[Il 12 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] Apre la discussione sui primi due commi dell'articolo 15 della relazione Calamandrei:

«Divieto di limitazioni

della tutela giurisdizionale».

«La tutela giurisdizionale, accordata in via generale dalla legge per tutti gli atti della pubblica amministrazione, non può neanche per legge essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.

Nelle controversie di diritto tributario è abolita la limitazione per la quale gli atti di opposizione dei contribuenti non sono ammissibili in giudizio, se non preceduti dal pagamento del tributo».

Bozzi ritiene che il primo comma potrebbe essere aggiunto all'articolo, precedentemente approvato, sull'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Calamandrei, Relatore, accetta questa proposta.

Il Presidente Conti pone in votazione la proposta dell'onorevole Bozzi.

(È approvata).

Di Giovanni ritiene che il secondo comma debba essere aggiunto all'articolo 11 della relazione Calamandrei, già approvato, riguardante la gratuità della giustizia.

Leone Giovanni, Relatore, pensa che anche il secondo comma dovrebbe essere aggiunto all'articolo riguardante l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in quanto applicazione dello stesso principio. In tal modo si avrebbe un articolo completo, che nella prima parte affermerebbe l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; nella seconda il divieto di limitazione della tutela giurisdizionale e nella terza il principio che nelle controversie in materia tributaria non è ammesso vincolo alcuno per gli atti di opposizione del contribuente.

Dichiara di essere favorevole al principio espresso nel comma in discussione, ritenendo che l'imposizione da parte dello Stato del principio del solve et repete rappresenta un'ingiustizia, in quanto molto spesso i cittadini sono costretti a rinunciare al ricorso per l'impossibilità di pagare determinati tributi.

Di Giovanni si associa alla proposta Leone, rinunciando alla propria.

Il Presidente Conti pone in votazione la proposta dell'onorevole Leone di aggiungere il secondo comma in esame al primo articolo, approvato e rinviato al Comitato di redazione.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti