[Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla Corte costituzionale.]

Il Presidente Conti dà lettura degli articoli approvati nella precedente riunione e rivisti dal Comitato di redazione.

[...]

Art. 2. — «La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e professori universitari, per un quarto di cittadini, aventi almeno 40 anni, eleggibili a uffici politici».

Leone Giovanni, Relatore, crede che il limite di età di 40 anni debba estendersi a tutti i componenti della Corte. Preciserebbe anche, per quanto riguarda i professori universitari, che debbono essere ordinari. Formulerebbe, quindi, l'articolo nel seguente modo:

«La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e professori ordinari universitari, per un quarto di cittadini eleggibili a uffici politici: tutti aventi l'età di almeno 40 anni».

Il Presidente Conti mette ai voti l'articolo 2 nel testo indicato dall'onorevole Leone.

(È approvato).

Art. 3. — «I giudici della Corte costituzionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale».

(È approvato).

Art. 4. — «La Corte elegge tra i suoi componenti il Presidente.

«Il Presidente e i giudici durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Durante le funzioni di giudice i magistrati sono collocati fuori ruolo e gli avvocati non possono esercitare la professione.

«Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali in carica al momento delle elezioni.

«Per i membri della Corte costituzionale non vigono limiti di età».

Contrariamente a quanto ha detto nella precedente riunione, tiene a precisare che per quanto riguarda gli avvocati, il divieto di continuare ad esercitare la professione, piuttosto che per i componenti della Corte costituzionale, dovrebbe essere introdotto per i membri del Consiglio superiore della magistratura.

Ravagnan, invece delle parole: «durante le funzioni di giudice», proporrebbe, per ragioni di chiarezza, di dire: «durante le funzioni della Corte».

Cappi direbbe: «durante la loro appartenenza alla Corte».

Farini all'ultimo comma, per non ingenerare dubbi, alla parola «giudici» sostituirebbe «membri».

Il Presidente Conti ritiene che l'articolo 4 potrebbe essere così formulato:

«La Corte elegge fra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente e i giudici durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Durante la loro appartenenza alla Corte, i magistrati sono collocati fuori ruolo e gli avvocati non possono esercitare la professione.

Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali in carica al momento delle elezioni.

Per i membri della Corte Costituzionale non vigono limiti di età».

Lo mette ai voti in questa forma.

(È approvato).

[...]

Targetti dichiara che, se fosse stato presente alla riunione nella quale fu decisa la composizione della Corte suprema, in relazione al concetto che ha della funzione di questo organo, avrebbe limitato al massimo ad un terzo il numero dei magistrati. Chiede inoltre che questa sua proposta venga inoltrata al Comitato di redazione, per esser compresa fra le «osservazioni» che saranno indicate nel testo del progetto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti