[Il 16 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 122 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 113.

Passiamo quindi all'articolo 114, che, nel progetto, era del seguente tenore:

«Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

«Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati.

«Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i propri lavori.

«I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni».

Il Comitato di coordinamento ha ora presentato un nuovo testo che servirà di base per la discussione. Il nuovo testo è così formulato:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

«Il numero ed il sistema di elezione dei consiglieri ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con leggi dello Stato.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale.

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

«Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza, per i propri lavori.

«Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

All'articolo 114 sono stati presentati vari emendamenti.

Vi è anzitutto quello proposto dall'onorevole Perassi, così formulato:

«Sostituirlo col seguente:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

«Il numero ed il sistema di elezione dei membri del Consiglio ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale sono stabiliti con legge dello Stato.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento nazionale o di un altro Consiglio regionale.

«Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di presidenza.

«Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, se non è presente la maggioranza dei suoi membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

«Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri.

«I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

«Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale».

L'onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.

Perassi. L'emendamento sostitutivo che avevo presentato è stato già esaminato dal Comitato di coordinamento e, a seguito di questo esame, il Comitato ha presentato il testo che è stato distribuito. Le modificazioni da me proposte, rispetto al testo primitivo, risultano dalla lettura e non sono molto rilevanti.

Alcune sono modificazioni di pura forma o di terminologia. Così, in luogo di «Deputazione», ho proposto «Giunta».

Questa sostituzione di parola è stata suggerita da due considerazioni:

1°) Si era usata la denominazione di Deputazione, quando il progetto prevedeva la soppressione della Provincia come ente. Una volta deciso il mantenimento della Provincia, il cui organo esecutivo si chiama Deputazione, è opportuno evitare che la denominazione sia usata per i due enti;

2°) La denominazione «Giunta» è già in applicazione per quanto concerne la Sicilia e la Val d'Aosta. Sarebbe un po' strano che un organo avente medesime funzioni si chiami ad Aosta «Giunta» e a Torino «Deputazione».

Per queste considerazioni, avevo proposto questa modificazione. Il Comitato di coordinamento l'ha accolta.

[...]

Presidente Terracini. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 114:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente».

(È approvato).

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 115. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi.

«La Deputazione regionale è l'organo esecutivo della Regione.

«Il presidente della Deputazione rappresenta la Regione».

Presidente Terracini. Il Comitato di coordinamento propone ora il seguente nuovo testo, che sarà tenuto come base nella discussione:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può proporre disegni di legge al Parlamento.

«La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

A questo articolo è stato proposto dall'onorevole Codignola, il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La potestà legislativa sulle materie di cui all'articolo 109 e quella regolamentare sulle materie di cui l'amministrazione sia delegata dallo Stato alla Regione a norma dell'articolo 112, sono esercitate dal Consiglio regionale. Esso può inoltre proporre al Parlamento nazionale, nei modi previsti dagli statuti, voti e progetti di legge su materie d'interesse regionale.

«La potestà esecutiva, nonché la potestà regolamentare sulle materie di diretta pertinenza della Regione, spetta alla Deputazione ed al suo presidente.

«A quest'ultimo spettano altresì la rappresentanza della Regione, la promulgazione delle leggi regionali e l'emanazione dei regolamenti».

Non essendo presente l'onorevole Codignola, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue un emendamento dell'onorevole Caroleo:

«Al primo comma, sostituire il primo periodo col seguente:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa delegata alla Regione».

Non essendo presente l'onorevole Caroleo, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue un emendamento dell'onorevole Colitto:

«Nel primo comma, alle parole: e quella regolamentare delegata dallo Stato, sostituire: e quella delegata da leggi della Repubblica».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.

Colitto. Il primo comma dell'articolo 115, nel vecchio testo presentato dalla Commissione, era così redatto:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi».

In riferimento ad esso io proposi che fosse soppressa la parola «regolamentare».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma nella formulazione del nuovo testo è stata già soppressa.

Colitto. È esatto. Io ho constatato con piacere che l'emendamento da me proposto è stato accolto dal Comitato. Ma io ho proposto anche un altro emendamento. Ho proposto che alle parole del primo comma «e quella regolamentare delegata dallo Stato», vengano sostituite le seguenti altre: «e quella delegata da leggi della Repubblica». La ragione dell'emendamento è nel fatto che anche negli articoli in precedenza approvati si parla di potestà legislativa delegata non dallo Stato, ma da leggi della Repubblica. Il mio emendamento ha, quindi, una ragione di mera euritmia legislativa, che ha anche la sua importanza.

Presidente Terracini. Segue un emendamento dell'onorevole Camposarcuno, di cui do lettura:

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Il presidente della Deputazione rappresenta il Governo centrale nella Regione per le materie di competenza dello Stato o delegate da questo alla Regione per la esecuzione».

L'onorevole Camposarcuno ha facoltà di svolgerlo.

Camposarcuno. Con la modificazione da me proposta all'ultimo comma dell'articolo 115, io ho inteso di dare una rappresentanza al Governo centrale nella Regione. Mi pare che il presidente della Deputazione possa esercitare funzioni di rappresentanza per le materie di competenza dello Stato o delegate da questo alla Regione per la esecuzione.

Né vale osservare che ciò sia già previsto dal nuovo articolo 116, il quale è del seguente tenore:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

Non vale, dicevo, invocare tale formulazione, perché questo commissario di Governo, di cui qui è fatto cenno, sovraintende soltanto alle funzioni amministrative, mentre, con il mio emendamento, io intendo che vi sia proprio un rappresentante del Governo per le materie, ripeto, che siano di competenza dello Stato e vengano delegate alla Regione per l'esecuzione. Con questo emendamento, intendo, in altre parole, che per l'esecuzione della funzione statale delegata alla Regione vi sia il presidente della Deputazione in veste di rappresentante del Governo.

Presidente Terracini. Sono stati presentati i seguenti altri emendamenti dall'onorevole Mortati:

«Aggiungere al primo comma, dopo la frase: Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione, le parole: nonché quella regolamentare delegata ad essa dallo Stato».

«Sostituire il terzo comma col seguente testo:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, promulga le leggi regionali, emana i regolamenti delle materie attribuite alla competenza legislativa della Regione».

«Sopprimere le parole: conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

L'onorevole Mortati ha facoltà di svolgerli.

Mortati. A me pare che il nuovo testo proposto dal Comitato presenti questo inconveniente, di lasciare incerta la determinazione della competenza normativa in ordine alla potestà legislativa delegata dal Governo centrale.

Noi sappiamo che la Regione può esercitare una potestà normativa delegata e una potestà regolamentare delegata, e si tratta di stabilire — il che mi pare importante, dal punto di vista della certezza del diritto — quale sia l'organo competente a provvedere in materia di legislazione delegata. Ora, mentre dalla disposizione proposta si desume chiaramente la competenza del Consiglio regionale per la prima, rimane incerta quella relativa alla seconda. Credo opportuno si chiarisca che la potestà normativa dell'esecutivo regionale è limitata semplicemente ai regolamenti nella materia legislativa propria della Regione.

Il secondo emendamento tende a precisare questo punto: che il presidente della Giunta non solo promulga, ma emana i regolamenti nelle materie attribuite alla competenza regolamentare propria della Regione: mancherebbe altrimenti ogni determinazione in ordine all'organo titolare di tale potere di emanazione, il che mi pare un'impostazione da evitare.

Per quanto riguarda il terzo punto, non credo opportuno insistere nell'emendamento, anche perché l'esame di questo dovrebbe farsi in correlazione con l'altro proposto pel successivo articolo.

Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'articolo 115 è, in sostanza, il testo vecchio, con alcuni piccoli ritocchi, che non credo possano sollevare difficoltà nell'Assemblea.

L'onorevole Colitto ha chiesto che sia tolta «la facoltà regolamentare delegata dallo Stato»; ed è stata tolta nel nuovo testo; il suo desiderio è quindi soddisfatto. Quanto all'altra espressione che egli propone «delegata da leggi della Repubblica», noi abbiamo messo «attribuita», che è frase più larga e giuridicamente preferibile.

L'onorevole Mortati vuole si parli specificamente delle potestà regolamentari, cioè di emanare regolamenti, che la legge può dare alla Regione. È un problema che abbiamo esaminato; e si è ritenuto che non occorra specificare, per un insieme di considerazioni, che hanno anche fatto capo ad una mia frase — sarà una «boutade», ma un fondamento c'è — che ormai una vera e propria distinzione tra leggi e regolamenti non esiste più; esisteva quando c'era un taglio netto fra ciò che deliberava il Parlamento e le norme esecutive che faceva il Governo. Ora vi sono tanti gradi intermedi: i decreti legislativi, i regolamenti che emanano dalle norme che hanno forza legislativa, ecc. Volutamente l'Assemblea si astenne dal parlare di regolamenti. Parlò bensì in generale di facoltà di emanare le norme secondo la delegazione che avrebbe fatto la legge dello Stato. In ciò è compreso il regolamento, senza specificarlo. Non vorrei che, aggiungendo quello che propone l'onorevole Mortati, si creasse una specie di asimmetria, perché ora verremmo a parlare di regolamenti, mentre non ne abbiamo parlato allora. Entreremmo poi in un campo minuto: regolamenti che spettano al Consiglio, quelli che spettano alla Giunta, ecc. Pregherei di rimanere al testo della Commissione; secondo il quale non è dubbio che, tra le funzioni che le leggi della Repubblica possono conferire alla Regione, vi è la facoltà di emanare regolamenti.

L'emendamento dell'onorevole Camposarcuno, che è assorbito in altre parti dalle nostre proposte, solleva incidentalmente un problema di una certa importanza: il presidente della Giunta dovrebbe rappresentare il Governo centrale nella Regione non solo — come dice il testo nostro — per le materie che lo Stato delega alle Regioni, ma anche per le materie di competenza dello Stato. Questo problema va meglio esaminato nell'articolo successivo, quando parleremo del Commissario del Governo.

Camposarcuno. Allora si rinvia.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io mantengo il testo della Commissione, ed eventualmente risponderò nella discussione del prossimo articolo; ma il luogo di trattare non è questo.

Camposarcuno. Il secondo emendamento si potrebbe accettare?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione non è favorevole, nel senso che la responsabilità del Presidente di fronte al Consiglio è norma generale di diritto amministrativo, e vale nelle province, nei comuni ed in tutti gli enti. Non v'è motivo di metterlo soltanto per le Regioni. Aggiungo che lo statuto delle Regioni potrà dare norme precise al riguardo.

Camposarcuno. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Camposarcuno. Il Presidente Ruini, in definitiva, per quanto riguarda il primo emendamento da me proposto, pur convenendo sulla sua importanza, ha espresso il desiderio che se ne parli nella discussione del prossimo articolo, dove potrebbe trovare utilmente posto.

Dopo i chiarimenti dati in merito al mio secondo emendamento — che sostanzialmente viene accettato, ma che non si ritiene opportuno inserire nel testo della Costituzione, in quanto il regolamento della Regione potrebbe contenerlo — dichiaro di non insistervi.

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati insiste nel suo emendamento?

Mortati. Sono perplesso, perché mi pare che il testo del Comitato peggiori la dizione del progetto dei Settantacinque, ingenerando l'incertezza della quale ho parlato. Non mi pare che l'incertezza sia sanata dalla frase generica, con cui si fa riferimento alle altre funzioni. Di quali funzioni si vuol parlare? Se solo di quelle legislative, è bene precisare il punto relativo all'attività regolamentare, tanto più in presenza dell'altro comma, con cui si fa riferimento a tale attività. Se invece si intendono comprese anche altre funzioni, di indole amministrativa, si dice qualcosa di inesatto.

Comunque non insisto, ma con questo chiarimento.

Presidente Terracini. Allora, essendo ritirati o decaduti tutti gli emendamenti, resta soltanto il testo della Commissione, che sarà votato comma per comma.

Pongo in votazione il primo comma:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può proporre disegni di legge al Parlamento».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

«La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

«Il presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 115 nel suo complesso.

(È approvato).

[Per la parte seguente vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 124 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 116. Ricordo che, nel progetto, l'articolo era del seguente tenore:

«Il presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell'amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato».

Il Comitato di coordinamento, soppresso il primo comma, inserito nell'articolo precedente, ha ora proposto il seguente nuovo testo dell'articolo:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

A questo articolo l'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Il presidente della Deputazione regionale è anche il rappresentante del Governo centrale nella Regione. Esso vigila e coordina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato ed ai suoi organi locali. Partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio dei Ministri quando esse abbiano per oggetto argomento di interesse specifico per la Regione.

«Il Governo centrale si accerta dell'efficace tutela degli interessi dello Stato nel territorio della Regione mediante propri ispettori e, ove grandi ragioni lo consiglino, affidando temporaneamente la cura delle funzioni dello Stato non delegate alla Regione a un proprio commissario straordinario, che assume in tal caso i poteri di rappresentante dello Stato nella Regione».

Non essendo presente l'onorevole Codignola, l'emendamento s'intende decaduto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti