[Il 13 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini invita l'onorevole Ambrosini, Presidente e relatore del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, ad illustrare brevemente il progetto elaborato da detto Comitato.

Ambrosini, Relatore. [...] Disputatissima fu la materia dei controlli (art. 19). Il Comitato, a maggioranza, decise che dovessero limitarsi alla legittimitą, facendosi luogo ad un controllo di merito soltanto per le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'ente oltre i cinque anni in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie, ed ove il corpo deliberante non abbia deciso di sottoporre la sua deliberazione a referendum popolare. Non si raggiunse l'accordo circa l'organo a cui demandare il controllo. In proposito si profilavano due tesi: che fosse composto solo in maggioranza da elementi elettivi, ovvero che tutti i suoi membri fossero elettivi. Parlando a nome personale e non come Relatore, tiene a rilevare l'opportunitą ed anzi la necessitą che dell'organo di controllo facciano parte elementi tecnici e funzionari, in quanto questi hanno quella competenza specifica che possono non avere gli elementi elettivi.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti