agli organi civili ordinari, i quali, per la loro maggiore aderenza alla vita dell'imputato militare, per la maggiore sensibilità a certi interessi, per la maggiore conoscenza dell'ambiente, possono influire nell'applicazione concreta al caso singolo della legge, con particolari vedute che la legge può rispettare.

Qui si tratta soltanto di stabilire, da parte del Tribunale supremo militare, se esistono le determinate violazioni di legge denunziate da un ricorrente.

Persico. E le funzioni speciali?

Leone Giovanni. Risponderò più tardi anche per le funzioni speciali. Dapprima voglio confutare quello che l'onorevole Mortati portava come base per la sua critica di carattere generale alla impostazione del problema da me fatta. Il giudice speciale si giustifica, diceva il collega Mortati, per la sua particolare forma mentis, per la sua particolare preparazione, necessaria per interpretare certe norme; onde la conseguenza che se noi, per formare un organo giurisdizionale speciale chiamiamo a comporlo elementi al di fuori degli organi ordinari, perché provvisti maggiormente di questa preparazione, di questa forma mentis, anche nei giudizi di legittimità occorre che sia rispettata questa esigenza. Ma nei giudizi di legittimità, io dico, questa esigenza è irrilevante, è estranea e non può presentarsi, perché l'esigenza della partecipazione dell'elemento estraneo alle sezioni specializzate è un'esigenza che si esaurisce nell'indagine concernente la ricerca delle condizioni di fatto in cui la legge va applicata e concernente la ricerca di taluni particolari motivi e condizioni ambientali, i quali condizionano l'applicazione della legge; ma queste esigenze, non possono importare un diverso profilo ed un diverso orientamento per quanto attiene all'interpretazione della legge. Infatti le norme di interpretazione della legge si impongono sia al giudice ordinario che al giudice speciale, tanto al giudice togato, quanto al giudice laico. Lo stesso giurato, che voi avete voluto, e per il quale esprimo augurio uguale a quello formulato per il Tribunale militare, potrà persino portare in maniera incontrollata ed incontrollabile la espressione della coscienza sociale; ma il giurato non si può rifiutare infatti di interpretare le norme di legge in conformità dei tradizionali principî di ermeneutica. Ma dirò di più; cioè che la stessa organizzazione della giuria, secondo il recente decreto Gullo, è impostata sulla base, peraltro molto discutibile, ma assai significativa, della distinzione fra indagine di fatto e indagine di diritto; perché il progetto Gullo e tutta la tradizione sull'organizzazione della giuria distinguono tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, assegnando il primo al giudice laico e il secondo al giudice togato. Infatti, se nel giudizio di fatto è bene che si inserisca questo elemento estraneo alla vita del diritto, nel giudizio di diritto occorre invece rispettare rigorosamente le norme della legge e quindi anche i canoni d'interpretazione della legge stessa. Bisogna allora accogliere questa conseguenza: che i giudizi di legittimità debbono essere affidati tutti ad organi che non siano speciali, e per essere più specifico, ad un solo organo di giurisdizione ordinaria, che è la Corte di cassazione, mentre restano come unica eccezione quei soli organi speciali, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, per cui ho illustrato le ragioni che ci inducono a discostarci dal criterio generale di condurre nell'alveo della Cassazione i ricorsi avverso i giudici speciali, anche per violazione di legge.

Questo soprattutto vale in tema di giurisdizione militare. Ma, mi diceva sottovoce l'amico Persico poco fa: il Tribunale supremo militare ha altre funzioni. Io dico: sono altre funzioni di carattere non giurisdizionale, ma amministrativo, le quali potranno essere domani assegnate a un altro organo. Ci dobbiamo preoccupare, per esempio, che il tribunale militare dà il parere sugli svincoli di dote o su altre pratiche poco importanti? Questi sono controlli di carattere amministrativo che possono essere demandati ad altro organo; non so, affidati, ad esempio, al Consiglio di Stato o al Supremo Consiglio della difesa, od all'Avvocatura dello Stato. Il problema in questo momento si risolve nello stabilire se convenga mantenere nel Tribunale supremo militare l'unico organo giurisdizionale supremo dei vari tribunali militari. Mi pare che, trattandosi dell'esame di motivi concernenti violazione di legge, e quindi involgenti l'interpretazione della legge, non sia necessario formare un particolare organo di legittimità misto. Detta Corte è composta oggi — perché, onorevoli colleghi, è bene ricordare come è composta — così: la Presidenza è affidata a un generale, che, se è stato un buon generale, è certamente privo di qualsiasi cognizione di cose giuridiche; poi vi è un magistrato militare, con funzioni di relatore, il quale, avendo la funzione monopolistica di redigere la sentenza, mette in un certo imbarazzo i consiglieri di Cassazione che vi partecipano, che, se vogliono affermare un principio di maggioranza, non sono idonei a farlo valere nella sentenza; poi, vi partecipano tre consiglieri di Cassazione, altri due militari, quattro tecnici e due non tecnici.

Questa composizione mista non ha ragion d'essere. Con ciò voi avete il diritto di domandarmi se voglio la distruzione del Tribunale supremo militare. No, onorevoli colleghi, non ho nessun interesse a distruggere quest'organo. Dico solo che esso può trasformarsi in un organo di secondo grado per i giudizi militari; perché a me pare che non vi sia alcuna ragione di conservarlo così, non ammettendo il giudizio di appello contro le sentenze pronunciate dal tribunale militare. Il Tribunale supremo militare si potrebbe trasformare in una seconda istanza, oppure si potrebbe conservare la procura generale militare con esigenze particolari e quindi come un organo di pubblico ministero particolare, sedente presso la Cassazione. Ma, i ricorsi avverso ai tribunali militari per motivi di legittimità, per una certa coerenza, dovrebbero essere portati alla Cassazione.

Una sola parola sul secondo comma. Il mio secondo comma esprime una esigenza non avvertita in altri emendamenti e che io ho segnalato anche in privato all'onorevole Rossi. Col mio secondo comma mi sono preoccupato di stabilire nella Carta costituzionale una garanzia, che mi sembra fondamentale, che cioè verso tutti i provvedimenti del magistrato, giudice ordinario e giudice speciale, che concernono la libertà personale dell'imputato, sia consentito il ricorso per Cassazione. Questa esigenza nasce da una conoscenza di carattere pratico e tecnico che del funzionamento della giustizia penale ha il modesto presentatore dell'emendamento. Nel Codice di procedura penale — e questa è la parte che più ha sentito l'influenza dittatoriale — esistono, sì, le norme che consentono il ricorso per Cassazione in materia di libertà provvisoria; ma vi sono altri istituti — e questo lo segnalo soprattutto ai colleghi avvocati di quel settore (Indica la sinistra), perché sono quelli che forse, anche dal punto di vista personale, hanno più sentito il peso di queste norme che sono contrarie a qualsiasi regime democratico — vi sono altri istituti nei quali l'influenza politica del fascismo è stata così forte da sopprimere il diritto di impugnazione. Tutti i provvedimenti di emissione e di revoca del mandato di cattura sono impugnabili in appello soltanto da parte del pubblico ministero (articolo 263); tutti i provvedimenti sulla scarcerazione per mancanza di indizi (articolo 169) sono appellabili solo dal pubblico ministero e non dall'imputato.

Se noi vogliamo veramente conservare nella Carta costituzionale e potenziare quel principio, che noi abbiamo già votato, e cioè che la libertà personale è garantita anche nei confronti del potere giudiziario, il quale può privare il cittadino della libertà personale solo con provvedimento motivato, una formulazione giuridica corrispondente a questa nostra esigenza politica la potremmo trovare soltanto in questa sede. Se ammettiamo che il provvedimento motivato, che priva il cittadino della libertà personale, sia suscettivo di ricorso in Cassazione, ciò costituirà, se voi lo voterete, una delle più grandi garanzie conquistate da un regime democratico in un Codice di procedura penale che, in questa parte soprattutto, sentì l'influenza del regime dittatoriale. (Applausi).

Presidente Terracini. L'onorevole Mannironi ha presentato, insieme con gli onorevoli Carboni Enrico, Trimarchi, Braschi, Fantoni, Mortati, Alberti, Marzarotto, Dominedò, Cappi, Clerici, Uberti, il seguente emendamento:

«Aggiungere il seguente comma:

«Le sentenze delle Corti di assise sono soggette ad appello, nei modi stabiliti dalla legge».

L'onorevole Mannironi ha facoltà di svolgerlo.

[L'intervento dell'onorevole Mannironi è riportato nelle appendici nella sezione che tratta delle Corti d'assise d'appello.]

[...]

Presidente Terracini. I seguenti emendamenti, che erano stati rinviati all'articolo 102, sono già stati svolti in sede di discussione dell'articolo 95:

Art. 95-bis.

«La Corte di cassazione è unica nello Stato ed ha sede in Roma. Essa ha il compito di assicurare la esatta osservanza e la uniforme interpretazione delle leggi da parte degli organi giurisdizionali.

«Il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione sono nominati dall'Assemblea generale della Corte stessa.

«Romano».

Art. 95-bis.

La Corte di cassazione è unica nello Stato ed ha sede in Roma. Essa ha il compito di assicurare la esatta osservanza e la uniforme interpretazione delle leggi da parte degli organi giurisdizionali.

«Merlin Umberto».

Anche l'onorevole Grassi aveva allora presentato due emendamenti, del seguente tenore:

Art. 95-bis.

«Al Consiglio di Stato ed agli altri organi della giustizia amministrativa è attribuita funzione giurisdizionale per la tutela degli interessi legittimi e anche, in particolari materie specialmente determinate dalla legge, per la tutela di diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.

«Alla Corte dei conti è attribuita funzione giurisdizionale in materia di pensioni, di conti e di responsabilità per danni arrecati all'erario dello Stato nei casi preveduti dalla legge.

«Le norme sulla Magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sulle attribuzioni giurisdizionali di questi organi sono stabilite con legge approvata nel modo indicato nell'articolo precedente».

Grassi.

Art. 95-ter.

«La Corte di cassazione è unica per tutto il territorio della Repubblica ed ha sede in Roma».

Grassi.

L'onorevole Grassi ha facoltà di svolgerli.

[L'intervento dell'onorevole Grassi è riportato nelle appendici nella sezione che tratta della Corte di cassazione.]

[...]

Presidente Terracini. Ricordo che è stato già svolto il seguente articolo 95-bis:

«Sono ripristinate le Cassazioni regionali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo.

«Villabruna».

L'onorevole Targetti ha proposto, insieme con gli onorevoli Costa, Fedeli Aldo, Caldera, Faccio, Amadei, Tomba, Bernardi, Merlin Angelina e Pieri il seguente articolo 95-bis:

«La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di cassazione».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

[L'intervento dell'onorevole Targetti è riportato nelle appendici nella sezione che tratta della Corte di cassazione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Calamandrei ha proposto, con gli onorevoli Magrassi, Paolucci, Magrini, Macrelli, Schiavetti, Cianca, Mastino Pietro, Valiani e Perassi il seguente articolo 95-bis:

«Al vertice dell'ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, siede in Roma la Corte di cassazione, istituita per mantenere l'unità del diritto nazionale attraverso l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze tra i giudici».

L'onorevole Calamandrei ha facoltà di svolgerlo.

[L'intervento dell'onorevole Calamandrei è riportato nelle appendici nella sezione che tratta della Corte di cassazione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Della Seta ha presentato il seguente emendamento:

«La Corte di cassazione in materia civile e penale esercita la sua giurisdizione nelle sedi di Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo».

Ha facoltà di svolgerlo.

[L'intervento dell'onorevole Della Seta è riportato nelle appendici nella sezione che tratta della Corte di cassazione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Persico ha presentato due emendamenti all'emendamento dell'onorevole Leone Giovanni:

«Sostituire alle parole: in tempo precedente, le altre: precedentemente alla sua entrata in vigore».

«Dopo il primo comma, aggiungere le parole: la Corte di cassazione formerà una sezione specializzata per i giudizi militari».

Leone Giovanni. Accetto questi due emendamenti.

Presidente Terracini. Onorevole Persico, mi pare che in questi emendamenti ha tradotto considerazioni che sono state svolte dall'onorevole Leone. Intende svolgerli?

Persico. No. Vi rinunzio.

Presidente Terracini. Lo svolgimento degli emendamenti è così terminato. Resta un emendamento dell'onorevole Rossi Paolo il quale lo svolgerà quando parlerà a nome della Commissione.

Gasparotto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gasparotto. Parlo in ordine al testo presentato dalla Commissione; poiché l'onorevole Costa ha creduto prudente ritirare la sua proposta soppressiva, dichiaro di appoggiare l'emendamento dell'onorevole Mortati, perché temo, ove questo non fosse approvato, che l'Assemblea cadrebbe in una grave contraddizione. Infatti, giorni or sono, sia pure con una non cospicua maggioranza, noi abbiamo deliberato il mantenimento in vita della giurisdizione speciale militare in materia penale, con un emendamento che diceva che sarebbero mantenuti i tribunali militari, non i soli tribunali «territoriali», ma anche il tribunale supremo militare. Invece, con l'articolo proposto dalla Commissione, tutti gli organi giurisdizionali, sia ordinari, che speciali, e di conseguenza il supremo organo giurisdizionale in materia penale militare, sarebbero soggetti alla censura della Corte di cassazione. Ecco perché, giustamente, l'onorevole Mortati, avvertendo l'evidente contraddizione di questo testo con una deliberazione già presa dall'Assemblea, propone che solo le decisioni dei tribunali ordinari siano soggette al supremo magistrato della Corte di cassazione.

Ecco spiegate le ragioni della mia titubanza. Ché se la Commissione potesse suggerire seduta stante una via d'uscita per impedire la grave contraddizione che, a mio avviso, non farebbe onore alla nostra Assemblea, sarei lieto di appigliarmi anche a questa uscita. Mi dispiace solo che una materia di tanta delicatezza sia affrettatamente deliberata, mentre poteva essere oggetto di studio da parte di una commissione che preparasse per il futuro una legge speciale.

[Seguono gli interventi degli onorevoli Togliatti, Orlando Vittorio Emanuele, Romano, Dominedò. Tali interventi sono riportati nelle appendici nella sezione che tratta della Corte di cassazione.]

Presidente Terracini. Prego l'onorevole Rossi Paolo di esprimere il pensiero della Commissione.

Rossi Paolo. L'Assemblea mi darà atto che, se dovessi rispondere, non dico compiutamente, ma appena decorosamente, o se volete un altro avverbio, decentemente, a tutti gli argomenti che si sono svolti, e non oggi soltanto, intorno alla materia contenuta nelle tre o quattro righe dell'articolo 102 proposto dalla Commissione, non mi basterebbe di certo questo ultimo scorcio di seduta, e forse dovrei chiedere alla vostra pazienza di sentirmi per un tempo altrettanto lungo di quello occupato dai difensori del processo di Frosinone: sei o sette sedute. Soccorrono me e soccorrono voi, onorevoli colleghi, due grandi fortune: la prima, che io non sono materialmente in grado, per difetto di preparazione specifica, di rispondere compiutamente e singolarmente a tutte le argomentazioni fatte valere dagli illustri oratori che mi hanno preceduto, su un tema squisitamente tecnico; e la seconda, onorevoli colleghi, che i vari oratori hanno provveduto benissimo e larghissimamente a confutarsi fra sé!

Abbiamo, per esempio, un emendamento dell'onorevole Costa, che domanda la soppressione dell'articolo 102; ne abbiamo diversi altri che propongono la geminazione di questo articolo. L'onorevole Costa non vuole l'articolo; altri colleghi ne domandano due o tre al posto di uno. L'onorevole Leone col suo emendamento ha confutato ampiamente l'onorevole Mortati; i sostenitori delle Cassazioni plurime hanno confutato i sostenitori della Cassazione unica e viceversa.

La Commissione si limita a dichiarare questo: non accetta e non respinge alcuno dei numerosi emendamenti. Tutti gli emendamenti sono stati accolti in parte ma, come suggerimento, come incitamento a uno studio nuovo, come invito a rimeditare questioni difficili.

Dirò a tutti i presentatori di emendamenti, agli onorevoli Costa, Gabrieli, Mortati, Monticelli, Romano, Colitto, Caccuri, Cortese, Murgia e a tutti gli altri, che non posso uno ad uno nominare, che nessuno dei loro emendamenti è stato dimenticato dal Comitato di redazione, che li ha tutti vagliati ed ha cercato, in quanto fosse possibile, di conciliarli.

Il risultato di questo lavoro, onorevoli colleghi, è stato che la Commissione ha emendato il suo medesimo testo; lo ha emendato due volte. L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre porta soltanto la mia firma, ma, in realtà, è un emendamento concordato col Comitato di redazione. Successivamente, nella seduta di oggi, dopo aver sentito ulteriori dichiarazioni e spiegazioni da parte dei presentatori di emendamenti, abbiamo ancora introdotto qualche modificazione, e questo specialmente ad opera dell'onorevole Leone, i cui suggerimenti sono stati in gran parte accettati. La formulazione nuova dell'articolo 102 sarebbe questa (ed è diversa notevolmente dal primo testo):

«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. (Vedano, colleghi, di quante esigenze si è tenuto conto in questa formulazione).

«Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione».

Quali sono stati sommariamente i principî che ci hanno guidato in questa redazione?

Anzitutto il principio fondamentale dell'unicità di giurisdizione. E qui mi dispiace non concordare con l'onorevole Mortati, che ha svolto una delicatissima, finissima questione sistematica. «Il gran desio dell'eccellenza — dirò con Dante — ove il suo cuore intese» muove sempre l'onorevole Mortati a distinzioni di carattere sottile, che mettono talora in imbarazzo i membri della Commissione.

Non abbiamo potuto accettare il suo punto di vista sistematico, per cui quando esistono organi giurisdizionali di carattere speciale, la Cassazione non può intervenire, perché tutta la materia, da capo a fondo, dev'essere demandata agli organi speciali e non può essere, in ultima istanza, controllata dalla Corte di cassazione. Abbiamo invece accettato il criterio — scaturente da molti emendamenti e ordini del giorno — dell'unicità della giurisdizione.

Ci siamo affidati, in secondo luogo, al principio della tutela contro ogni abuso, o contro ogni sopraffazione. Anche in materia amministrativa abbiamo voluto affermare la garanzia della libertà personale, accogliendo l'emendamento dell'onorevole Leone.

Abbiamo voluto stabilire il mantenimento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Abbiamo voluto garantire allo Stato una difesa particolare per il tempo di guerra.

E quindi abbiamo stabilito che si possa, di regola, ricorrere, anzi che si possa sempre ricorrere contro tutte le sentenze e contro tutte le decisioni pronunciate da organi giurisdizionali ordinari e speciali. Abbiamo ammesso il ricorso per Cassazione contro tutti i provvedimenti, anche diversi dalle sentenze, che incidano sulla libertà personale. Abbiamo stabilito la deroga soltanto per le sentenze emesse dai tribunali in tempo di guerra, parendo evidente che non sia dato ricorso sospensivo, perché, in guerra, o non serve il ricorso o non serve la sentenza. Se si prevede la sospensione, si frustrano le sentenze; se non si ammette la sospensione, di fronte alle possibili condanne a morte, si rende vano il ricorso.

Abbiamo voluto, poi, precisare in un capoverso dell'articolo 102 della nuova formulazione, che contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed eventualmente di altri organi di questo genere (e questo mi pare sia compreso nella prima parte dell'articolo 102) è ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione. Con ciò, in parte, abbiamo cercato di accogliere il criterio dell'onorevole Mortati.

Secondo la formulazione antica dell'articolo 102 era sempre ammesso il ricorso per Cassazione, secondo le norme di legge. Quindi si poteva anche concepire un ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti per violazione di legge. Invece si è voluto stabilire che contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti si può ricorrere soltanto per eccesso di potere. Questa disposizione è parsa utile in linea teorica, prevalentemente, perché in linea pratica ci siamo curati di ricercare quante siano state le impugnazioni proposte alle Sezioni unite contro le Sezioni del Consiglio di Stato, e abbiamo constatato che nel ventennio ultimo ci sono state 83 impugnazioni a Sezioni unite contro le sentenze del Consiglio di Stato. Di queste impugnazioni venti erano proposte dalla Amministrazione e sessantatre dai privati. Sedici soltanto sono state accolte. Comunque, anche questa garanzia è stata introdotta, senza che sia violata la giurisdizione speciale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, perché è stabilito che il ricorso è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione.

E vengo adesso alla questione più grave e scottante di cui hanno discusso, oserei dire, senza far torto a nessuno, i più illustri parlamentari italiani: quella della molteplicità o della unicità della Corte di cassazione. Il parere della Commissione, a grande maggioranza, è questo: che non convenga risolvere questa questione nella Carta costituzionale, e che sia meglio votare la proposta dell'onorevole Targetti. Questo, formalmente; sostanzialmente, il parere della maggioranza dei membri della Commissione è che, se si dovesse risolvere la questione, bisognerebbe risolverla con l'affermazione risoluta della unicità della Corte di cassazione. Io ho sentito con estrema attenzione le opinioni svolte in contro dagli onorevoli Togliatti e Orlando. L'onorevole Togliatti ha cominciato con un argomento di ordine sentimentale, dicendoci che la città di Torino, in cui egli era studente, ritraeva un gran lustro dalla presenza a Palazzo Madama (mi ricordo le sale parate di arazzi e di ritratti dei Savoia) della Corte di cassazione.

Con lo stesso argomento l'onorevole Orlando ha chiuso la sua appassionata perorazione. L'uno rimpiangeva la Corte di Torino, che dava lustro alla vecchia città Sabauda; l'altro rimpiangeva la Cassazione di Palermo che dava lustro alla vecchia città borbonica.

Ora, questo argomento — me lo consentano entrambi gli illustri oratori — è di estrema debolezza. Che cosa ha dato lustro alla città di Urbino, che sarebbe altrimenti un piccolo villaggio sperso sui monti? Il fatto che i Duchi di Montefeltro hanno speso una quantità di denaro per costruire una magnifica reggia, dove hanno chiamato i più grandi pittori. Così Lucca, così le sedi di piccoli principati, ducati, signorie da cui principi, duchi e signori hanno dovuto fare valigia e andarsene.

Questi argomenti, mi consentano gli illustri contraddittori, non sono validi per nulla. Sono argomenti che provano il contrario della tesi che vorrebbero dimostrare.

Il secondo argomento dell'onorevole Togliatti è quello della varietà orografica, della varietà economica, della varietà multiforme del nostro Paese, che si snoda così lungo dalle Alpi fino alla Sicilia.

Ora — mi si consenta di dirlo — questo argomento è contraddetto dal fatto. Noi siamo praticamente un piccolo Paese; ci sono Paesi, come l'America, la Russia e l'Impero Inglese, infinitamente più grandi della nostra penisola, che si può rapidamente percorrere in qualche ora; e quei Paesi hanno interessi infinitamente diversi: essi si affacciano all'oceano glaciale da una parte, ad un mare tropicale dall'altro; hanno regioni interamente agricole, altre interamente minerarie, altre interamente mercantili; eppure quelle regioni — prego gli onorevoli contraddittori di citarmi un esempio in contrario — nonostante la enorme disparità di condizioni economiche, geografiche e demografiche, hanno tutte una unica Corte di Cassazione.

Si è parlato di una maggiore aderenza della giurisprudenza della Corte di cassazione agli interessi locali.

Mi pare che questo sia lo snaturamento completo dell'istituto della Corte di cassazione. In questo delicato momento, in cui si istituiscono le Regioni, ma si vuole fermamente mantenere sovrattutto l'unità nazionale, non ci sarebbe niente di peggio che creare un corpo del diritto commerciale milanese ed un corpo del diritto commerciale napoletano.

Quello che l'onorevole Togliatti mostra di desiderare è per me quello che si deve in tutti i modi e con tutte le nostre forze evitare. Guai se ci fosse un diritto agrario della valle Padana ed un diritto agrario della Capitanata; ed una giurisprudenza diversa da una all'altra regione!

Quale enorme problema, e non soltanto di ordine giuridico, ma anche di ordine politico, potrebbe nascere da una disparità giurisprudenziale fra la Corte palermitana e quella torinese, in materia agraria, al momento di una grande riforma di carattere nazionale!

L'onorevole Orlando, con la sua squisita finezza, con quell'arte di seduttore di Assemblee che egli possiede, ha sviluppato in parte gli stessi argomenti e ne ha aggiunto un altro, veramente contrario all'istituto della Cassazione.

Vogliamo abolire la Corte di cassazione? Vogliamo arrivare al sistema del diritto libero? Vogliamo applicare il common-law degli anglosassoni? Io sono personalmente d'accordo — non impegno di certo la Commissione su una questione così grave — con l'onorevole Orlando. Vogliamo che la Corte di cassazione decida prevalentemente del fatto, decida in terza istanza del fatto e della equità? Benissimo. Ma se la Corte di cassazione deve restare quella che è e non può restare altrimenti, deve restare come Cassazione unica.

E perché una Corte di cassazione a Torino, onorevoli colleghi, e non una Corte di cassazione a Milano? È una nobile città, ho sentito dire, Torino; è una nobile città Palermo; e la povera Milano, non ha un piccolo titolo di nobiltà? E la povera Genova e la vecchia Venezia dogale? Mi pare che siano anche queste città degne di essere elette a sedi delle Cassazioni regionali. E perché non anche ad Aosta, dove sono vecchi problemi della Nazione?

Un'ultima osservazione, ed è questa. L'argomento dell'onorevole collega, e — se me lo permette — amico Della Seta e dell'onorevole Orlando, soltanto accennato dall'onorevole Togliatti: l'istituzione della Cassazione unica è di marca fascista. No! La Cassazione unica, sia detto chiaramente e forte, non è di marca fascista, ma è di marca internazionale, perché in tutti i Paesi, che non sono stati disonorati dal fascismo, la Cassazione è unica. La Cassazione unica non è di marca fascista, perché risponde all'antico e costante voto di tutti i giuristi italiani (molti dei quali sono stati pure in prigione, nelle galere borboniche, come i giuristi da voi citati, onorevole Della Seta), perché è il coronamento della unità e dell'indipendenza d'Italia.

La Cassazione unica non è quindi un istituto di marca fascista.

E mi sia consentito un ricordo di Anatole France. Sapete che Bergeret aveva un amico che sistematicamente faceva il contrario di Bergeret. Il suo modo di regolarsi era semplice: cosa ha detto Bergeret? Cosa ha scritto o fatto o pensato Bergeret? Ebbene io dico, scrivo, faccio e penso tutto il contrario di Bergeret! Sapete come conclude France? Siccome Bergeret, fatalmente, non aveva sempre torto, ne conseguiva che il suo amico non avesse sempre ragione!

Questa è la verità. Non ci dobbiamo lasciar ipnotizzare dal fatto che la Corte di cassazione in linea storica sia stata unificata sotto il regime fascista; il regime fascista ha completato fatalmente e necessariamente, forse anche contro delle resistenze regionali, un processo inevitabile sotto qualunque regime.

La vostra Commissione per tutte queste ragioni crede di dovervi proporre: se vi par meglio non affrontare la questione in questa sede, votate la proposta dell'onorevole Targetti; se la discussione si vuole, e si deve, forse, affrontare, vogliate approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro Guardasigilli, con quelle sicure, chiare e serie parole con le quali egli l'ha accompagnato.

Mi pare di aver esaurito l'argomento. Se sorgerà qualche altra questione potrò eventualmente rispondere. (Applausi).

Presidente Terracini. Come l'Assemblea ha udito, il nuovo testo dell'articolo 102 proposto dalla Commissione è del seguente tenore:

«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

«Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

«Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione».

A questo testo l'onorevole Gasparotto ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: e della Corte dei conti, le parole: e del Tribunale supremo militare».

Gli onorevoli Murgia, Mastino Gesumino, Laconi ed altri, hanno proposto un emendamento per cui, nell'ipotesi che siano ripristinate le quattro Cassazioni regionali, sia istituita una Cassazione anche in Sardegna. (Commenti).

Questi due emendamenti non possono essere più svolti.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti se li conservano.

L'onorevole Costa aveva ritirata la proposta soppressiva, ma aveva proposto un piccolo emendamento sostitutivo.

Costa. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Non essendo presenti gli onorevoli Monticelli, Romano, Varvaro, Merlin Umberto e Grassi, i loro emendamenti si intendono decaduti.

Onorevole Colitto, conserva i suoi emendamenti?

Colitto. Non ho ragione di insistere, perché i miei emendamenti sono stati accolti nel nuovo testo.

Presidente Terracini. Onorevole Gabrieli, conserva il suo emendamento?

Gabrieli. Il mio emendamento è stato accolto dalla Commissione là dove dice che il ricorso in Cassazione è ammesso, senza l'avverbio «sempre», perché si ammette che vi possano essere ricorsi in Cassazione per sentenze di Tribunali militari in tempo di guerra. Mi rimetto al testo della Commissione. Però, insieme all'onorevole Gasparotto, ho firmato un emendamento che stabilisce che contro le sentenze dei Tribunali militari è ammesso il ricorso in Cassazione.

Presidente Terracini. Sta bene.

Onorevole Caccuri, mantiene il suo emendamento?

Caccuri. Aderisco al testo della Commissione.

Presidente Terracini. Onorevole Cortese Guido, mantiene il suo emendamento?

Cortese Guido. Aderisco all'emendamento dell'onorevole Leone Giovanni.

Presidente Terracini. Onorevole Murgia, mantiene il suo emendamento?

Murgia. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Crispo, mantiene i suoi emendamenti?

Crispo. Li mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Leone Giovanni, mantiene il suo emendamento?

Leone Giovanni. Poiché è stato riversato nell'emendamento Rossi, al quale pertanto aderisco, rinuncio al mio.

Presidente Terracini. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?

Persico. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, mantiene i suoi emendamenti?

Mortati. Mantengo i miei emendamenti. Faccio osservare che il mio primo emendamento risulta dalla trasformazione di un emendamento precedente. Nel caso che la mia ultima formulazione non fosse accettata, io chiederei di far rivivere il precedente emendamento, che rappresenta un'attenuazione del principio voluto affermare nell'ultimo. Se il primo non fosse accolto, manterrei il secondo in via subordinata.

La formula della Commissione, che dice di aver adottato l'emendamento Leone Giovanni, in realtà lo ha peggiorato.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, l'onorevole Leone Giovanni, che ha dichiarato questo, è il migliore interprete di ciò che è stato fatto al suo emendamento.

Mortati. Io farei mio l'emendamento Leone Giovanni.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati, quanti emendamenti vuole proporre?

Mortati. Volevo chiedere alla Commissione se non sia possibile modificare la formula adottata nel senso di affermare nella Costituzione il principio della sottrazione al sindacato della Cassazione, per violazione di legge, delle decisioni dei giudici speciali, e non rinviarlo alla legge, come sembra si voglia fare adoperando la formula: «potrà derogare».

Presidente Terracini. L'onorevole Rossi Paolo ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Rossi Paolo. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Qui è detto: «contro la sentenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione». Credo che ci sia un equivoco a questo riguardo.

Mortati. Comunque, io conservo il mio emendamento.

Presidente Terracini. Onorevole Mannironi, mantiene l'emendamento?

Mannironi. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Villabruna, mantiene l'emendamento?

Villabruna. Lo mantengo in linea subordinata, perché penso che deve avere la precedenza l'emendamento dell'onorevole Crispo.

Presidente Terracini. Onorevole Targetti, mantiene l'emendamento?

Targetti. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Calamandrei, mantiene l'emendamento? L'onorevole Calamandrei è assente, ma essendo l'emendamento sottoscritto da altri firmatari, chiedo loro se intendono mantenerlo.

Macrelli. In assenza dell'onorevole Calamandrei, mantengo l'emendamento quale firmatario.

Presidente Terracini. Onorevole Della Seta, mantiene l'emendamento?

Della Seta. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, dobbiamo adesso stabilire in quale modo procederemo alla votazione. Si pone questa questione: l'onorevole Rossi Paolo, ha, a proposito dell'emendamento dell'onorevole Targetti, espresso l'avviso che esso raccoglierebbe il favore di una grande maggioranza della Commissione. Bisogna però che l'onorevole Rossi precisi in maniera chiara se ciò significa che la Commissione intende far proprio questo emendamento. Preciso subito la ragione di questa richiesta: se l'emendamento dell'onorevole Targetti fosse fatto proprio dalla Commissione, è evidente che esso rappresenterebbe la formulazione base e pertanto l'ordine di votazione dovrebbe essere stabilito in relazione agli altri emendamenti.

Se, invece, la Commissione non lo fa proprio, nella valutazione della precedenza delle votazioni potrebbe avvenire che l'emendamento Targetti anziché per ultimo, fosse votato per primo.

È necessario, pertanto, che la Commissione, valutando questi argomenti, dichiari a che titolo ha espresso il suo favore nei confronti di questo emendamento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non è competenza del Comitato stabilire l'ordine di votazione. Il Comitato non può che confermare il suo pensiero: che se è materia costituzionale il principio che vi sia l'istituto del ricorso in Cassazione, non è necessario che la Costituzione dica come la Cassazione deve essere foggiata. L'emendamento Targetti, che rinvia alla legge per l'ordinamento della Cassazione, equivale al silenzio che vi era nel testo della Commissione, e significa la stessa cosa. Fra le proposte ora avanzate di stabilire l'unicità oppure la plurimità della Cassazione, noi concordiamo con l'emendamento Targetti, che è di rinvio; ma accettiamo tale risultato, tenendo fermo il testo del progetto.

Presidente Terracini. Desideravo sapere se la Commissione include questo emendamento nel proprio testo, in modo da considerarlo parte integrante.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Manteniamo la nostra posizione, che è di silenzio; e coincide in sostanza con l'emendamento Targetti, tanto che, se fosse approvato, potrebbe anche togliersi dalla revisione formale e nulla muterebbe nella sostanza.

Presidente Terracini. Allora, la votazione procederà in questo modo: dapprima voteremo sull'emendamento dell'onorevole Targetti; ove questo emendamento non fosse accolto, penso che occorra dare la precedenza all'emendamento il quale propone la ricostituzione delle Cassazioni regionali, perché evidentemente il termine di confronto deve allora divenire la situazione in atto oggi nel nostro Paese, e la formula che porterebbe la trasformazione più profonda deve essere presa in considerazione per prima.

Successivamente si voterebbe quella proposta che prevede la Cassazione unica, ma con sezioni regionali e, infine, la proposta per la Cassazione unica.

Comunico che sull'emendamento presentato dall'onorevole Targetti è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, dagli onorevoli Scalfaro, Coppi, Nicotra Maria, Bianchini Laura, Calamandrei, Bertola, De Maria, Meda, Caronia, Fabbri, Caso, Bosco Lucarelli, Dominedò, Fantoni e altri.

Presidente Terracini. Indico la votazione segreta sul seguente emendamento dell'onorevole Targetti e altri:

«La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di cassazione».

(Segue la votazione).

Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione segreta sull'emendato dell'onorevole Targetti:

Presenti e votanti............ 307
Maggioranza.............. 154
Voti favorevoli........... 211
Voti contrari................ 96

(L'Assemblea approva).

[Nel resoconto stenografico della seduta segue l'elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione.]

[...]

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, l'Assemblea ha approvato l'emendamento Targetti, che ha rimesso alla legge futura la fissazione di questi vari organi della struttura della Cassazione. Decadono pertanto tutti gli emendamenti relativi alla Corte di cassazione.

Restano pochi emendamenti sui quali l'Assemblea si deve pronunziare.

Il testo dell'articolo 102 proposto dalla Commissione è il seguente:

«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è ammesso sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

«Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione».

Al primo comma vi è un emendamento sostitutivo dell'onorevole Mortati, del seguente tenore:

«Il ricorso in Cassazione è sempre ammesso secondo le norme di legge contro le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali ordinari».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Per questo comma la formulazione dell'onorevole Mortati non differisce da quella della Commissione, ma se vogliamo fare una cosa organica prego di attenersi al testo che è stato presentato dagli onorevoli Conti, Rossi Paolo e Leone Giovanni. Se vi può essere in altri punti dissenso di sostanza con l'onorevole Mortati, non è il caso di insistere ove si tratta soltanto di espressioni formali.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Mortati, testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:

«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulle libertà personali[i] pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è ammesso sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

(È approvato).

Gli onorevoli Murgia e Mannironi, hanno presentato due emendamenti aggiuntivi che pongono la stessa questione, pur risolvendola in formulazioni diverse.

L'onorevole Murgia propone di aggiungere:

«Contro tutte le sentenze penali che infliggono pene detentive è ammesso l'appello secondo le norme di legge».

La formulazione dell'onorevole Mannironi è:

«Tutte le sentenze dei giudici ordinari e speciali sono appellabili, salvo le limitazioni poste dalla legge per i giudizi di lieve entità.».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Oltre a quanto riguarda i ricorsi in Cassazione, viene l'altro tema che concerne i ricorsi in appello contro le sentenze. Avevo dichiarato all'onorevole Mannironi che la Commissione era disposta a creare una norma di questo genere, da mettere in ogni caso, naturalmente, prima dei ricorsi in Cassazione. Abbiamo messo tutta la buona volontà; ma non siamo riusciti a trovare una formula soddisfacente. Vi sono — l'onorevole Mannironi lo riconosce — giudizi di così lieve entità, in cui non è ammissibile il ricorso in appello. Né basta; vi sono nelle giurisdizioni speciali ed in avvenire nelle sezioni specializzate, materie tecniche, nelle quali, per varie ragioni, non si possono organizzare giudizi di merito di vari gradi. Per la questione della giuria, da cui era partito l'onorevole Mannironi, è dubbio se possa concepirsi l'appello; comunque la questione non può rientrarvi subito; e va rimandata alla legge, che conformerà l'istituto stesso della giuria in un modo o nell'altro; e ciò potrà influire nella questione dell'appello. Tutto sommato, veda, onorevole Mannironi, la formula che si potrebbe adottare è questa: si può ricorrere contro tutte le sentenze, salvo che la legge disponga altrimenti. È una formula che possa andare?

La proposta dall'onorevole Murgia è analoga, se ho inteso bene, a quella dell'onorevole Leone sul ricorso in Cassazione contro i provvedimenti giurisdizionali in tema di libertà penale. Avendo accolta la proposta Leone si tiene presente anche la sua.

Murgia. Non la si tiene presente. Io propongo che, contro tutte le sentenze che infliggono pene detentive venga istituito il giudizio di appello.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Allora non avevo inteso bene. Se l'onorevole Murgia si riferisce all'appello, valgono per lui le risposte che ho dato all'onorevole Mannironi; né conviene ammettere espressamente l'appello per certe categorie di sentenze e provvedimenti, tacendo delle altre, che potrebbero sembrare escluse dall'appello.

Presidente Terracini. Onorevole Mannironi, mantiene il suo emendamento?

Mannironi. Si; sarei però disposto ad unificare.

Presidente Terracini. Si tratta della stessa materia, infatti. Onorevole Murgia, mantiene l'emendamento?

Murgia. Accetto la seconda parte dell'emendamento Mannironi.

Presidente Terracini. La formulazione sarebbe dunque la seguente:

«Contro tutte le sentenze penali, che infliggono pene detentive, è ammesso l'appello, salvo le limitazioni poste dalla legge per i giudizi di lieve entità».

Pongo in votazione l'emendamento Murgia-Mannironi nella formulazione testé letta.

(Non è approvato).

Passiamo al secondo comma del testo della Commissione:

«Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per le sole materie inerenti alla giurisdizione».

Gli onorevoli Gasparotto e Gabrieli hanno proposto di aggiungere dopo le parole: «della Corte dei conti» le altre: «e del tribunale supremo militare».

L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei pregare l'onorevole Gasparotto di ritirare il suo emendamento. Il caso del tribunale militare è ben diverso di quello del Consiglio di Stato. Poiché questo è giudice in materia di interessi legittimi, e può annullare gli atti amministrativi, è naturale, ed è fermo nel sistema legislativo che contro le sue sentenze si può ricorrere in Cassazione soltanto per questioni attinenti alla giurisdizione; altrimenti la Cassazione potrebbe essa giudicare di interessi legittimi ed annullare i provvedimenti amministrativi; il che può esser consentito soltanto ad organi giurisdizionali appositamente congegnati come il Consiglio di Stato. Altro è il caso dei tribunali militari, che giudicano in materia penale; e non vi è quindi ragione alcuna di sottrarne le sentenze al ricorso, per la violazione di legge, in Cassazione.

L'onorevole Gasparotto si preoccupa che, in questo modo, venga meno la funzione del tribunale supremo militare, che dovrebbe quindi sparire. Posso assicurarlo che non è questo il pensiero del Comitato, il quale ritiene che il tribunale supremo potrà benissimo essere conservato, diventando giudice di merito in Appello; mentre vi sarà poi il ricorso in Cassazione; e così si avrà un altro grado di giudizio; ed una garanzia maggiore nell'amministrare la giustizia militare. Chiedo all'Assemblea un assenso, sia pur tacito, a questo concetto; e penso che l'onorevole Gasparotto potrà accontentarsi della mia dichiarazione.

Gasparotto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gasparotto. L'argomento è importante. Ritiro il mio emendamento aggiuntivo non per compiacenza, ma per convinzione, dopo quello che ha detto l'onorevole Ruini a nome della Commissione.

La mia preoccupazione era quella di non mettere in contrasto l'articolo 95, già votato, con l'articolo 102, che stiamo per votare, perché con l'articolo 95 si riconosceva l'esistenza del Tribunale Supremo Militare, mentre era in me il sospetto che con l'articolo 102, anche secondo il testo proposto ora dalla Commissione, si passasse sopra a questo organo già deliberato dall'Assemblea nella seduta di due giorni fa. Ma poiché il Presidente della Commissione mi assicura che il Tribunale Supremo Militare resterà, pur trasformandosi in un organo di seconda istanza che giudicherà anche nel merito, mentre alla Cassazione resterà il giudizio di legittimità, mi dichiaro soddisfatto e ritiro pertanto la mia proposta, perché il mio pensiero coincide con le dichiarazioni del Presidente.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il secondo comma:

«Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per soli motivi inerenti alla giurisdizione».

(È approvato).

L'articolo 102 risulta, nel suo complesso, così approvato:

«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è ammesso sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

«Contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso ricorso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

«La legge sull'ordinamento giudiziario regolerà l'istituto della Corte di Cassazione».


 

[i] Le parole «sulle libertà personali» sono riportate solo in questo punto. Tutte le altre volte che l'articolo viene letto, compresa la lettura sul testo approvato al termine delle votazioni di questa seduta, è sempre detto «sulla libertà personale».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti