[Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente provvede al coordinamento degli articoli approvati del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici generali per il testo completo della discussione.]

Una voce. C'è l'articolo 136.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Questa dell'articolo 136, e cioè la questione dei ricorsi da presentare alla Corte costituzionale, è questione che intendo riservare per ultima, insieme all'altra dell'articolo 123 sull'approvazione degli statuti regionali, perché son le due questioni a cui potranno limitarsi il contrasto e la votazione dell'Assemblea.

[...]

Ho lasciato sospese due questioni, su cui è più profondo il dissenso, in seno allo stesso Comitato, e difficilmente potremo evitare la votazione.

La prima questione riguarda gli statuti delle Regioni ad autonomia normale, di cui al secondo comma dell'articolo 123. Il testo originario stabiliva che per l'approvazione — e conseguentemente per la modificazione — di tali statuti occorreva, dopo la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, una legge della Repubblica. Quando questo punto venne all'esame dell'Assemblea, l'onorevole Perassi rilevò che il procedimento era troppo macchinoso e non necessario, ed avanzò l'idea di sostituire all'approvazione con legge della Repubblica l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori che l'Assemblea aveva già deciso di istituire per altri compiti attinenti alle Regioni, e più particolarmente per lo scioglimento dei Consigli regionali. Io dichiarai che il Comitato avrebbe trattato la questione in sede di coordinamento, e l'Assemblea ce ne diede mandato. Dobbiamo dunque decidere.

Vi esporrò obiettivamente le ragioni addotte a favore e contro la tesi del collega Perassi. Egli sostiene che gli statuti delle Regioni ad autonomia normale sono raccolte di norme relative al funzionamento interno dell'amministrazione regionale e non riguardano rapporti con lo Stato e con i suoi poteri. Posto ciò, appare eccessivo che, per un'eventuale lieve modificazione di una disposizione affatto secondaria, si debba mettere in moto la macchinosa formazione di una legge dello Stato. Può bastare, con piena garanzia, il procedimento, già acquisito alla Costituzione, del decreto presidenziale, sorretto dal parere del Comitato interparlamentare per le questioni regionali. A questi argomenti viene dall'altra parte contrapposto non potersi escludere che in uno statuto regionale non si riflettano anche rapporti con lo Stato; occorre pertanto non un semplice decreto del Presidente, che si riduce in sostanza ad un atto di governo, ma una vera legge votata dal Parlamento. Si aggiunge che con la formula Perassi si verrebbe a diminuire d'importanza lo statuto regionale.

Ecco gli argomenti. Il Comitato, dopo qualche incertezza, ha accolto a maggioranza la formula Perassi; e non può aderire alla proposta avanzata da varie parti di tornare al testo originario che, come dissi, fu votato solo provvisoriamente. Dovrà, senza dubbio, decidere una votazione dell'Assemblea.

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 123 del testo coordinato, del seguente tenore:

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

«Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica».

Pongo in votazione la proposta di tornare al testo originario, articolo 124:

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione, all'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

«Lo statuto è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è approvato con legge della Repubblica».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti