[Il 10 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Concluso lo svolgimento degli ordini del giorno relativi al titolo V del progetto di Costituzione, ha facoltà di parlare il Relatore, onorevole Ambrosini.

[...]

Ambrosini, Relatore. [...] Province: non mi intratterrò molto su questo punto, perché l'Assemblea ha sentito ampiamente dibattere la questione. Ho però il dovere di dire che il progetto della Commissione regge alle critiche.

In fondo (qualche collega l'ha detto) c'è qui un grave equivoco in quanto si confonde spesso la provincia come ente autarchico e la provincia come circoscrizione amministrativa statale, la Prefettura. Ora, anche scomparendo l'ente, tutti i servizi attuali che si riferiscono all'esercizio di funzioni governative sono mantenuti (e non potrebbe essere diversamente). Quindi nessun pregiudizio sostanziale ne verrebbe alle popolazioni locali in base al sistema del nostro progetto. La Commissione ha adottato un sistema concordato di convergenza degli opposti punti di vista che sostanzialmente manterrebbe tutte le funzioni che ora la Provincia possiede sia come ente autarchico che come prefettura, ed anzi le aumenterebbe in quanto si prescrive che la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali.

L'articolo 107 deve essere guardato in connessione con l'articolo 120 e col 122.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti