[Il 14 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla organizzazione costituzionale dello Stato.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre ora la discussione sull'articolo 2 del progetto:

«Nel quadro dell'unità e indivisibilità dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati negli articoli seguenti.

«Alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta ed al Trentino-Alto Adige, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali di valore costituzionale».

Nobile presenta un emendamento sostitutivo del secondo comma:

«Per le Regioni mistilingui potranno concedersi particolari condizioni di autonomia, con statuti speciali di valore costituzionale».

Pur riconoscendo che l'idea regionalista non è nuova ed ha avuto in tutti i tempi i suoi sostenitori, ritiene che l'intensità di movimento che ha assunto oggi, sia un fenomeno patologico — verificatosi anche dopo la precedente guerra mondiale — di carattere temporaneo, derivante dal collasso morale, economico e sociale del dopoguerra.

È quindi del parere che, tenendo presenti le speciali esigenze politiche del momento, si possano soddisfare le richieste delle popolazioni sarde o siciliane con una larga autonomia temporaneamente concessa, ma è contrario ad affermare nella Costituzione, e quindi in modo permanente, la concessione di autonomie a Regioni che non sono meno italiane di tutte le altre elencate. Ciò costituirebbe, a suo parere, un pericoloso precedente ed una seria minaccia all'unità politica dello Stato.

Riconosce invece l'opportunità di concedere un'autonomia speciale alle regioni mistilingui di confine.

Mannironi propone che, in luogo dell'articolo 2 del progetto definitivo, si prenda in considerazione quello precedentemente proposto dall'onorevole Ambrosini, che non stabiliva in modo così preciso trattamenti preferenziali per determinate regioni.

Esso era così concepito:

«Nel quadro dell'unità politica dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autonomi dotati di diritti propri secondo i principî fissati negli articoli seguenti, salvo l'attribuzione di una condizione giuridica diversa da farsi con legge di natura costituzionale a talune Regioni in vista della loro situazione particolare».

Pur augurandosi che alla Sardegna venga attribuita l'autonomia più vasta possibile, è del parere che nel testo costituzionale si debba per ora affermare che l'autonomia è concessa in eguale misura a tutte le Regioni; si vedrà in seguito se alle quattro Regioni, elencate nel capoverso dell'articolo 2, sarà opportuno concedere un'autonomia più ampia.

Bozzi domanda al Relatore se gli «statuti speciali di valore costituzionale» di cui parla, in fine, l'articolo 2, siano gli stessi considerati all'articolo 21 («Lo Statuto di ogni Regione sarà deliberato, in armonia ai principî informatori degli articoli precedenti, dalla rispettiva Assemblea Regionale, e vorrà sottoposto alla ratifica del Parlamento».); e, nel caso che non lo siano, se sono concessi dallo Stato o formulati dalle stesse Regioni. Domanda inoltre se le quattro regioni considerate in modo particolare siano tenute alla osservanza delle leggi fondamentali.

Mortati chiede al Relatore di precisare meglio se gli articoli 3 e seguenti impegnino anche le Regioni indicate nella disposizione in esame.

Fuschini prega il Relatore di dire quali sono le forme e le condizioni particolari di autonomia concesse con statuti speciali.

Ravagnan domanda perché, tra le Regioni alle quali sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, si sia compreso anche il Trentino che, a suo avviso, non ne ha bisogno.

Perassi fa rilevare che Trentino e Alto Adige costituiscono una sola regione.

Ambrosini, Relatore, rispondendo all'onorevole Nobile, osserva che riforme analoghe a quelle che si stanno facendo ora, per quanto in forma diversa, furono auspicate, nel momento in cui si costituì l'unità d'Italia, da Mazzini e da Cavour, e che progetti di legge tendenti a questo scopo furono presentati da Farini e da Minghetti. Ritiene quindi che, se nel momento in cui l'unità d'Italia poteva essere in pericolo, i sommi costruttori di essa non esitarono a fare proposte in tal senso, oggi non si debba nutrire alcuna delle preoccupazioni fatte presenti dall'onorevole Nobile; si potrà, se mai, discutere sui miglioramenti da apportare al sistema tecnico di applicazione del progetto.

Fa rilevare all'onorevole Mannironi che — pur avendo sempre tenuto presente l'indicazione tassativa contenuta nell'ordine del giorno Piccioni, approvato dalla Sottocommissione — egli aveva, nella seconda parte del testo originario dell'articolo 2, prospettata dal punto di vista generale la opportunità che si attribuisse una particolare forma di autonomia a talune Regioni. Aderì subito all'idea dominante in seno al Comitato di fare nella Costituzione un esplicito richiamo alle quattro Regioni (Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige) per determinarne senz'altro la condizione particolare. Si opponevano a tale indicazione tassativa alcuni Commissari — tra cui l'onorevole Einaudi — manifestando il dubbio che con ciò si potesse precludere ad altre Regioni, che potessero venire a trovarsi in condizione diverse dalle altre, la possibilità di chiedere ed ottenere una forma speciale di autonomia o — come era detto più genericamente nel suo progetto originario — una condizione giuridica diversa.

Osserva in proposito — e in tal modo risponde indirettamente al quesito rivoltogli dall'onorevole Bozzi — che il dubbio sollevato dall'onorevole Einaudi può essere diradato, quando si tenga presente che — mentre, a norma dell'articolo 21 del progetto, gli Statuti delle Regioni in generale sono particolareggiatamente preparati, sulla base delle disposizioni della Costituzione, dalle Assemblee regionali e sottoposti alla ratifica del Parlamento — per gli statuti speciali da attribuire eccezionalmente a talune Regioni occorre, oltre alla richiesta motivata della Assemblea regionale interessata, l'intervento, ed intervento decisivo, del potere costituente, dell'attuale Assemblea Costituente o del futuro legislatore in veste però di legislatore costituente e non di legislatore ordinario. Come era espressamente chiarito nell'articolo 22 del suo progetto originario, che il Comitato ritenne a maggioranza non necessario, la espressione «valore costituzionale», a cui ha accennato l'onorevole Bozzi, va intesa nel senso che, incidendo la concessione di uno Statuto speciale ad una particolare Regione su quanto è stabilito nella Costituzione, ci vuole una legge di valore costituzionale, approvata cioè dal legislatore costituente, per mettere in essere un tale Statuto speciale.

All'onorevole Fuschini risponde che non è possibile precisare ora quali saranno le forme e le condizioni particolari di autonomia da attribuire eccezionalmente a talune Regioni. Aggiunge che la specialità dello Statuto di queste Regioni, dettato allo scopo di tenere conto delle loro speciali condizioni, non turberà affatto l'organicità, né diminuirà l'armonia del principio dell'autonomia adottato dalla Costituzione; perché è appunto in funzione delle diverse esigenze e delle peculiari condizioni di ogni Regione, cioè dello spirito animatore, che questo principio del sistema deve essere attuato. Fa presente che è appunto in omaggio a tale principio che vengono concesse alla Regione le potestà legislative di cui si parla negli articoli 3 e 4 del progetto. È lo stesso principio, portato su una base più larga e più aderente alla posizione particolare di qualche Regione, che viene attuato quando si prevede la concessione di Statuti speciali. Ricorda in proposito che alla dizione generica dell'articolo 2 del progetto originario «salvo l'attribuzione di una condizione giuridica diversa», ritenne opportuno sostituire nello schema in esame quella più precisa «sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia», la quale dà egualmente la possibilità di prendere in considerazione le situazioni più diverse.

Sull'osservazione dell'onorevole Ravagnan, dichiara che il Comitato ha ritenuto di non allontanarsi, nella formulazione degli articoli, dalle direttive tracciate dalla Sottocommissione, la quale, dopo avere specificatamente discusso anche sulla questione di quelle Regioni, approvò l'ordine del giorno Piccioni, in cui si parla di «Trentino-Alto Adige». Ricorda a questo proposito che nel progetto predisposto dal Prefetto di Bolzano, Consigliere di Stato Innocenti, si prevede la costituzione di un'unica Regione, pur adottandosi delle norme speciali intese a rilevare la differenza fra il Trentino e l'Alto Adige. Comunque non vi è ragione di preoccuparsi, perché la situazione resta impregiudicata. Verrà risolta quando si esaminerà di proposito la situazione di quelle parti del territorio nazionale.

Tosato, parlando per mozione d'ordine, esprime il parere che per ora si debba limitare la discussione al primo comma dell'articolo 2, perché prima di passare a considerazioni di carattere particolare, quali la concessione di Statuti speciali a determinate Regioni od il coordinamento di tali Statuti speciali, è necessario fissare il quadro generale delle autonomie.

Laconi è di parere assolutamente opposto a quello dell'onorevole Tosato, perché ritiene che la questione riguardante il trattamento da fare alle quattro Regioni, indicate nel secondo comma dell'articolo 2, sia così singolare, da non poter essere condizionata alla soluzione che si riterrà di dare alla questione concernente tutte le altre Regioni, ed anche perché — come ha già rilevato in occasione della presentazione di una sua proposta di modifica dell'articolo 1 — ritiene che il secondo comma dell'articolo 2 sia intimamente collegato con l'articolo 1.

Lussu prega l'onorevole Tosato di ritirare la sua mozione d'ordine la quale, anziché semplificare il lavoro, minaccia di renderlo più complicato.

Tosato non insiste nella sua mozione d'ordine.

Lussu, rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Nobile, ricorda anzitutto le benemerenze che i sardi si sono conquistate, battendosi valorosamente contro il tedesco per l'unità nazionale e per la dignità del Paese. Ritiene che la proposta dell'onorevole Nobile — la quale tende a far entrare nell'ordine generale della riforma autonomistica dello Stato la concessione di uno Statuto alla Sicilia ed alla Sardegna — non possa essere presa in considerazione, in quanto costituirebbe, allo stato dei fatti, una complicazione estremamente grave dal punto di vista politico ed una ingiustizia palese dal punto di vista giuridico.

Fa presente che la Sicilia e la Sardegna sono delle isole e, come tali, anche materialmente distaccate dal Governo centrale; onde la necessità di metterle in condizioni di poter funzionare anche in tempi non normali, concedendo loro una particolare forma autonomista.

Esorta a non considerare la questione delle autonomie con spirito semplicistico, perché l'Italia è un paese eminentemente vario e complesso nelle sue parti.

Mortati riconosce le difficoltà che il Relatore ha dovuto superare per salvaguardare questa forma di autonomia particolare; ma rileva che, malgrado le spiegazioni date dall'onorevole Ambrosini, i dubbi sorti dalla lettura del testo non sono stati dileguati. Sembrerebbe infatti che, a norma del capoverso dell'articolo 2, tali Regioni potrebbero far valere forme e condizioni particolari di autonomia semplicemente con propri statuti, i quali sarebbero investiti di valore costituzionale; dal che deriverebbe la conseguenza che le Assemblee regionali potrebbero con un loro decreto modificare la Costituzione.

Ambrosini, Relatore, risponde che è contrario allo spirito del progetto il pensare che un'Assemblea regionale possa modificare la Costituzione, e ricorda di aver già detto che la norma in questione dovrà essere coordinata con quella dell'articolo 21.

Mortati replica che in tal caso bisognerebbe dire: «con statuti speciali approvati con leggi di valore costituzionale».

Passando poi al merito, rileva che — stando a quanto ha detto l'onorevole Ambrosini — si giunge alla conclusione che, per le Regioni alle quali è stata concessa una speciale forma di autonomia, è acquisito il diritto di non riprodurre nei loro Statuti alcuna delle disposizioni stabilite negli articoli 3 e successivi del progetto, mentre egli è del parere che determinati principî fondamentali, che si riflettono sulla struttura stessa dello Stato, debbano essere comuni a tutte le Regioni.

Né, d'altra parte, ritiene che sia possibile ora accettare il principio dell'istituzione di statuti speciali, senza sapere in qual modo essi si coordineranno con questo progetto. Che questa sia la sede opportuna per fare il coordinamento — delineando un quadro preciso della struttura dello Stato, sia nella configurazione normale che in quella eccezionale — appare chiaramente anche dal testo della legge che approva lo Statuto siciliano, e che affida all'Assemblea Costituente il compito di coordinare tale Statuto con le leggi fondamentali dello Stato.

È quindi del parere che questo articolo si debba esaminare ed approvare in un secondo tempo, quando — stabilito il quadro dell'ordinamento regionale — si potrà vedere con precisione a quali principî sarà possibile derogare in favore di determinate Regioni.

Domanda poi se, con la parola «statuti», si intenda alludere all'esplicazione dei principî fondamentali della Costituzione, per cui, rientrando essi nei poteri normali dell'autonomia, si potrebbe prescindere dall'approvazione fatta con legge; se invece significhi qualche cosa di diverso, è necessaria una legge costituzionale ed allora si dovrebbe precisare dicendo all'articolo 21: «ratifica per opera di legge».

Si domanda, infine, se non sarebbe più opportuno inserire nella stessa Costituzione, nella parte dedicata alla Regione, disposizioni speciali a favore di singole Regioni. Ritiene altresì che si dovrebbe dare anche ad altre Regioni, oltre quelle indicate nell'articolo 2 la possibilità di domandare uno speciale trattamento.

Bordon ritiene infondate le critiche mosse al progetto ed in particolare quelle riferentisi all'articolo 2.

Fa anzitutto presente che le Regioni sono, sotto molti aspetti, diverse fra di loro; e che specialmente quelle che hanno delle minoranze etniche meritano statuti particolari.

Circa le osservazioni dell'onorevole Mannironi, ritiene che non sia possibile astenersi per ora dal citare le Regioni a cui sono concessi Statuti speciali, limitandosi ad affermare che tale questione sarà esaminata in futuro: infatti l'articolo 2 è stato formulato non solo in base ad una realtà scaturita dall'esame approfondito della situazione di fatto, ma anche perché le quattro zone citate e in ispecie la Val d'Aosta hanno già dei diritti acquisiti, per quanto in stadi diversi.

Invita l'onorevole Nobile, il quale riconosce che le zone mistilingui hanno delle peculiarità tali da meritare una particolare autonomia, a tener presente che non tutte le zone mistilingui possono considerarsi sullo stesso piano ed è quindi necessario fare una distinzione. Non è poi favorevole alla dizione proposta dall'onorevole Nobile, anche perché dalla lettura di essa sembrerebbe che l'autonomia per la Val D'Aosta debba ancora concedersi, il che non è.

Concorda con coloro i quali hanno sostenuto che gli statuti speciali dovranno inquadrarsi nella futura Costituzione; e, affinché non siano male interpretati i sentimenti autonomistici Valdostani, fa presente che il fatto di aver conservato l'uso della lingua francese e affermato il diritto alla propria autonomia non deve far dimenticare il sentimento di italianità degli abitanti della valle, che in tutti i tempi hanno operato a favore della Madre comune. Trova quindi inconcepibile l'affermazione pubblicata su un giornale locale il quale, dopo aver sostenuto che le autonomie regionali costituiscono un errore, conclude domandando l'indipendenza con la garanzia internazionale. Non ritiene che possa reggere una garanzia di tal genere, mentre ritiene doveroso che l'autonomia trovi una garanzia nella Costituzione con una espressa menzione di tale diritto ad uno Statuto speciale.

Vanoni, premesso che anche la Provincia di Sondrio ha avuto ed ha tuttora aspirazioni autonomistiche, dichiara che quando si esamina l'articolo 2 del progetto che regola le autonomie regionali dell'intero Stato italiano, ci si deve porre il problema nei suoi termini politici ed economici.

Considerando il problema sotto il primo aspetto, osserva che gli Statuti speciali concessi a talune Regioni sono provvisori — in quanto non ancora sottoposti al vaglio dell'Assemblea Costituente — e devono essere coordinati con le norme della Carta costituzionale. Concorda con l'onorevole Mortati nel ritenere inopportuna la menzione particolare delle quattro Regioni nell'articolo in esame, posto che le situazioni speciali di queste Regioni hanno dato luogo a singoli provvedimenti ancora suscettibili di modificazioni da parte della Costituente; e ritiene che la garanzia di carattere costituzionale, richiesta dall'onorevole Bordon, sia superata dal fatto che la legge stessa sull'autonomia assumerà il carattere di una vera e propria legge costituzionale.

Nei riguardi della Sicilia e della Sardegna, osserva che dovrebbe essere possibile risolvere in modo soddisfacente le esigenze di carattere pratico, particolari di queste Regioni, nel quadro dell'autonomia concessa a tutte le altre Regioni, evitando così una menzione particolare, la quale non farebbe altro che sottolineare il fatto politico che queste due Regioni sono state all'avanguardia del movimento autonomista.

Crede, quindi, che sia opportuno tornare alla formula inizialmente proposta dall'onorevole Ambrosini, la quale prevede «l'attribuzione di una condizione giuridica diversa da farsi con legge di natura costituzionale a talune Regioni in vista della loro situazione particolare».

Ritiene, invece, che meriti considerazione speciale la situazione delle zone mistilingui, e pensa che le esigenze di queste potranno essere tenute presenti quando — contemporaneamente alla Costituzione — si approveranno le leggi per la Val d'Aosta e per l'Alto Adige.

Stima anche pericoloso stabilire in questa sede una graduazione di queste autonomie, sia sotto il profilo politico — perché susciterebbe in tutte le Regioni l'aspirazione ad ottenere, anche senza giustificazioni obiettive, il trattamento più favorevole — che sotto il profilo tecnico, in quanto i limiti dell'autonomia dovrebbero essere stabiliti nell'interesse generale e non caso per caso, di fronte a particolari situazioni.

Conti riconosce l'opportunità, fatta presente dall'onorevole Bordon, che in sede idonea sia chiaramente affermato che lo Statuto speciale per la Val d'Aosta è già in atto; ma è del parere — per l'armonia del testo Costituzionale — che sia preferibile sostituire alla dizione del progetto quella primitiva dell'onorevole Ambrosini.

Rossi Paolo si dichiara contrario alla formulazione del progetto che è, a suo parere, pericolosa. Il capoverso dell'articolo 2 dovrebbe, a suo avviso, contenere un limite ed un chiarimento; e perciò ne propone la seguente dizione: «Alle regioni insulari ed a quelle di confine e mistilingui possono venire attribuite, ecc.», che ritiene non possa dar luogo ad alcun inconveniente, né ad alcuna opposizione, nemmeno da parte dei colleghi che rappresentano le Regioni interessate.

Laconi dichiara che la lettura del capoverso dell'articolo in esame (che fa sorgere la domanda: le Regioni non considerate avranno uno Statuto e, se l'avranno, avrà questo un valore costituzionale?) lo rende sempre più convinto che la distinzione tra le Regioni autonome e le altre Regioni abbia rilevanza costituzionale e debba essere tenuta presente nella formulazione dell'articolo 1.

Sotto una questione puramente formale se ne cela una sostanziale, e cioè l'esigenza per le Regioni particolarmente considerate di avere uno statuto speciale. La richiesta dell'autonomia regionale deriva dalla constatazione che in Italia esistono oggi non solo particolari condizioni storiche e politiche che inducono alla creazione di un nuovo ente, ma anche particolari necessità che differenziano Regione da Regione.

La Regione è, a suo parere, un congegno che si rende necessario in un determinato momento storico per rimediare ad una data situazione; così, secondo Cavour, Mazzini o Minghetti, la regione autonoma costituiva, 80 anni fa, il necessario anello di congiunzione tra le vecchie unità statali ed il nuovo stato unitario. Ma oggi, riconosciuta la necessità di introdurre nel nostro ordinamento l'autonomia regionale, questa non si può porre negli stessi termini per tutta l'Italia, ma deve essere adottata in modo da stabilire un punto di collegamento tra quelle Regioni che, o per ragioni geografiche o per il fatto di essere mistilingui, sono rimaste in certo qual modo avulse dal processo di formazione dell'unità d'Italia, e le rimanenti parti dello Stato italiano.

La menzione particolare di alcune Regioni, fatta nel capoverso dell'articolo 2, non è dovuta ad una questione di priorità nell'impostazione del problema autonomistico, ma alla coscienza politica di tale concetto che in esse si è venuta maturando, perché soltanto in queste Regioni la tendenza autonomista ha raggiunto un così elevato grado di maturità e di consapevolezza politica da potersi esprimere compiutamente. Così in Sardegna l'esigenza autonomistica, tramandatasi immutata nel tempo fino ad oggi, non è limitata a particolari correnti politiche, ma è divenuta patrimonio di tutti i partiti ed è connaturata in tutta la tradizione culturale dell'isola. Non si tratta di rispondere ad esigenze di carattere psicologico, ma di risolvere problemi particolari, i quali richiedono, per la Sicilia e per la Sardegna, una legislazione tutt'affatto speciale. Solo così sarà possibile ottenere che queste Regioni penetrino nel ciclo della vita italiana.

Conclude facendo voti non solo perché, mantenendo il capoverso dell'articolo 2, sia riconosciuto alla Sicilia ed alla Sardegna uno Statuto speciale, ma anche perché, tenendo presenti le particolari esigenze di queste regioni, si eviti di assimilare il trattamento che ad esse sarà fatto alla soluzione che al problema sarà data nei riguardi delle altre regioni d'Italia.

Ambrosini, Relatore, rispondendo anzitutto all'onorevole Rossi, dichiara di non ritenere accettabile la sua proposta, perché la parola «possono» verrebbe ad inficiare quanto già esiste, e cioè gli Statuti per la Val d'Aosta e la Sicilia, i quali non sono provvisori, ma sono acquisiti al diritto positivo italiano, salvo la coordinazione. Ritiene che il legislatore, lo stesso legislatore costituente — e con ciò risponde anche agli onorevoli Vanoni, Mannironi, Mortati e ad altri colleghi — non possa disconoscere quelle posizioni differenziate, che esistono nella realtà, e che non sono situazioni di fatto, ma situazioni giuridiche. Si permette di far presente alla Sottocommissione le considerazioni giuridiche e più ancora d'indole politica che consigliano, ed anzi che rendono necessario il mantenimento dello Statuto siciliano, salvo il coordinamento con le norme della Costituzione.

Rileva ancora, rispondendo di nuovo alle considerazioni dell'onorevole Bozzi, ed alle preoccupazioni e dubbi sollevati da altri colleghi, che l'espressione: «Statuti speciali di valore costituzionale» non deve essere intesa nel senso che le Assemblee regionali possano darsi gli Statuti che vogliono. La espressione stessa: «Alla Sicilia, Sardegna, ecc. sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia...», precisa che non è la Regione che si attribuisce lo Statuto speciale, ma ad essa è attribuita la forma speciale di autonomia. Chi gliela attribuisce è il potere costituente dello Stato. Ad evitare ogni dubbio, propone che la fine del secondo comma dell'articolo 2, dove si parla di «Statuti speciali di valore costituzionale» si integri con questa dizione: «... Statuti speciali approvati con legge costituzionale».

Conclude insistendo sull'opportunità che, in conformità a quanto la Sottocommissione ha deciso approvando l'ordine del giorno Piccioni, siano tenute presenti nella Carta costituzionale le situazioni particolari della Sicilia, della Sardegna, della Val D'Aosta e del Trentino-Alto Adige, anche in considerazione del fatto che la soppressione di tale precisa indicazione potrebbe dar luogo ad interpretazioni poco benevole.

Il Presidente Terracini dà lettura di alcune proposte di emendamento all'articolo in esame, trasmessegli da vari colleghi.

Dall'onorevole Laconi:

«Nel quadro dell'unità ed indivisibilità dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autarchici secondo i principî fissati negli articoli seguenti.

«Alle regioni sono delegati tutti quei servizi statali che possono utilmente essere decentrati secondo la legge sulla riorganizzazione dei servizi dello Stato.

«Alla Sicilia, alla Sardegna, ed alle regioni mistilingui di confine sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali di valore costituzionale».

Dall'onorevole Mortati:

«Nel quadro dell'unità ed indissolubilità nazionale, le Regioni sono costituite in enti autonomi con poteri e funzioni propri, secondo i principî, generali e speciali, fissati nei seguenti articoli».

Limitatamente al secondo comma, dall'onorevole Bordon:

«Alla Val d'Aosta e alla Regione Tridentina, date le loro condizioni geografiche, economiche e linguistiche, nonché alle Regioni insulari verranno attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali di valore costituzionale».

Dall'onorevole Fabbri:

«Alle regioni mistilingui di confine, quali la Val d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige ed a quelle insulari, quali la Sicilia e la Sardegna, sono attribuite, in relazione a queste circostanze, forme ecc.».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti