[Il 4 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 118 che la Commissione ha conservato nel vecchio testo. Se ne dia lettura.

De Vita, Segretario, legge:

«I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

«Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti all'Assemblea Nazionale. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o l'Assemblea.

«Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

«Le leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale».

Presidente Terracini. L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati alla Corte costituzionale, alle due Camere, al Governo centrale ed agli altri Governi regionali.

«La Corte costituzionale, di propria iniziativa o su iniziativa del Governo o di una delle due Camere a maggioranza dei propri membri, può respingere il disegno di legge per incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere.

«Inoltre, previa deliberazione del Senato, a maggioranza assoluta dei suoi membri eccetto i rappresentanti delle Regioni interessate, la Corte costituzionale può respingere il disegno di legge, perché lesivo degli interessi della Nazione o di altre Regioni.

«Qualora la Corte costituzionale non abbia fatto uso di tale facoltà entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione, la legge regionale viene promulgata dal Presidente della Regione.

«Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale e il Governo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore possono seguire immediatamente, fermo restando l'obbligo della ratifica da parte della Corte costituzionale nel termine suindicato».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

L'onorevole Lami Starnuti ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Le norme regionali non acquistano efficacia se non ricevono approvazione, anche tacita, da parte del Governo centrale nel termine di giorni trenta.

«In caso di dissenso, il Governo centrale può o rinviare le norme con le sue osservazioni al Consiglio regionale per un nuovo esame o denunciare le norme alla Corte delle garanzie costituzionali.

«Se il Consiglio regionale respinge le osservazioni, il termine per la denuncia alla Corte è di quindici giorni.

«Le norme regionali, vistate dal Commissario del Governo, sono promulgate dal Presidente della Deputazione regionale ed entrano in vigore, salvo disposizione contraria, dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione nel foglio ufficiale della Regione».

Ha facoltà di svolgerlo.

Lami Starnuti. Ho presentato un emendamento sostitutivo all'articolo 118, ma in verità il mio emendamento sostituisce per la sostanza solo una parte del testo originario del progetto; per l'altra parte l'emendamento ha un carattere puramente formale. E per questa parte io mi rimetto al Comitato di coordinamento. Il dissenso sostanziale riguarda quella disposizione dell'articolo 118 per la quale, nel caso in cui il Consiglio regionale abbia approvato per la seconda volta, nonostante il contrario avviso del Governo centrale, suoi progetti di legge, i disegni di legge «sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte Costituzionale o nel merito».

Con tale disposizione noi verremmo a trovarci in questa situazione che mi pare un po' singolare, di una legge promulgata ed eventualmente pubblicata in quello che sarà l'organo ufficiale della Regione senza che la legge andasse in vigore, la qual cosa potrebbe creare errori e pregiudizi in coloro che conoscessero l'esistenza della legge e della promulgazione ma non fossero edotti dell'impugnativa da parte del Governo centrale.

Per evitare siffatti pericoli io proporrei di consentire la promulgazione e la pubblicazione della legge soltanto quando i termini per l'impugnativa fossero inutilmente scaduti e la legge fosse divenuta definitiva.

Il mio emendamento riconosce al Governo centrale la facoltà di ricorrere immediatamente alla Corte delle garanzie costituzionali senza essere obbligato, prima, a rinviare la legge al Consiglio regionale per un nuovo esame. Questo rinvio è, nel mio testo, facoltativo. Ma su questo punto io non insisto, e aderisco volentieri al concetto che il Governo centrale debba, in ogni caso, prima dell'impugnativa, inviare la legge alla Regione per un nuovo esame.

L'articolo 118 del progetto fa poi la ipotesi di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale e consente la immediata entrata in vigore della legge qualora il Governo centrale non si opponga. Ma a me pare superflua questa disposizione. Tutte le volte che il Governo consente in un provvedimento di questo genere, cadono tutte le limitazioni dell'articolo 118. Non vedrei quindi la necessità di mantenere la ipotesi di cui ho fatto cenno. Ad ogni modo, questa mia osservazione ha carattere piuttosto estrinseco che intrinseco ed io mi rimetto per essa al giudizio del Comitato di coordinamento.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Camposarcuno, del seguente tenore:

«Al primo comma, sostituire le parole: e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, con le seguenti: Essi acquistano valore di legge trascorso un mese da tale pubblicazione».

Ha facoltà di svolgerlo.

Camposarcuno. L'emendamento da me proposto tende a sostituire alle parole: «promulgati trenta giorni dopo la comunicazione», le altre: «acquistano valore di legge trascorso un mese da tale pubblicazione». Sostanzialmente il concetto è identico ma la mia formulazione mi sembra preferibile. Per questo motivo io l'ho proposta alla Commissione, al cui giudizio, per altro, mi rimetto completamente.

Presidente Terracini. Sono stati poi presentati i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: e promulgati 30 giorni dopo, sostituire le parole: e promulgati 60 giorni dopo».

«Al secondo comma, alle parole: se entro 15 giorni, sostituire: se entro trenta giorni».

«Adonnino, Micheli, Rescigno, Siles, Angelucci, Chatrian, Cimenti, Cremaschi Carlo, Jacini, Lizier, Borsellino».

«Al secondo comma, dopo le parole: il Governo li impugna, sostituire: L'impugnativa è portata alla Corte costituzionale, la quale decide, tranne che si tratti di conflitto di interessi, nel qual caso rimette l'impugnativa, per la decisione, all'Assemblea Nazionale».

«Adonnino, Coccia, Borsellino, De Maria, Angelucci, Carbonari, Cimenti, Tozzi Condivi, Lizier, Cremaschi Carlo, Rescigno».

«Dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

«Ogni Regione, ove ritenga di impugnare un progetto di legge di altra Regione, per contrasto con i propri interessi, nel caso in cui il Governo abbia lasciato decorrere il suddetto termine senza il rinvio al Consiglio regionale, può proporre — nei successivi 10 giorni — l'impugnativa dinanzi la Corte costituzionale, la quale, accertato che si tratti di contrasto di interessi, rimette la questione all'Assemblea Nazionale.

«Se si inizia la procedura di referendum, la procedura di comunicazione del disegno di legge al Governo e dell'eventuale rinvio o impugnativa da parte del Governo rimane sospesa. I termini relativi ricominciano a decorrere dal giorno della proclamazione del risultato definitivo del referendum.

«L'Assemblea Nazionale dovrà decidere sulle questioni di contrasto d'interessi nel termine di 3 mesi dal giorno in cui gli atti le sono stati rimessi dalla Corte costituzionale».

«Adonnino, Coccia, Carbonari, Angelucci, Cremaschi Carlo, Tozzi Condivi, Borsellino, De Maria, Cimenti, Rescigno, Micheli, Lizier».

«All'ultimo comma, sopprimere le parole: sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione».

«Adonnino, Carbonari, Angelucci, Cimenti, Tozzi Condivi, Micheli, Cremaschi Carlo, Borsellino, Rescigno, Chatrian».

L'onorevole Adonnino ha facoltà di svolgerli.

Adonnino. Spiegherò i miei emendamenti in poche parole.

Il Governo in qualche momento si potrà vedere sopraffatto da molte leggi regionali che gli arrivino da tutte le parti d'Italia. È bene per ciò che si abbia il tempo di studiare queste leggi e rispondere. Rispetto a queste leggi possono sorgere gravissime questioni sia di costituzionalità sia di conflitti d'interesse.

Per i conflitti d'interesse ci vuole parecchio tempo per avere gli elementi necessari a risolverli. In 30 giorni come fa il Governo a vedere se una legge regionale deve essere impugnata o no? Si dovrebbe informare sul luogo. Dunque, proporrei che il Governo avesse, invece di 30, 60 giorni di tempo per rinviarla di nuovo all'Assemblea regionale perché la riveda. Anche il termine successivo, dopo che l'Assemblea ha riveduto la legge e vi ha insistito, lo porterei da 15 a 30 giorni. Questo che in apparenza può apparire un prolungamento è invece un accorciamento, perché dà al Governo il tempo per approfondire la questione.

Quando la legge è stata approvata la seconda volta dal Consiglio regionale, nel progetto si dice che se il Governo la impugna per incostituzionalità la manda all'Alta Corte costituzionale; se la impugna per il merito, la manda all'Assemblea.

Ora, mi sembra che con questo sistema si creerebbero complicazioni nel senso che se il primo indirizzo dato dal Governo dello Stato a questa impugnativa è sbagliato può cominciare il palleggiamento fra la Corte costituzionale e l'Assemblea. Io proporrei che tutte le impugnative venissero mandate direttamente alla Corte costituzionale. Sarà essa a fare lo smistamento.

Se essa le ritiene impugnative di incostituzionalità le trattiene e decide. Se ritiene che si tratta di impugnative di merito, le manda all'Assemblea Nazionale, alla quale mi pare che debbano andare soltanto le impugnative per conflitti di interesse.

Restringerei un po' quello che è il concetto del progetto che parla di impugnative del merito. L'Assemblea Nazionale per la sua valutazione e per l'apprezzamento politico è bene che intervenga quando c'è conflitto d'interessi. Ma ove non si tratti di conflitti d'interessi, trattandosi invece, anche nel merito, di questioni strettamente giuridiche, l'organo giudiziario per eccellenza è l'Alta Corte costituzionale.

Con l'altro mio emendamento mi sono preoccupato del caso in cui il conflitto avvenga non fra il Governo e le singole Regioni, ma fra Regione e Regione. A mio avviso questo caso non è contemplato dal progetto.

Ora, credo che si debba mettere qualche cosa. Direi perciò che, ove il Governo dello Stato lasci passare i termini conferitigli per rilevare i difetti e fare le impugnative, nei successivi dieci giorni, le Regioni che si sentono lese dalla legge di un'altra Regione possono sollevare queste impugnative.

Sollevando queste impugnative si verrebbe allo stesso meccanismo che prima abbiamo delineato, cioè tutto è demandato alla Corte costituzionale, la quale farebbe lo smistamento.

Altro punto è quello che riguarda il referendum.

Bisogna pure regolare questo caso, in cui la legge regionale sia rimessa al popolo per la decisione suprema. Ma allora è giusto che i termini dati al Governo dello Stato ed alle altre Regioni per la impugnativa, mentre si va svolgendo il referendum, restino sospesi, perché, se il popolo manifesta la sua intenzione diretta proprio nel referendum stesso, evidentemente le eventuali impugnative di tutti gli altri organi devono dichiararsi decadute.

Un ultimo punto riguarda il visto del Commissario del Governo presso la Regione. Quando noi abbiamo stabilito un sistema con tutte queste garanzie ed impugnative, con tutti questi esami, che valore può avere ancora un ultimo visto del Commissario regionale, a nome del Governo centrale, nella legge di ciascuna Regione? È cosa perfettamente inutile, anche perché la legge è stata esaminata dal Governo centrale e perciò è inutile l'intervento del Commissario.

Per queste ragioni mi permetto di raccomandare i miei emendamenti.

Presidente Terracini. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ambrosini. Indubbiamente le osservazioni fatte dagli onorevoli Lami Starnuti ed Adonnino devono essere prese in considerazione; anche stamani il Comitato di coordinamento se n'è occupato. Si tratta di un insieme di norme, che hanno una membratura complessa, ma in sostanza precisa. Lo ha riconosciuto anche l'onorevole Lami Starnuti.

Al punto in cui siamo arrivati, e data la necessità di affrettare la conclusione del nostro lavoro, il Comitato crede che non si debba andare a discutere di tutti i particolari. L'Assemblea può approvare l'articolo così com'è proposto, lasciando al Comitato di procedere a quella semplificazione, che può essere utile per la maggiore chiarezza del testo.

Per quanto riguarda le giuste osservazioni fatte dall'onorevole Adonnino, il Comitato, consultato rapidamente, ritiene che vi si possa andare incontro. Ad esempio, riguardo al primo comma, là dove si dice: «I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale», si può sostituire alle parole: «al Governo centrale», queste: «al Commissario del Governo presso la Regione».

Il Commissario del Governo nel capoluogo della Regione, che può seguire lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea regionale, ha immediatamente contezza del disegno di legge votato, e può, sotto la sua responsabilità mettendone naturalmente al corrente il Governo centrale e ricevendone eventuali istruzioni, prendere le determinazioni opportune. Pare al Comitato che a questo modo si soddisfi la esigenza giustamente prospettata dall'onorevole Adonnino.

Riguardo alle osservazioni ugualmente sensate dell'onorevole Lami Starnuti, il Comitato si è reso conto della loro portata; ma ritiene di non potervi completamente accedere; e ciò perché la Corte costituzionale deve sindacare le leggi e non i disegni di legge. L'accettazione pura e semplice dell'emendamento dell'onorevole Lami Starnuti inficerebbe questo principio fondamentale. Per questa ragione il Comitato ritiene che si debba stare al testo proposto, salvo quella semplificazione che, in definitiva, potrà esservi apportata al momento del coordinamento del testo definitivo di tutte le norme votate.

Presidente Terracini. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono.

L'onorevole Codignola non è presente e il suo emendamento s'intende decaduto.

L'onorevole Camposarcuno mantiene il suo emendamento?

Camposarcuno. L'onorevole Ambrosini non ha dato nessun chiarimento in merito alle mie proposte.

Presidente Terracini. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di parlare.

Ambrosini. Chiedo scusa al collega Camposarcuno. Sostanzialmente le sue proposte si riconnettono a quelle dell'onorevole Adonnino, e, come queste, a giudizio del Comitato, possono ritenersi prese in considerazione, quando si sostituisca nel primo comma all'«obbligo di comunicare al Governo centrale», «l'obbligo di comunicare al Commissario del Governo nel capoluogo di Regione». Quindi, anche per considerazioni di indole più generale, relative alla necessità di affrettare la conclusione dei nostri lavori, preghiamo l'onorevole Camposarcuno di ritirare il suo emendamento, rimettendosi a quelle chiarificazioni che nel testo definitivo potrà, dal punto di vista formale, portare il Comitato di coordinamento.

Camposarcuno. Ritiro, dopo questi chiarimenti, il mio emendamento.

Bertone. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bertone. Vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione. Nell'articolo 118 è detto che l'impugnativa per incostituzionalità da parte del Governo centrale avverrebbe soltanto in un secondo tempo, quando già si è rinviato il provvedimento al Consiglio regionale, affinché lo riveda. Questo provvedimento non entrerebbe in vigore neppure la seconda volta, se il Governo centrale lo impugnasse per incostituzionalità. Ora a me sembra che l'impugnativa per incostituzionalità deve precedere tutti gli altri atti del Governo centrale. Se il Governo centrale si trovi di fronte a provvedimenti del Consiglio regionale che ledano gli interessi delle altre Regioni, che violino norme statutarie e siano prima di tutto incostituzionali, parmi che la prima cosa da fare è impugnarli per incostituzionalità e non rimandare ad un secondo tempo questa impugnativa.

Chiedo alla Commissione se essa non ritiene di modificare così il primo punto dell'articolo: «I disegni di legge, approvati dal Consiglio regionale, sono comunicati al Governo centrale e promulgati trenta giorni dopo la pubblicazione, salvo che il Governo non li impugni per incostituzionalità, o non li rinvii ecc.». Io sono del parere di dare la precedenza — o quanto meno non posporla — alla impugnativa per incostituzionalità, perché fare tutta una istruttoria, per accertare se il provvedimento del Consiglio regionale viola gli interessi di altre Regioni o non è conforme al proprio statuto e mandare a correggere il provvedimento, è inutile, quando poi questo provvedimento torna e, facendo l'indagine, si trova che non è costituzionale. Mi pare che questa indagine debba precedere ogni altra, e pertanto credo che sia meglio modificare così l'ordine delle impugnative da parte del Governo centrale.

Presidente Terracini. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di parlare a nome della Commissione.

Ambrosini. Indubbiamente la proposta dell'onorevole Bertone ha un suo senso; ma la Commissione dei Settantacinque, che già esaminò la questione, ritenne di attenersi a questo doppio grado di giudizio, appunto per evitare quel conflitto tra Governo centrale ed Assemblea regionale, che si verificherebbe immediatamente nel caso che il Governo impugnasse senz'altro il disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale. Le osservazioni fatte dal Governo centrale all'Assemblea regionale possono metterla sulla via di modificare il precedente deliberato. Con questa fiducia la Commissione dei Settantacinque si attenne al sistema proposto. È da osservare, d'altra parte, che l'inconveniente, cui l'onorevole Bertone accenna, non è affatto grave. Sarebbe da prendere in seria considerazione, nel caso che il disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale entrasse senz'altro in attuazione. Ma questa ipotesi è esclusa in modo tassativo non solo nel primo, ma anche nel secondo caso previsto dall'articolo 118, e precisamente nel suo secondo comma. Noi partiamo dal principio, e dobbiamo aver fede, che le Assemblee regionali non vogliano per prevenzione contrastare col Governo centrale, che abbiano la volontà e lo scrupolo di uniformarsi sempre alla Costituzione, alle leggi e agli interessi generali del Paese e delle altre Regioni; e ci auguriamo perciò che i Consigli regionali prendano in seria considerazione, e con la disposizione d'animo più propensa all'accordo, le osservazioni motivate che vengano ad essi eventualmente fatte dal Governo centrale in base al primo comma dell'articolo 118. Con questa fiducia credo che possiamo attenerci al progetto, superando le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Bertone.

Bertone. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bertone. Prendo atto dei chiarimenti che ha fornito l'onorevole Ambrosini, ma, ad evitare ogni equivoco, io sono in obbligo di rilevare che, le buone parole da lui pronunziate per avvertire che, anziché ricorrere all'impugnativa, conviene suggerire al Consiglio regionale di correggere quei difetti in cui possa essere incorso, sarebbe bene che fossero tradotte nella prima parte dell'articolo, perché nel primo comma dell'articolo si dice soltanto: «salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni». Pregherei di aggiungere: «o non siano viziati di incostituzionalità». (Interruzione del deputato Fabbri).

Ambrosini. Quando si dice: «eccedono la competenza» la frase è così generica, che comprende proprio i casi che lei ha accennato.

Bertone. «Eccedere la competenza» non significa comprendere tutti i vizi di incostituzionalità. La competenza è appena una parte dei poteri, ma c'è anche il merito. Se inseriamo direttamente una disposizione di ordine generale, essa comprende la competenza ed ogni altra eventuale questione di incostituzionalità.

Credo che non vi sia niente di male, se il Governo centrale avverte che c'è un vizio di incostituzionalità e dice di correggerlo.

Ambrosini. La Commissione è d'accordo ed anche il Presidente Ruini. Questa parte, dal punto di vista formale, va, come poc'anzi ho avuto l'onore di dire, chiarita, in modo da eliminare qualsiasi dubbio, giacché nell'intendimento della Commissione tutte le osservazioni dell'onorevole Bertone sono completamente comprese e si ritiene che debba darsi soddisfazione usando magari una formula più ampia e più comprensiva.

Bertone. Ringrazio la Commissione e non insisto nell'emendamento.

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perassi. Vorrei sottolineare quanto ha detto l'onorevole Ambrosini con l'appoggio del Presidente del Comitato, cioè l'opportunità che, per quanto concerne questo articolo, il Comitato abbia una certa latitudine nella sua formulazione definitiva, in quanto forse esige qualche precisazione tecnica. Le osservazioni che da diverse parti sono state fatte saranno tenute presenti dal Comitato ai fini di questa ultima stesura.

Ora, mettendomi anche io nella posizione di critico, vorrei raccomandare al Comitato di tener conto anche di qualche altro punto. Per esempio, mi domando se è proprio necessario che nell'ultimo comma si dica: «Le leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo». Se il visto è una pura formalità, è inutile, se è qualcosa di più di una formalità diventa pericoloso.

Poi forse è opportuno che nell'ultimo comma dell'articolo sia inserita qualche precisazione circa la pubblicazione delle leggi regionali. Il Comitato vedrà se è il caso di stabilire che oltre la pubblicazione in un foglio ufficiale della Regione, che sarebbe quella determinante ai fini dell'entrata in vigore della legge, sia disposta per le leggi regionali, o alcune di esse da indicarsi, la inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai fini della conoscenza da parte del pubblico. Vi sono altri casi di una duplice pubblicazione con effetti diversi. Ricordo che per i bandi militari era frequentemente disposto che essi, oltre ad essere pubblicati, ai fini dell'entrata in vigore, nelle forme proprie dei bandi militari, venissero anche inseriti nella Gazzetta Ufficiale, quando avevano una certa portata giuridica.

Sono questi dei problemi che aggiungo a quelli sollevati da altri oratori, e che il Comitato riesaminerà in modo da arrivare ad una formulazione definitiva di quest'articolo, che ha una certa importanza e riguarda questioni delicate.

Adonnino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Adonnino. Non so se mi sia consentito fare un'osservazione su quest'ultima formulazione del Comitato, cioè che le leggi debbano essere comunicate non al Governo centrale ma al Commissario regionale. Se mi è consentito, io vorrei far rilevare che è una cosa che mi lascia parecchio perplesso, perché, siccome in sostanza nella maggior parte dei casi si dovrà trattare di conflitti di interessi fra una Regione e lo Stato, oppure fra varie Regioni, non so come questi conflitti possano essere appieno valutati dal Commissario regionale che può, per necessità di cose, avere dinanzi agli occhi solo il panorama della Regione in cui si trova. Non ho ben capito se il Commissario regionale deve lui stesso fare le eventuali impugnative o deve rivolgersi al Governo centrale, prospettando ad esso le sue proposte e lasciando che sia il Governo centrale stesso a fare l'impugnativa. Se dovesse essere il Governo centrale a fare le impugnative, allora la comunicazione al Commissario regionale potrebbe essere una complicazione: se deve fare tutto il Commissario regionale, anche le impugnative, sottometto alla Commissione ed all'Assemblea tutte le mie ragioni di perplessità, perché non so vedere come il Commissario di una singola Regione possa valutare gli interessi di tutte le Regioni. Noi abbiamo avuto un esempio di ciò nella Regione siciliana, con l'abolizione della nominatività dei titoli. Questa disposizione, se e in che cosa interferisca sugli interessi di tutto lo Stato, non so come possa indagarlo il Commissario regionale siciliano, che sa soltanto la vita della Sicilia.

Come può fare il Commissario regionale ad apprezzare il nocumento o il beneficio che da una legge può derivare agli interessi delle altre Regioni e dello Stato?

Mi permetto di notare inoltre che i punti relativi ai conflitti fra Regione e Regione e al referendum, sono due punti non considerati nella risposta del Comitato. Se adesso non li consideriamo, non so come potrebbe fare il Comitato di coordinamento a introdurli. Noi possiamo dare le direttive, ma bisogna che il Comitato abbia autorizzazione da noi ad introdurre nel testo una norma specifica. Per questo, insisterei su questi due ultimi casi.

Presidente Terracini. Onorevole Ambrosini, ha ancora qualche cosa da rispondere all'onorevole Adonnino?

Ambrosini. Non vorremmo impegnare ancora il tempo che resta all'Assemblea. Abbiamo già detto che tutte le osservazioni dell'onorevole Adonnino e degli altri egregi colleghi saranno tenute presenti dal Comitato nella revisione finale.

Presidente Terracini. Onorevole Adonnino, mantiene i suoi emendamenti?

Adonnino. Li mantengo.

Nobile. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobile. Io intendo proporre l'abolizione del penultimo comma di questo articolo 118, il quale è così concepito:

«Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati».

Presidente Terracini. Sta bene. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di dichiarare il pensiero della Commissione.

Ambrosini. Questo, l'onorevole Lami Starnuti lo aveva già rilevato; comunque, se è una disposizione superflua, il Comitato la eliminerà.

Presidente Terracini. Onorevole Lami Starnuti, mantiene il suo emendamento?

Lami Starnuti. Vorrei conservare solo il secondo comma con una modificazione che ho preparata, e cioè:

«In caso di dissenso, il Governo rinvia la legge, con le sue osservazioni, al Consiglio regionale per un nuovo esame. Se il Consiglio regionale respinge le osservazioni, il Governo può denunciare la legge alla Corte delle garanzie costituzionali nel termine di quindici giorni».

Presidente Terracini. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ambrosini. È questione di forma. Riguardo all'ultima formula proposta dall'onorevole Lami Starnuti, mi sembra che non ci sia nessuna diversità dal punto di vista sostanziale.

Lami Starnuti. E sulla promulgazione?

Ambrosini. Riguardo alla promulgazione ho già detto che, per il carattere della Corte costituzionale, che deve investire del suo sindacato la legge, non si può sopprimere la formalità della promulgazione. D'altra parte ritengo che quanto ha già suggerito l'onorevole Perassi, riguardo alla eventuale pubblicazione delle norme legislative regionali anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possa offrire il mezzo sufficiente per ovviare all'inconveniente accennato dall'onorevole Lami Starnuti.

Presidente Terracini. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ambrosini, chiedo all'onorevole Lami Starnuti se insiste nel suo emendamento.

Lami Starnuti. Non insisto: lo trasformo in raccomandazione al Comitato di coordinamento.

Presidente Terracini. L'approvazione di questo articolo rimane quindi condizionata alla decisione del Comitato, il quale terrà conto delle varie proposte fatte e potrà prendere di esse tutto ciò che sembrerà più utile.

Il primo comma dell'articolo 118 con la modificazione apportatavi dalla Commissione è pertanto il seguente:

«I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni».

Tenga presente l'onorevole Adonnino che la modificazione è stata apportata proprio per venire incontro a una delle sue proposte.

L'onorevole Adonnino conserva la sua proposta di elevare da 30 a 60 giorni il termine?

Adonnino. La ritiro.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la formulazione testé letta.

(È approvata).

Passiamo al secondo comma, al quale l'onorevole Adonnino ha presentato un emendamento nel senso di elevare da 15 a 30 giorni il termine.

Onorevole Adonnino, mantiene questo emendamento?

Adonnino. Lo ritiro.

Nobile. Faccio mio questo emendamento.

Presidente Terracini. Allora, pongo in votazione la proposta di portare il termine di cui al secondo comma dell'articolo 118 da 15 a 30 giorni.

(Non è approvata).

Pongo pertanto in votazione il testo proposto dalla Commissione con la sostituzione delle parole: «Assemblea Nazionale» con la parola: «Parlamento»:

«Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti al Parlamento. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o il Parlamento.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

«Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati».

Faccio presente che alcuni colleghi hanno proposto di sopprimerlo. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Per maggior sicurezza e precisione di questo comma approvato, è forse opportuno, là dove si dice: «il Governo consente», dire invece: «il Governo centrale consente», come è stato sempre aggiunto negli altri commi, perché non sorga equivoco con il Governo regionale.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Adonnino, mantiene il suo emendamento aggiuntivo?

Adonnino. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il seguente emendamento dell'onorevole Adonnino e altri:

«Dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

«Ogni Regione, ove ritenga di impugnare un progetto di legge di altra Regione, per contrasto con i propri interessi, nel caso in cui il Governo abbia lasciato decorrere il suddetto termine senza rinvio al Consiglio regionale, può proporre — nei successivi 10 giorni — l'impugnativa dinanzi la Corte costituzionale, la quale, accertato che si tratti di contrasto di interessi, rimette la questione all'Assemblea Nazionale.

«Se si inizia la procedura di referendum, la procedura di comunicazione del disegno di legge al Governo e dell'eventuale rinvio o impugnativa da parte del Governo rimane sospesa. I termini relativi ricominciano a decorrere dal giorno della proclamazione del risultato definitivo del referendum.

«L'Assemblea Nazionale dovrà decidere sulle questioni di contrasto d'interessi nel termine di 3 mesi dal giorno in cui gli atti le sono stati rimessi dalla Corte costituzionale».

(Non è approvato).

Ed ora passiamo all'ultimo comma nel testo della Commissione:

«Le leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Non vorrei che rimanessimo nel campo del generico, per quanto riguarda le questioni rimesse al Comitato di coordinamento.

Presidente Terracini. Onorevole Fabbri, è chiaro che, nonostante quella latitudine di poteri che l'Assemblea ha creduto di lasciare al Comitato per questo articolo, per tutto ciò che è stato oggetto di specifiche votazioni, si intende che esso è impegnato a rispettarne il risultato; mentre per tutte le altre parti, sulle quali non si è votato, il Comitato può fare sue le varie proposte.

L'articolo 118 nel suo complesso risulta così approvato:

«I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

«Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti al Parlamento. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o il Parlamento.

«Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo centrale consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

«Le leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti