[Il 31 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 128 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Ruini, passando al titolo relativo alle autonomie locali, pone in esame il seguente articolo:

«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni.

«Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale».

L'onorevole Targetti ha proposto di sostituirlo col seguente:

«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni, Provincie e Comuni».

Tale emendamento si ricollega ad un articolo successivo del seguente tenore:

«La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo delle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.

«Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica».

L'onorevole Targetti ha proposto di sostituirlo col seguente:

«Le Provincie sono enti autarchici, con propria amministrazione elettiva, con funzioni e compiti determinati dalla legge, in correlazione con quelli specifici dei Comuni e delle Regioni».

Si tratta, in sostanza, di conservare la Provincia, non come era stato stabilito nel progetto, ma come ente autarchico.

Targetti. Come ha osservato il Presidente, i due emendamenti sono collegati fra di loro.

Il progetto stabilisce che il territorio della Repubblica è diviso in Regioni e Comuni. La Provincia, pertanto, sarebbe senz'altro soppressa.

[...]

Il Presidente Ruini pone ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Targetti:

«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni, Provincie e Comuni».

Tale emendamento si collega a quello proposto poi per un successivo articolo:

«Le Provincie sono enti autarchici, con propria amministrazione elettiva, con funzioni e compiti determinati dalla legge, in correlazione con quelli specifici dei Comuni e delle Regioni».

(La Commissione non approva).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti