[Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 114 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Rivera ha presentato i seguenti emendamenti:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e comuni».

«Inserire, dopo il primo comma, il seguente:

«Le Regioni, le Provincie ed i Comuni sono costituiti e delimitati secondo le tradizioni e la storia antefascista con i capoluoghi tradizionali, salvo variazioni deliberate per referendum popolare, da indire non prima di due anni dalla entrata in vigore della Costituzione».

Non essendo presente l'onorevole Rivera, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

[...]

Rivera. Onorevole Presidente, non essendo stato presente nel momento in cui avrei dovuto svolgere due emendamenti da me presentati, chiedo ora la facoltà di svolgerli.

Presidente Terracini. Onorevole Rivera, data l'importanza dell'argomento, le è consentito di svolgere i due emendamenti:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».

«Inserire, dopo il primo comma, il seguente:

«La Regione è costituita e delimitata secondo le tradizioni e la storia antifascista con i capoluoghi tradizionali, salvo variazioni deliberate per referendum popolare, da indire non prima di due anni dalla entrata in vigore della Costituzione».

Avverto che l'onorevole Rivera ha modificato il secondo emendamento, sopprimendo le Province e i Comuni, compresi nella prima formulazione.

Rivera. Sarò molto breve. Mi sembra che la parte spinosa di tutta questa discussione sia rimasta accantonata. Abbiamo inteso, in quest'Aula, accennare un po' vagamente, e qualche volta più distintamente, a questioni gravi che si svolgono tra capoluoghi di Provincia per diventare capoluoghi di Regione. È la delimitazione delle Regioni che costituisce la parte più amara di questo problema. Noi vorremmo domandare che l'Assemblea affronti direttamente, e non rinvii ad una legge del futuro Parlamento questa parte del problema: perché mi sembra che, se noi non affrontiamo questa parte concreta della delimitazione della Regione, facciamo una cosa a metà o per lo meno vaga, perché enunciamo la Regione, e non ci poniamo in condizioni di poterla mettere in esecuzione concreta.

Per questa ragione ho presentato l'emendamento con cui si vuole trovare una soluzione al problema della delimitazione delle Regioni. Veramente avevo indicato il problema complesso della delimitazione delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ma mi pare oggi — ed è un emendamento emendato che ho presentato al Presidente — che entrare a discutere sulla delimitazione delle Provincie renderebbe difficile e pesante la soluzione che cerchiamo.

Per questa ragione, vorrei fermarmi alla enunciazione della delimitazione delle Regioni.

Presidente Terracini. Mi permetta, onorevole Rivera. La delimitazione delle Regioni ed anche l'indicazione dei capoluoghi sono previste dall'articolo 123. Ora lei aveva, nella prima redazione del suo emendamento, incluse le Province, e questo giustificava la presentazione dell'emendamento in relazione all'articolo 107, ma poi ha modificato il suo emendamento e si riferisce solo alle Regioni. Allora per le Regioni e per quanto attiene al problema dei confini e dei capoluoghi di essa, vi sono le disposizioni previste dall'articolo 123. Sarebbe quindi opportuno che lei presentasse in quel momento il suo emendamento.

Rivera. Mi rimetto alla sua opinione e chiedo che il mio emendamento venga trasferito all'articolo 123.

Presidente Terracini. Onorevole Ruini, vuole esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 107?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Dell'emendamento dell'onorevole Rivera non occorre parlare, perché egli ha consentito di rimandarlo all'articolo 123.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti