[Il 14 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione riprende la discussione della seduta precedente; pertanto viene seguito, nel riportare il resoconto, il medesimo criterio.]

Il Presidente Terracini apre la discussione sul problema della suddivisione territoriale dello Stato e della conservazione o meno della Provincia come ente autarchico.

Fuschini domanda al Relatore da chi sarà nominata la Giunta che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 17 sarà istituita in ogni circoscrizione provinciale, e quali saranno i compiti ad essa attribuiti.

Ambrosini, Relatore, fa presente che in seno al Comitato non fu possibile raggiungere un accordo circa il sistema di nomina di tale Giunta. Ricorda che, dopo la decisione di sopprimere la Provincia come ente autarchico e di mantenerla come circoscrizione amministrativa di decentramento regionale, fu decisa la istituzione di tale Giunta al fine di non lasciare gli uffici provinciali nelle mani di elementi soltanto burocratici, ma di affiancare a questi degli esponenti nominati o designati da corpi elettivi, che ne coordinassero l'attività. Il dissenso nacque sul modo di costituire la Giunta. Alcuni sostenevano che dovesse essere composta di delegati dei Comuni; altri invece che dovesse esser nominata dall'Assemblea regionale per la considerazione che la Provincia è mantenuta in funzione di decentramento regionale; egli a sua volta propose, per conciliare le opposte tendenze, un sistema misto. Ma su questo punto non poté formarsi una maggioranza.

Fa poi presente che, per rispondere esaurientemente al secondo quesito posto dall'onorevole Fuschini circa i compiti che alla Giunta provinciale saranno affidati, sarebbe necessario anzitutto aver determinato quali saranno i pubblici servizi che verranno ad assumere un carattere di continuità nell'ambito della circoscrizione provinciale. Aggiunge che ciò è in relazione, sia con la soluzione concreta che si vorrà dare al disposto dell'articolo 6, nel quale si parla delle funzioni amministrative della Regione non solo nelle materie di propria competenza legislativa, ma anche nelle altre materie che dallo Stato verranno delegate ad essa per l'esecuzione; sia con quanto stabilisce l'articolo 24, il quale prevede che il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni, avverrà mediante decreti del Presidente della Repubblica per ogni ramo della pubblica amministrazione.

Ad ogni modo, dichiara che il Comitato ha ritenuto che non fosse ora il caso di affrontare e risolvere i vari problemi in tutti i loro particolari e che bastasse affermare nella Costituzione i principî fondamentali. I particolari potranno esser determinati nella legge che regolerà organicamente la complessa materia.

Conclude facendo rilevare l'importanza che nell'economia della riforma verrebbe ad assumere la suddetta Giunta. È principalmente con la sua istituzione che sarà evitato il pericolo che, mentre si procede ad un decentramento dell'amministrazione dello Stato, si vada a costituire un accentramento regionale.

[...]

Castiglia. [...] Conservando alle province soltanto la caratteristica di organi di decentramento amministrativo nell'ambito della Regione, sforniti di ogni capacità di rappresentanza di interessi locali distinti, si intenderebbe sopprimere la Provincia come ente autarchico per realizzare un decentramento amministrativo, senza per altro raggiungere l'intento, perché in fatto nessuno degli uffici attualmente esistenti nei capoluoghi di Provincia sarebbe abolito.

[...]

Il Presidente Terracini ricorda poi la proposta dell'onorevole Conti, così formulata: «Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni. Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale»; e fa osservare che il presentatore ha tenuto conto dell'osservazione fatta da vari colleghi circa l'opportunità di considerare la Provincia come un organo già esistente, salvo a precisarne poi la figura.

[...]

Laconi chiede che la proposta dell'onorevole Conti venga messa in votazione per divisione perché egli, pur non essendo contrario a quanto dispone nella seconda parte, ritiene che essa accenni ad una questione che non ha rilevanza costituzionale.

[...]

Il Presidente Terracini pone in votazione la formulazione dell'articolo 1 nel testo proposto dal Comitato:

«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni».

(È approvata).

Invita la Sottocommissione a pronunciarsi sul comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Conti:

«Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale».

Fabbri domanda se con ciò si intendano limitare le circoscrizioni amministrative alle sole Province, escludendo altre circoscrizioni che, ai fini di altri servizi statali, esistono nel territorio nazionale, come dipartimenti, distretti, circondari, ecc.

Il Presidente Terracini spiega che la redazione della Costituzione deve rispondere alle domande che sono implicite nella opinione popolare come, ad esempio, quella concernente la questione delle Province, mentre non è necessario che consideri le altre circoscrizioni, delle quali nessuno si occupa.

Mortati pone in rilievo l'importanza dell'osservazione dell'onorevole Fabbri perché, se il testo non fosse chiarito nel senso da lui domandato, si potrebbe pensare che non esistano altri modi di decentrare le funzioni delle Regioni. Mentre è favorevole alla proposta Conti, si riserva di parlare in seguito circa altre possibilità di decentramento.

Ambrosini, Relatore, ricorda che l'articolo 6 prevede una futura legge che si occuperà del decentramento.

Il Presidente Terracini avverte che l'emendamento Conti — nel testo proposto originariamente — non faceva altro che ripetere la stessa frase contenuta nel primo comma dell'articolo 17. La Sottocommissione, come è naturale, nel successivo sviluppo del suo lavoro, terrà conto delle nuove posizioni raggiunte, e perciò, quando si discuterà l'articolo 17, non mancherà di uniformare la dizione del primo comma a quella ora posta ai voti, sempre che risulti approvata.

Pone in votazione l'aggiunta proposta dall'onorevole Conti:

«La Provincia è una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale».

(È approvata).

Dà quindi lettura dell'intero articolo primo così come è stato approvato dalla Sottocommissione:

«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni. La Provincia è una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti