[Il 31 luglio 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
La Rocca. [...] Contrariamente a quello che altri ha sostenuto, ritiene ammissibile nella regione, in certi limiti, anche la potestà giurisdizionale, con una sezione di Corte di cassazione per regione. Può essere aderente alla diversità dei bisogni delle varie regioni.
[...]
Presidente Terracini. [...] Poi vi è la questione dei controlli. Si domanda: dovrà essere esercitato un controllo? e in quale maniera l'attività della regione potrà essere controllata? Pensa che un controllo sopra l'attività della regione debba esistere, ma che debba essere un controllo che trovi la propria origine sulla base elettiva. Così come il controllo dei comuni è esercitato da una Giunta provinciale amministrativa — che deve essere trasformata e diventare di carattere elettivo — le regioni potrebbero essere controllate da una Giunta parlamentare nazionale, in modi che potranno essere poi stabiliti. Se poi si tiene presente — ciò di cui non si è ancora parlato in maniera esplicita — che la seconda Camera, se si giungerà a stabilirne l'esistenza, sarà una Camera essenzialmente a base regionale, questa sarà appunto indicata per creare nel proprio seno organismi di controllo della regione, e con ciò si stabilirà una connessione maggiore, più organica, fra il nuovo ente regione e gli organismi centrali dello Stato.
A cura di Fabrizio Calzaretti