[Il 6 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Mastino Pietro. [...] Credo che tutti siamo d'accordo, in linea per lo meno teorica, nel riconoscere che debbano essere aboliti i tribunali speciali e che nuovi tribunali speciali o commissioni straordinarie non debbano essere stabiliti. Però, intanto, nel progetto, la disposizione precisa dell'abolizione di quelli esistenti non è consacrata. È consacrato, sì, il divieto dell'istituzione di nuovi tribunali speciali, ma non è stabilita la soppressione immediata degli attuali. È stabilito che la soppressione debba avvenire entro cinque anni; ma se noi, ad esempio, dovessimo — uso questo termine un po' volgare, ma espressivo — dovessimo, dicevo, sorbirci, per cinque anni ancora, i provvedimenti straordinari stabiliti in materia penale, per cui l'imputato viene sottratto talvolta ai suoi giudici naturali, ed affidato — direi consegnato — ai tribunali militari di guerra, se questo, dico, si dovesse verificare, dovrei dire allora che noi, con questo nostro progetto di Costituzione, non abbiamo fatto un passo innanzi, ma ne abbiamo fatto molti in una via di regresso.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti