[L'11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'argomento in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Martino Gaetano. [...] Detto ciò, vorrei che mi fosse consentito di fare alcune brevi osservazioni di dettaglio sul titolo VI della seconda parte del progetto. Esso è diviso in due sezioni: la «Corte costituzionale» e la «revisione della Costituzione». E allora perché denominarlo «Garanzie costituzionali»? La seconda sezione non rappresenta qui evidentemente un istituto di garanzia, e d'altra parte la Corte costituzionale non rappresenta la sola garanzia della Costituzione.

È superfluo dire quello cui è stato accennato da autorevoli colleghi in parecchie occasioni: la migliore e più vera garanzia non deriverà dall'esistenza di una Corte costituzionale, e nemmeno dal carattere rigido della Costituzione, ma piuttosto dalla sua adeguatezza al modo di essere, alla struttura sociale e politica del popolo.

È stato ricordato dall'onorevole Orlando che nel Paese più ligio alle norme costituzionali, l'Inghilterra, una Costituzione scritta nemmeno esiste. È il diritto consuetudinario che rappresenta la base ed il fondamento del diritto pubblico, la garanzia è nella tradizione. Il Common law è scritto solo in parte, in gran parte è ammesso invece per adattamento, senza nessuna garanzia esterna coattiva. Eppure la sua forza è così grande, da assicurare veramente la stabilità ideale delle istituzioni giuridiche. In nessun posto, per esempio, si trovano scritte norme che prescrivano l'ordinamento bicamerale, la convocazione annuale del Parlamento, la prerogativa reale nella organizzazione dell'esercito, il carattere pubblico delle tornate del Parlamento: è la tradizione, è il costume che ha creato tutto ciò. Il costume è la migliore garanzia.

Ma, a parte questo, non meritano forse di essere considerate come attività di garanzia costituzionale quelle previste dall'articolo 117 di questo nostro progetto. Lo scioglimento del Consiglio regionale che compia atti contrari all'unità della Nazione, o altre gravi violazioni di legge? Non rappresenta una garanzia costituzionale quel diritto di resistenza che, come ho detto, a torto era stato incluso nel Titolo dei diritti politici, perché più che un diritto di libertà esso rappresenta la sanzione di essa? Di modo che, la Corte costituzionale non è la sola garanzia e una garanzia non è la seconda sezione (la revisione della Costituzione).

Più logico mi sembrerebbe denominare questo titolo: Garanzie giurisdizionali e revisione della Costituzione. È quello che ho appunto proposto con un mio emendamento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti