[Il 20 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. L'onorevole Perassi ha proposto la seguente norma aggiuntiva:

«La disposizione dell'articolo 76 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di leggi, avrà effetto dalla data di convocazione delle Camere».

Ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Perassi. Secondo l'articolo 76 della Costituzione, il Presidente della Repubblica non può ratificare i trattati rientranti in determinate categorie se non previa autorizzazione delle Camere.

I trattati elencati a tale effetto dalla Costituzione sono: i trattati di natura politica; i trattati di arbitrato o di regolamento giudiziario; quelli che importano variazioni di territorio; quelli che importano oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Che cosa avverrebbe entrando in vigore la nuova Costituzione? Il Presidente della Repubblica non potrebbe ratificare nessuno di questi trattati sino a quando l'autorizzazione da parte delle Camere non sia intervenuta. Ora, vi sono alcuni trattati per i quali questa attesa delle nuove Camere può non presentare alcun inconveniente. Ciò può dirsi in particolare per i trattati di carattere politico, anche perché è estremamente improbabile che se ne facciano in questo periodo, e così pure per i trattati generali o particolari di arbitrato o regolamento giudiziario.

Ma durante questi mesi, che saranno quattro o cinque, è evidente che lo Stato deve poter funzionare anche nei suoi rapporti internazionali. Ora, ai nostri tempi sono frequentissimi gli accordi commerciali od economici, che presentano un certo carattere d'urgenza. Si tratta di accordi internazionali che possono talora importare qualche onere finanziario e talora anche qualche ritocco a norme legislative interne. Il rinviarne la ratifica fino a che le nuove Camere abbiano dato la loro autorizzazione potrebbe riuscire contrario al pubblico interesse.

Data questa esigenza, mi pare che occorra una disposizione che permetta di superare la difficoltà. La formula con la quale si propone di ovviare all'inconveniente che deriverebbe dal non dire nulla è quella di stabilire che l'articolo 76 della Costituzione, limitatamente ad alcune categorie di trattati in esso indicate e cioè per quelli che importano oneri di finanze o modificazioni di leggi interne, sia sospeso e abbia effetto soltanto a decorrere dalla costituzione delle Camere. Questa è la portata pratica dell'articolo aggiuntivo che ho proposto.

Grassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Grassi. Se ho ben capito, l'onorevole Perassi vorrebbe che durante il periodo in cui potrà essere convocata l'Assemblea Costituente questa possa accordare l'autorizzazione alla ratifica di alcuni trattati commerciali. Non mi pare che, per un periodo così limitato quale è quello che si prevede, sia necessario introdurre una nuova norma nella Costituzione. Dato il concetto di attribuire ai lavori della Costituente soltanto argomenti di particolare e immediata necessità, pregherei l'onorevole Perassi di desistere.

Perassi. Ma non è questo! Vi è un equivoco.

Grassi. Allora è la norma proposta che non è chiara.

Presidente Terracini. Onorevole Perassi, ella mantiene la sua proposta?

Perassi. La mantengo.

Presidente Terracini. Metto allora in votazione la norma aggiuntiva proposta dall'onorevole Perassi della quale do nuovamente lettura:

«La disposizione dell'articolo 76 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di leggi, avrà effetto dalla data di convocazione delle Camere».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti