[Il 16 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento». Sono in discussione gli articoli sul referendum.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 75 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l'articolo 72 col seguente:

«L'entrata in vigore di una legge non dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o non approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, potrà essere sospesa dalla Corte costituzionale entro quindici giorni dalla pubblicazione, quando sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità e richiesta la sospensione».

«Subordinatamente: sopprimerlo».

Ha facoltà di svolgerlo.

Codacci Pisanelli. Onorevoli colleghi, la soluzione prevista nel progetto di Costituzione per la questione di cui ci stiamo occupando, costituisce, secondo me, un duplicato. Secondo i principî del progetto, infatti, il problema contemplato dall'articolo 72 concernente la sospensione delle leggi prima della loro entrata in vigore, avrebbe la soluzione della richiesta di referendum, oltre quella del ricorso per incostituzionalità alla Corte Costituzionale. Ritengo che non ci sia necessità di prevedere tante vie per provocare la sospensione. Questa è la ragione per cui ho proposto il mio emendamento sostitutivo del primo comma, nel caso si voglia conservare tale comma.

Come mi riservo di spiegare in successivo momento, aderisco all'idea di coloro i quali concepiscono la funzione della Corte Costituzionale, che vogliono istituire, come una specie di giustizia legislativa, quasi parallela alla giustizia amministrativa, e quindi l'opportunità di affidare a quest'organo giurisdizionale supremo anche l'eventuale sospensione delle leggi. In altri termini, siccome ammetteremo un ricorso contro la costituzionalità della legge, ritengo che per ottenere la sospensione dell'atto legislativo sia sufficiente tale rimedio e non sia opportuno prevederne anche un altro come quello di provocare il referendum popolare. Tanto più che, secondo quanto è previsto nello stesso progetto di Costituzione, noi potremmo offrire un ottimo argomento per porre continuamente in scacco il Governo in quanto sarebbe molto facile fare in maniera che le diverse leggi non possano entrare in vigore.

Per tali motivi ho proposto l'emendamento, appunto ispirandomi a quel principio già altre volte espresso, secondo cui noi vogliamo che la nostra Costituzione dia luogo a un Governo che effettivamente governi.

[...]

Bozzi. Onorevoli colleghi, mi pare che la proposta fatta dall'onorevole Codacci Pisanelli sia condizionata a una decisione che non abbiamo ancora preso e quindi futura e incerta, cioè l'istituzione della Corte costituzionale. Quindi, in questa sede, tale proposta non si può prendere in esame.

[...]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il primo emendamento che è stato presentato dall'onorevole Codacci Pisanelli credo sarebbe opportuno venisse ritirato. Debbo infatti fare al riguardo due osservazioni, l'una di forma e l'altra di sostanza. L'onorevole Codacci Pisanelli propone che, quando sia stato inoltrato un ricorso alla Corte Costituzionale, questa possa sospendere l'applicazione della legge. La prima osservazione è che noi non sappiamo ancora se vi sarà o no la Corte Costituzionale. Si tratta di una decisione che non abbiamo ancora preso. In secondo luogo gli obbietterò — e questo è il lato più serio della questione — che, secondo tale sua proposta, un solo cittadino, un qualunque cittadino della Repubblica potrebbe venire a sospendere una legge: così infatti è previsto, per i giudizi cosidetti incidentali, nelle norme del progetto concernenti la Corte Costituzionale. Prego l'onorevole Codacci Pisanelli, che è un così fine giurista, di non insistere su un così inammissibile punto.

[...]

Presidente Terracini. Chiedo ai presentatori se insistono nei loro emendamenti.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Codacci Pisanelli, lo mantiene?

Codacci Pisanelli. Volevo precisare due punti del mio pensiero. Primo: è stato pensato che in ogni caso io ritenessi la possibilità che una legge sia sospesa, da qualunque cittadino si faccia il ricorso. Secondo: che l'Alta Corte fosse sempre tenuta a concedere questa sospensione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, non l'ho detto.

Codacci Pisanelli. Mi riferivo ad una posizione analoga a quella che si verifica per l'atto amministrativo, per cui la sospensione viene accordata dalla magistratura amministrativa competente solo in casi di particolare gravità.

Quanto alla possibilità di impugnativa da parte di un solo cittadino, non ho affatto ammesso tale principio. Mi riferivo a quanto è stabilito nell'articolo 128, dove è previsto chi deve promuovere la dichiarazione di incostituzionalità.

Comunque, sono d'accordo sull'opportunità di rinviare la questione e non insisto sul mio emendamento, riservandomi di esaminare la questione quando affronteremo l'argomento dell'Alta Corte di Giustizia.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti