[Il 28 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 134 per il testo completo della discussione.]

Presidente Conti. Sono stati presentati molti emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Bertone:

«Sopprimere l'intera sezione».

[...]

Presidente Conti. L'onorevole Nitti ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire i quattro articoli della Sezione col seguente:

«Quando nel corso di un giudizio è sollevata questione di incostituzionalità di una norma legislativa, la decisione è rimessa alla Corte di cassazione a Sezioni unite.

«La legge determina le norme per il funzionamento della Corte».

[...]

Perassi. [...] Mi permetto di dire all'onorevole Nitti che, forse, qualche equivoco c'è da parte sua, nell'interpretare sia le norme che abbiamo proposte, e sia anche qualche esempio straniero. Aggiungo un'ultima osservazione a sostegno della tesi fondamentale cui noi abbiamo aderito. L'onorevole Nitti propone che il giudizio di legittimità delle leggi sia deferito alla Corte di cassazione a sezioni riunite; però, nel suo testo, non si va oltre a questa norma di competenza e, in particolare, non si dice quale sarebbe l'effetto giuridico della decisione della Corte di cassazione che dichiara l'incostituzionalità di una legge.

Orbene, non dicendosi nulla al riguardo, la conseguenza sarebbe evidentemente che una sentenza della Corte di cassazione a sezioni riunite, secondo i principî generali, non avrebbe effetto se non per il caso concreto; essa avrebbe, al più, il valore di un qualunque precedente giurisprudenziale, ma non avrebbe alcun valore vincolante.

Viceversa, nel progetto nostro, la decisione della Corte costituzionale, in certi casi, avrebbe valore assoluto. Questa la differenza fondamentale.

Ora, a me pare che, per le ragioni dette in principio, non soltanto occorra creare un organo speciale, ma che occorra anche disporre che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, emanata con un atto legislativo dello Stato o di una Regione, importi la cessazione di efficacia della norma stessa.

[...]

Preti. [...] L'onorevole Nitti ha proposto che il giudizio di costituzionalità sia deferito alla Corte di cassazione a sezioni unite. Ora, io non ci trovo nulla di strano. (Interruzioni al centro). Naturalmente l'onorevole Perassi ha fatto una giustissima osservazione, da quel grande giurista ch'egli è. Ha, cioè, osservato che la sentenza della Corte di cassazione potrà solamente avere valore per il caso concreto. Ed è logico, perché, se l'efficacia della sentenza della Corte di cassazione potesse estendersi al di là del caso concreto, noi addirittura metteremmo la Corte stessa al di sopra del Parlamento. D'altronde non mi sembra che noi dobbiamo andar oltre, sino a richiedere un giudicato avente efficacia erga omnes. Una volta che la Corte di cassazione abbia pronunciata la incostituzionalità di una legge, spetterà poi al Parlamento, nella sua responsabilità politica, trarne le conseguenze. Il Parlamento, che esprime la sovranità della Nazione, farà come meglio crederà. E se la Suprema Corte di cassazione avrà bene giudicato dell'incostituzionalità della legge, un Parlamento democratico prenderà le opportune decisioni.

Perassi. E se non le prende?

Preti. Se poi presupponiamo di essere di fronte ad un Parlamento non democratico, io credo che non valga più né la Corte costituzionale, né la Corte di cassazione, né niente, come dimostrano certi esempi recentissimi.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti