[Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sulla Magistratura.]

Presidente Ruini. [...] Si passa all'esame del seguente articolo:

«L'azione penale è pubblica, ed il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla, senza poterla in alcun caso sospendere o ritardare.

«Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.

«Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati».

L'onorevole Targetti ha proposto di sopprimere il primo comma.

Targetti ricorda che con una disposizione antecedente la Carta costituzionale assicura la piena ed assoluta indipendenza anche dei magistrati del pubblico ministero, avendoli equiparati ai giudici ed avendo riconosciuto anche ad essi l'assoluta inamovibilità. Quindi non vi sono più preoccupazioni che l'azione del pubblico ministero possa essere influenzata da ingerenze del potere esecutivo.

Ora, includere nella Carta costituzionale la norma di cui al primo comma in esame significa risolvere in via incidentale una questione relativa alla discrezionalità o meno dell'azione penale. Tale materia, a suo parere, per la sua stessa natura, non trova sede acconcia nella Carta costituzionale. Questo è un problema che si trascina da lungo tempo anche nel campo dottrinario e non è questa la sede per dargli una risoluzione.

Leone Giovanni riconosce che la Carta costituzionale ha perfezionato il sistema delle garanzie del pubblico ministero; pari a quello del giudice; ma, come l'onorevole Targetti stesso ha osservato, il problema dell'articolo in esame concerne il principio della discrezionalità o meno dell'azione penale. Ora, si potrebbe avere un pubblico ministero che per motivi obiettivi non promuova l'azione penale in seguito a notitia criminis. Ed allora, il problema si pone come l'ha posto l'onorevole Targetti: si deve e si può risolvere nella Carta costituzionale il principio della discrezionalità o della obbligatorietà dell'azione penale? Ritiene di sì.

Pensa che in una Costituzione la quale ha risolto problemi importantissimi, ha riconosciuto perfino il diritto di difesa del cittadino in tutti gli stadi della giurisdizione, ed ha circondato l'amministrazione della giustizia del massimo delle garanzie, lo stabilire tale principio sia un dovere di carattere costituzionale.

Il principio della obbligatorietà dell'azione penale è discusso. Non si ignora che durante il fascismo il Codice del 1930 questo principio sembrò incrinare quando si stabilì che il pubblico ministero poteva archiviare la notitia criminis senza investirne il giudice. Una legge democratica deve stabilire il principio della obbligatorietà dell'azione penale, sicché il pubblico ministero non possa archiviare, sia pure per motivi obiettivi, la notitia criminis, ma deve investire sempre il giudice, chiedendo se mai l'archiviazione.

Quest'obbligo, che corrisponde alla nostra tradizione giuridica ed ai principî di garanzia della giustizia, deve essere, a suo avviso, consacrato nella Carta costituzionale e l'articolo deve essere mantenuto nella sua integrità.

Il Presidente Ruini pone ai voti la proposta dell'onorevole Targetti.

(Non è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti