[L'8 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti economici».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 4 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma aggiungere: Essi potranno esercitare la loro professione, arte o mestiere in qualsiasi parte del territorio nazionale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobile. Avevo già presentato questo emendamento quando si discusse l'articolo 10. Ricordo ai colleghi che questo articolo stabilisce che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano...» Mi sembrò allora e mi sembra anche adesso che, se nella Costituzione si afferma un diritto così elementare che certo nessuno oserebbe discutere, a maggior ragione bisogna affermare il diritto che ogni cittadino ha di esercitare la propria professione, arte o mestiere in qualsiasi punto del territorio nazionale. Mi fu suggerito allora dal Presidente della prima Sottocommissione di trasferire questo emendamento all'articolo 31, ciò che per l'appunto ho fatto. Non ho bisogno di aggiungere altre parole a titolo di giustificazione. Mi basta dire che esso serve a premunirci contro possibili aberrazioni dell'ordinamento regionale. Per metterci al riparo da esse bisogna che nella Costituzione sia detto qualcosa in proposito. Mi riferisco soprattutto al fatto che, già oggi, nell'Alto Adige, si comincia a rendere difficile il soggiorno e l'esercizio della propria professione a medici di altre parti d'Italia. Ad evitare che fatti di questo genere si possano ripetere su larga scala, quando avremo, se avremo, un ordinamento regionale, occorre inserire l'aggiunta da me proposta al primo comma dell'articolo 31. Mi faccio forte, per insistere che l'emendamento sia messo in votazione, anche della competenza, che nessuno mette in discussione, dell'onorevole Di Vittorio, il quale mi ha esortato a mantenere l'emendamento.

[...]

Presidenza del Vicepresidente Tupini

[...]

Presidente Tupini. Prego l'onorevole Relatore di esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti presentati.

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. [...] L'onorevole Nobile propone di aggiungere al primo comma: «Essi potranno esercitare la loro professione, arte o mestiere in qualsiasi parte del territorio nazionale». Che sia ragionevole, non lo neghiamo affatto, ma osserviamo: si tratta di un diritto di libertà. Quando un diritto di libertà non è negato, è implicitamente concesso e, quindi, non c'è bisogno che venga enunciato.

L'onorevole Nobile si preoccupa di ovviare a inconvenienti o ad errori che si possano commettere nell'avvenire. Ci sembra una previdenza eccessiva e, quindi, non crediamo opportuna l'aggiunta.

[...]

Presidente Tupini. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

[...]

Presidente Tupini. [...] L'onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione:

«Al primo comma aggiungere: Essi potranno esercitare la loro professione, arte o mestiere in qualsiasi parte del territorio nazionale».

Chiedo all'onorevole Nobile se lo mantiene.

Musolino. Non essendo presente l'onorevole Nobile, dichiaro che faccio mio l'emendamento da lui presentato e lo mantengo.

Presidente Tupini. Procediamo, allora, alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Nobile che l'onorevole Musolino fa suo.

Taviani. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Tupini. Ne ha facoltà.

Taviani. Il Gruppo democristiano vota contro l'emendamento, ritenendolo superfluo nel testo costituzionale e implicito in altre norme.

Einaudi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Tupini. Ne ha facoltà.

Einaudi. Voterò a favore di questo emendamento, perché mi pare sia la sola cosa che abbia un significato in tutto questo articolo. Per il resto si tratta di dichiarazioni astratte, che non hanno nessun contenuto comprensibile. L'emendamento Nobile invece ha per scopo di evitare un danno gravissimo che si manifesta già nelle regioni alle quali è stato dato o si sta per dare uno statuto particolare. Nelle regioni, a cui è stato già concesso lo Statuto regionale, si manifesta la preoccupante tendenza a mettere vincoli ai cittadini non nativi quanto al libero esercizio da parte loro di una libera professione o di un'arte. Per ciò l'emendamento Nobile mi pare quanto mai necessario ad impedire che si stabiliscano pericolose differenze di trattamento e nuove barriere tra regione e regione che aggiungerebbero altri danni a quelli che sono la conseguenza degli impedimenti posti dagli Stati esteri alla nostra emigrazione. (Commenti).

Presidente Tupini. Onorevole Ghidini, quale è il parere della Commissione in merito alla dichiarazione di voto dell'onorevole Einaudi?

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. Se è come dice l'onorevole Einaudi, mi sembra opportuno che si debba parlare di questo argomento quando si discuterà delle regioni.

Presidente Tupini. Onorevole Musolino, mantiene l'emendamento nonostante il parere della Commissione?

Musolino. Mi rimetto al parere della Commissione.

Einaudi. Faccio mio l'emendamento Nobile.

Presidente Tupini. Pongo in votazione l'emendamento Nobile, fatto proprio dall'onorevole Einaudi:

«Al primo comma aggiungere:

«Essi potranno esercitare la loro professione, arte o mestiere in qualsiasi parte del territorio nazionale».

(Dopo votazione per divisione, l'emendamento non è approvato).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti