La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.[i]
[i] La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha modificato l'articolo in:
La Repubblica č costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Cittā metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Cittā metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.
Roma č la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Per accedere alle discussioni sull'articolo selezionare il collegamento "Successiva" qui sotto oppure una delle date nella colonna di sinistra.
A cura di Fabrizio Calzaretti