[Il 14 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 116 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre ora la discussione sull'articolo 2 del progetto:

«Nel quadro dell'unità e indivisibilità dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati negli articoli seguenti.

«Alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta ed al Trentino-Alto Adige, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali di valore costituzionale».

[...]

Mannironi propone che, in luogo dell'articolo 2 del progetto definitivo, si prenda in considerazione quello precedentemente proposto dall'onorevole Ambrosini, che non stabiliva in modo così preciso trattamenti preferenziali per determinate regioni.

Esso era così concepito:

«Nel quadro dell'unità politica dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autonomi dotati di diritti propri secondo i principî fissati negli articoli seguenti, salvo l'attribuzione di una condizione giuridica diversa da farsi con legge di natura costituzionale a talune Regioni in vista della loro situazione particolare».

Pur augurandosi che alla Sardegna venga attribuita l'autonomia più vasta possibile, è del parere che nel testo costituzionale si debba per ora affermare che l'autonomia è concessa in eguale misura a tutte le Regioni; si vedrà in seguito se alle quattro Regioni, elencate nel capoverso dell'articolo 2, sarà opportuno concedere un'autonomia più ampia.

[...]

Il Presidente Terracini dà lettura di alcune proposte di emendamento all'articolo in esame, trasmessegli da vari colleghi.

Dall'onorevole Laconi:

«Nel quadro dell'unità ed indivisibilità dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autarchici secondo i principî fissati negli articoli seguenti.

«Alle regioni sono delegati tutti quei servizi statali che possono utilmente essere decentrati secondo la legge sulla riorganizzazione dei servizi dello Stato.

«Alla Sicilia, alla Sardegna, ed alle regioni mistilingui di confine sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali di valore costituzionale».

Dall'onorevole Mortati:

«Nel quadro dell'unità ed indissolubilità nazionale, le Regioni sono costituite in enti autonomi con poteri e funzioni propri, secondo i principî, generali e speciali, fissati nei seguenti articoli».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti