Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 127.

La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l'età di almeno quarant'anni.

I giudici della Corte sono nominati dall'Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinaria ed amministrative, del Consiglio superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Università.

La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti