[Il 24 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla Corte costituzionale.]

Il Presidente Conti dà lettura degli articoli approvati nella precedente riunione e rivisti dal Comitato di redazione.

[...]

Art. 9, (che diventerà art. 8). — «Una legge di valore costituzionale disciplinerà la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

«La medesima legge fisserà le norme sul funzionamento della Corte costituzionale e le altre leggi procedurali».

Bulloni domanda perché si debba rimandare ad un'altra legge costituzionale la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, quasi che gli attuali componenti della Costituente non siano in grado di provvedervi. Trattandosi di questioni che si verificano rarissimamente, sopprimerebbe il primo comma.

Il Presidente Conti osserva che, sopprimendo la prima parte, la seconda rimarrebbe così formulata:

«Una legge di valore costituzionale fisserà le norme sul funzionamento della Corte costituzionale e le altre norme procedurali».

Cappi proporrebbe che fosse una legge ordinaria.

Il Presidente Conti mette ai voti l'articolo nella seguente formula:

«La legge fisserà le norme sul funzionamento della Corte costituzionale e le altre norme procedurali».

(È approvato).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti