Evoluzione dell'Articolo

Il 6 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente approva la seguente disposizione:

«Per la prima composizione del Senato, sono nominati senatori di diritto con decreto del Presidente della Repubblica i deputati dell'Assemblea Costituente che abbiano fatto parte del disciolto Senato o che siano stati Presidenti del Consiglio o di Assemblea; i deputati con almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente e i deputati dell'Assemblea Costituente che abbiano scontato la pena della reclusione non inferiore ad anni cinque in seguito a condanna del tribunale speciale, nella presenza dei requisiti di legge.

Per la prima composizione del Senato saranno altresì nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che fecero parte della Consulta Nazionale e i deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 della Camera dei deputati e che abbiano fatto parte dell'Assemblea Costituente.

A tale diritto si può rinunciare, ma la rinuncia deve essere fatta prima della firma del decreto di nomina.

L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinunzia alla nomina a senatore di diritto».

I testi del primo e del secondo comma votati dall'Assemblea riportavano: «Per la prima elezione del Senato», tuttavia al termine delle votazioni, l'Assemblea accetta, senza procedere a votazione, la formula: «Per la prima composizione del Senato».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, in seguito a condanna del tribunale speciale per la difesa dello Stato fascista.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

***

Testo definitivo:

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti