[Il 6 giugno 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Belotti. [...] Sento di avere contro molti colleghi di questa Assemblea, anche del mio stesso partito, ma affermo che bisogna essere inesorabili contro tesi e tentativi che rasentano il ridicolo. Molti colleghi hanno compiuto ricerche quasi archeologiche per rimettere in vetrina nomi romani o addirittura etruschi di pseudo-regioni allo stato potenziale, di aspiranti regioni. Vorrei dire: lasciamo stare i nomi romani: portano sfortuna!

Limitiamo il riconoscimento alle 22 Regioni elencate all'articolo 123 del Progetto (se proprio non sia ravvisabile alcuna ponderata esclusione) e conveniamo sulla saggezza dei compilatori dell'articolo 125, relativo alle condizioni per la creazione di nuove Regioni.

[...]

Bruni. [...] Sento poi il dovere di reagire contro il frantumamento regionale codificato nell'articolo 125 del progetto di Costituzione. La Regione, per raggiungere il suo compito di democratizzare sempre più le nostre strutture politiche ed amministrative, deve essere di tale ampiezza territoriale e di tale consistenza economica da costituire una «vivente» e non soltanto «giuridica» entità autarchica. Di qui la necessità di rivedere l'elenco delle Regioni alle quali il progetto vorrebbe concedere l'autonomia, e di almeno triplicare il quoziente minimo di popolazione fissato in 500.000 abitanti perché ulteriori richieste di autonomia possano essere soddisfatte.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti