[Il 4 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni». — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Recca. [...] L'atteggiamento, onorevoli colleghi, di certe Province che, pur non avendo i requisiti necessari, chiedono disperatamente di diventar Regioni, non è affatto una conseguenza del problema della istituzione dell'ente Regione, messo in discussione, ma è conseguenza non solo della condotta tenuta nel passato da alcuni capoluoghi di attuali Regioni, accentratori di realizzazione di opere pubbliche a discapito dei piccoli centri provinciali, ma anche di un legittimo allarme prodotto dal nostro progetto di Costituzione che regola la materia di cui ci stiamo occupando.

Perché, quando noi leggiamo nell'articolo 8 delle disposizioni finali e transitorie del progetto di Costituzione: «Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento. Alla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con leggi della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Provincie», e quando noi leggiamo nell'articolo 107 del progetto di Costituzione: «La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni. Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale», noi dobbiamo dedurre che, secondo il progetto stesso, la Provincia dovrebbe cessare di esistere e diventare solamente una circoscrizione amministrativa, che può essere anche, come prevede l'articolo 120, «suddivisa in circondari per un ulteriore decentramento». Ed in queste sedi, in queste circoscrizioni, cosiddette provinciali, ed in questi circondari, come dice l'articolo 120, dovrebbero esistere degli uffici, dipendenti dalle Regioni, per l'esercizio delle funzioni amministrative di quest'ultime, e dovrebbero essere istituite delle Giunte nominate dai Corpi elettivi.

Che compiti avranno queste Giunte, che poteri avranno, come saranno elette? Non si sa ancora. Continua infatti l'articolo 120: «Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica».

Una cosa però è certa: la Provincia non deve essere un ente autarchico, e la Giunta non dovrebbe legiferare. Questo risulta dallo spirito della dizione, piuttosto che dall'analisi della dizione stessa. Infatti, secondo il nostro progetto, la Provincia sarà una circoscrizione amministrativa; in essa ci saranno degli uffici regionali, ci sarà una giunta che non avrà poteri deliberativi, e quindi non ci sarà un decentramento amministrativo tra la Regione e il Comune, perché, tutt'al più, si potrà parlare di un decentramento burocratico tra la Regione e il Comune, di uno smistamento di uffici tra la Regione e la Provincia. Ma questa non avrebbe mai un'autonomia finanziaria ed amministrativa, non avrebbe mai degli enti autarchici sul posto, perdendo così ogni potere ed ogni forza propulsiva.

Alla Regione invece la potestà di emanare norme legislative nelle materie specificatamente descritte negli articoli 109 e 110 del progetto; e poi norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, onde adattarle alle condizioni ambientali regionali, in altre materie, meglio descritte nel successivo articolo 111. E poi ancora alla Regione la facoltà di provvedere all'amministrazione nelle materie indicate negli articoli 109 e 110 ed in altre ancora, delle quali lo Stato le delega la gestione; alla Regione, con i successivi articoli, vengono affidati, oltre che i poteri legislativi, poteri amministrativi ed anche di controllo di legittimità sugli atti dei comuni e degli altri enti locali compresi nella sua giurisdizione e circoscrizione (art. 122); alla Regione finalmente la facoltà di proporre disegni di legge al Parlamento nazionale (art. 115).

Non immaginate voi come dovrebbe essere fantastica e colossale — ed io la vedo anche impossibile da un punto di vista pratico — quest'organizzazione regionale, così come è prevista dal progetto costituzionale?

Noi avremmo nelle Regioni dei ministeri provvisti di facoltà legislative, amministrative e di controllo; e si sa, per esperienza, come sia quasi impossibile, in pratica, esercitare contemporaneamente le due riferite facoltà: la legislativa e la amministrativa.

Ma se si arrivasse a quell'organizzazione regionale, negandosi alla Provincia il carattere di ente autarchico e la possibilità di un suo funzionamento, il pericolo dell'accentramento, che si vorrebbe evitare, si accentuerebbe invece di gran lunga, giacché per qualsiasi provvedimento, per la risoluzione di un qualsiasi problema, si dovrebbe ricorrere all'organo centrale regionale, ed ogni cittadino, per la tutela dei propri interessi e per l'emissione di un quid qualsiasi in campo regionale, dovrebbe, se volesse riuscire nei propri intenti, raggiungere la sede regionale ed adire quell'organizzazione regionale, con grande dispendio di tempo e di denaro; e così, invece di avvicinare l'amministrazione al cittadino, si allontanerebbe sempre più questo da quella.

Ed ecco perché l'opinione pubblica è allarmata; ed ecco perché si giustificano il movimento e le agitazioni dei congressi di Firenze, di Modena, di Bologna, di Venezia, di Frosinone, di Salerno, della Lombardia, ed ecco perché si giustifica l'ordine del giorno votato a grande maggioranza dall'Unione nazionale delle camere di commercio d'Italia; ed ecco perché le Province vogliono erigersi a Regione, pur non avendo i requisiti necessari.

Cosa che non si verificherebbe, se la Provincia restasse come ente autarchico, coadiuvando, in via autonoma, la Regione, e quindi restasse la Provincia, ma con autonomia finanziaria e con organi elettivi che l'amministrassero sia pure sotto il controllo, se del caso, della Regione. Né si può dire che, restando la Provincia con l'auspicata funzione autarchica, si verrebbe a moltiplicare la burocrazia locale, giacché, anche in previsione di quanto è contenuto nel progetto di Costituzione, si riconosce la necessità di far esistere nelle circoscrizioni provinciali, e quindi nei centri provinciali, degli uffici sia pure regionali, ond'è che cambierebbe la denominazione dell'ente da cui dovrebbero dipendere gli uffici stessi, ma resterebbe sempre il fattore burocratico.

Quindi l'esistenza della Provincia, come ente autarchico, rappresenta per l'opinione pubblica, per i rilievi suesposti, nel nuovo ordinamento dello Stato, una vera e propria necessità insieme all'ente Regione; e questa Assemblea, che rappresenta la volontà del popolo italiano e l'espressione di questa volontà, deve sentire questa necessità ed inserire nella Carta costituzionale dello Stato, accanto alla Regione, anche la Provincia come ente autarchico. Alle leggi successive poi le funzioni da attribuirsi alla stessa e le norme per la formazione degli organi elettivi che la debbono amministrare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti