[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati.]

Presidente Terracini. [...] Dobbiamo ora passare all'esame dell'articolo 125.

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perassi. Prima di passare all'esame dell'articolo 125, mi permetto di fare una breve osservazione.

L'onorevole Presidente ricorderà che nella seduta successiva a quella nella quale venne adottato dall'Assemblea l'articolo 124, io ed il collega Mortati abbiamo fatto una riserva per quanto riguarda l'ultima frase di quell'articolo 124, secondo il quale lo statuto di ogni Regione, nel quale sono regolati certi aspetti del funzionamento interno della Regione, è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è approvato con legge della Repubblica. La riserva riguardava quest'ultima condizione, quella cioè di esigere che quella particolare legge regionale che è lo statuto, preveduto dall'articolo 124, debba essere sottoposta ad un regime di controllo diverso e più severo di quello che è previsto per le altre leggi regionali, prescrivendo che per lo statuto sia richiesta l'approvazione dello Stato mediante una legge formale. E la riserva che avevamo fatto era di riproporre il problema in sede di coordinamento. Ora, è sopravvenuto un fatto nuovo che autorizza, sotto un certo aspetto, a dar seguito a quella riserva.

Il fatto nuovo è che questa mattina, modificando il testo proposto dalla Commissione per quanto concerne lo scioglimento dei Consigli regionali, abbiamo sostituito alla deliberazione del Senato, che era prevista nel progetto, il parere di una Commissione parlamentare. È evidente che nessuno, il quale non si voglia nascondere la portata di questa modificazione, potrà disconoscere come con essa si sono, in qualche misura, diminuite le garanzie della Regione, in quanto il provvedimento del Presidente della Repubblica, che scioglie un Consiglio regionale, può essere preso sentito il parere di una Commissione parlamentare, anziché essere vincolato ad una previa deliberazione conforme del Senato.

Ora, per compensare, in certo senso, quanto si è tolto all'autonomia della Regione, mi pare che in sede di coordinamento il Comitato potrebbe ritenersi autorizzato a ristabilire un po' di equilibrio, nel senso cioè di ritoccare la disposizione dell'articolo 124, sostituendo all'espressione «approvato con legge della Repubblica» una formula diversa e più tenue che potrebbe essere precisamente suggerita dalla modificazione adottata questa mattina. Quella Commissione permanente parlamentare, alla quale si è attribuita la delicatissima funzione di esprimere un parere sulla necessità o meno di procedere allo scioglimento di un Consiglio regionale, mi sembra possa essere anche un organo perfettamente adatto per esaminare lo Statuto di una Regione, il quale contiene le norme relative a quelle particolari materie che sono indicate nell'articolo 124.

In questa maniera, il procedimento di formazione degli Statuti e di modificazione dei medesimi sarebbe notevolmente alleggerito, mentre le garanzie sarebbero pur sempre sufficienti. Faccio presente che, se invece la norma del progetto restasse, la conseguenza sarebbe che domani una qualsiasi modificazione di un qualsiasi comma dello statuto di una Regione non potrebbe essere fatta senza il procedimento macchinoso di una legge di approvazione adottata dalle due Camere. Mi pare che la sproporzione sarebbe tale che non vi sia bisogno di spendere altre parole per persuadere dell'opportunità di coordinare l'ultima frase dell'articolo 124 con lo spirito dell'ordinamento regionale.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Quale Presidente del Comitato di redazione dichiaro di acconsentire alla proposta dell'onorevole Perassi. Si cercherà, in sede di Comitato, la più adatta formulazione.

Presidente Terracini. Sta bene. Vuol dire allora che il Comitato riproporrà all'Assemblea la formulazione nuova.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Precisamente.

Presidente Terracini. Se non vi sono osservazioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti