[Il 1 febbraio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Ruini pone in discussione l'emendamento dell'onorevole Ambrosini all'articolo 16. Precisa che l'articolo 16, ultimo comma, dice:

«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato da un organo regionale in maggioranza elettivo nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l'autorità deliberante può essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione».

L'onorevole Ambrosini propone di sostituire il comma con il seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalla Regione per mezzo di una Giunta nominata dal Consiglio regionale e con l'intervento di un funzionario governativo a ciò delegato. Per le deliberazioni amministrative ecc.».

Ambrosini dichiara che nel proporre l'emendamento è stato mosso da due scopi: uno di precisare l'organo che deve procedere alla nomina delle persone incaricate di esercitare il controllo di legittimità, l'altro di precisare che interverrà nella Giunta un funzionario governativo a ciò delegato. La portata di questa aggiunta è manifesta. Si è preoccupato della opportunità che lo Stato intervenga sul controllo di legittimità per assicurare che la legalità venga ovunque osservata e così si evitino errori o arbitrî da parte di amministrazioni locali inesperte o faziose.

Crede che l'aggiunta di questo funzionario governativo non turbi l'armonia del sistema, ma, anzi, contribuisca al suo migliore funzionamento.

Il Presidente Ruini osserva che, con l'emendamento si altera profondamente il sistema adottato per la formazione della Commissione regionale, che cioè fosse in maggioranza elettivo, lasciando alla legge di determinare la composizione più opportuna.

Mannironi chiede se nel proporre il controllo di legittimità sugli atti dei comuni si intenda attribuire questo diritto di controllo in modo esclusivo alla Giunta provinciale, oppure se non si preveda la possibilità che la stessa facoltà possa essere delegata dalla Giunta provinciale a quelle Giunte comunali di cui si è parlato.

Grassi osserva che il controllo di legittimità sui Comuni, dal momento che la Regione rappresenterà molte Province, non potrà essere dato da un solo organo regionale, ma bisognerà che siano gli organi provinciali a dare la possibilità ai Comuni di poter svolgere la loro vita, in quanto, date anche le grandi distanze che vi possono essere tra i vari Comuni, il controllo si renderà difficile. È d'avviso che, agli effetti di questo controllo, si potrà stabilire che esso sia esercitato per mezzo di Giunte nominate dal Consiglio regionale.

Perassi crede si possa dire che il controllo è esercitato dalla Regione per mezzo di organi regionali.

Nobile è d'avviso che il suggerimento dato dall'onorevole Grassi sia da accogliersi, mutando la dizione proposta dal Comitato e parlando di organi al plurale. Crede però che, per il resto, l'emendamento dell'onorevole Ambrosini sia da respingere.

Propone inoltre, in fine, il seguente comma aggiuntivo:

«Di tali organi dovrà far parte di diritto un rappresentante delegato dal Governo centrale».

Ambrosini dichiara di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Grassi perché crede che il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni ed altri enti locali debba essere esercitato per mezzo di organi regionali e con l'intervento di un funzionario governativo a ciò delegato. Così gli sembra che possano tenersi in considerazione tutte le esigenze sulle quali crede che tutti siano d'accordo.

Moro richiama l'attenzione sulla connessione tra le due parti dell'articolo. Nella prima parte si prende in considerazione il controllo sulle Regioni e nella seconda quello sui Comuni. Quindi, o si scende ai particolari così nell'una come nell'altra parte, oppure non se ne parla in nessuna delle due.

Il Presidente Ruini concorda.

Ambrosini osserva che, giacché si solleva una questione pregiudiziale, è bene che venga chiarita e che si ritorni anche sul primo comma per stabilire che non esistono disarmonie.

Perassi non vede una disarmonia tra il primo comma ed il secondo, perché è chiaramente inteso che quando si parla del controllo sugli atti della Regione, l'organo centrale che eserciterà questo controllo è un organo dello Stato. Nella seconda parte dell'articolo 16 si è inteso dire che l'organo che esercita il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni è invece un organo della Regione.

La sola questione che si presenta adesso è quella di vedere se non sia il caso di non vincolare in maniera così rigida la soluzione del problema parlando di un organo regionale. È favorevole alla proposta dell'onorevole Grassi, che si riconnette all'idea dell'onorevole Ambrosini, nel senso che questo controllo sia esercitato dalla regione per mezzo di organi provinciali, in maggioranza elettivi e nei modi e termini stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Ritiene che l'onorevole Nobile potrebbe non insistere nella sua proposta perché, dicendo «in maggioranza elettivo», non si esclude che vi possano essere anche membri non elettivi.

Moro è d'avviso che se si dice nella seconda parte che il controllo sugli atti del Comune spetta alla Regione, nella prima parte bisogna dire anche che spetta allo Stato per mezzo di uno o più organi.

Lami Starnuti è contrario alla creazione di organi provinciali secondo la formula proposta. Avrebbe preferito che l'onorevole Ambrosini avesse abolito l'aggettivo «provinciali» lasciando soltanto «organi». Sottolinea la necessità che la Commissione tenga presente che con questo testo il controllo di tutela viene soppresso e rimane soltanto il controllo di legittimità. Quindi la creazione di organi provinciali è superflua e serve soltanto ad appesantire l'apparato burocratico di controllo.

Che possa occorrere in una determinata Regione un numero maggiore di organi di controllo, può ammetterlo; ma gli sembra superfluo che ogni Provincia abbia il suo organo provinciale per il controllo di legittimità. Propone quindi che nella formulazione dell'onorevole Ambrosini sia soppressa la parola: «e provinciali».

Grassi si associa.

Il Presidente Ruini pone ai voti l'emendamento nella seguente dizione:

«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalla Regione per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei limiti e modi stabiliti con leggi della Repubblica».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti