[Il 6 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame delle disposizioni finali e transitorie. — Presidenza del Vicepresidente Targetti.]

Presidente Targetti. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Dobbiamo prendere ora in esame la V disposizione finale e transitoria.

Se ne dia lettura.

Schiratti, Segretario, legge:

«Se al momento delle prime elezioni della Camera dei senatori non sono costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, anche per il terzo che essi dovrebbero eleggere, con il sistema adottato per gli altri due terzi.

«La prima elezione del Presidente della Repubblica, ove non siano già costituiti tutti i Consigli regionali, ha luogo soltanto da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale».

Presidente Targetti. Il primo comma di tale disposizione deve intendersi decaduto, in quanto formulato sul presupposto che i Consigli regionali partecipino alla elezione del Senato.

Rimane, quindi, il secondo comma con la sostituzione della parola «Parlamento» alle altre «Assemblea Nazionale».

Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che quello che abbia detto il nostro Presidente sia così chiaro, che io non abbia bisogno di aggiungere nulla. Il secondo comma rimane.

Presidente Targetti. Pongo in votazione il secondo comma della V disposizione transitoria, con la modificazione suaccennata.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti