[Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]
Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, rinviamo alla seduta di domattina l'esame delle disposizioni transitorie V e VI.
Passiamo all'esame della VII
Se ne dia lettura.
Schiratti, Segretario, legge:
«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i tribunali militari.
«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale supremo militare e alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione».
Presidente Terracini. L'onorevole Adonnino ha presentato il seguente emendamento:
«Sostituirla con la seguente:
«Entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi di giurisdizione speciale attualmente esistenti, tranne quelli di cui all'articolo 95.
«Il loro mantenimento può essere stabilito con legge approvata da ciascuna delle due Camere a maggioranza di due terzi, sentito il parere del Consiglio superiore della Magistratura».
Non essendo presente l'onorevole Adonnino s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.
Gli onorevoli Gasparotto e Bozzi hanno presentato il seguente emendamento:
«Sostituire il secondo comma col seguente:
«Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si provvederà con legge a rivedere le attribuzioni del Tribunale supremo militare, per coordinarle con il principio sancito nell'articolo 102».
Nessuno dei due presentatori è presente.
Uberti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Uberti. Bisognerebbe, in seguito a quanto si è deliberato in merito ai tribunali militari in tempo di pace, considerare se non sia il caso di prendere in esame il contenuto degli emendamenti relativi anche se i proponenti siano assenti. Desidererei conoscere il parere della Commissione in proposito.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sta bene.
Presidente Terracini. Vi è poi il seguente emendamento degli onorevoli Gabrieli e Perlingieri:
«Sostituire il secondo comma col seguente:
«Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si provvede con legge a rivedere le attribuzioni del Tribunale supremo militare».
Poiché nessuno dei proponenti è presente, si intende abbiano rinunziato a svolgerlo.
L'onorevole Nobili Tito Oro ha proposto il seguente emendamento:
«Sostituire il primo comma col seguente:
«Entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti».
Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.
L'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:
«Sopprimere al primo comma le parole:
«tale termine è ridotto a tre anni per i tribunali militari».
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Dopo quanto abbiamo deciso non ce n'è più bisogno.
Colitto. Vi rinunzio.
Presidente Terracini. L'onorevole Colitto ha presentato anche, insieme con gli onorevoli Mastrojanni, Perugi, Perrone Capano, Tripepi, Rodi, Abozzi, Venditti, Tumminelli, Bencivenga, Marinaro e Miccolis, il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:
«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione si provvede con legge a rivedere le attribuzioni del Tribunale supremo militare per coordinarle col principio sancito dall'articolo 102».
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Accettiamo questa proposta.
Colitto. Dato che l'onorevole Ruini ha dichiarato di accettare la mia proposta, rinunzio a svolgerla.
Presidente Terracini. Gli onorevoli Leone Giovanni, Scalfaro, Sampietro Umberto, Giacchero, Raimondi, Numeroso, Riccio Stefano hanno presentato il seguente emendamento:
«Sostituirla con la seguente:
«Entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione le giurisdizioni straordinarie e speciali attualmente esistenti, tranne quelle previste nei comma 3°) e 4°) dell'articolo 95, saranno trasformate in sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria.
«Entro un anno dalla predetta data saranno trasferite alla Corte di cassazione le attuali funzioni giurisdizionali del Tribunale supremo militare, al quale saranno attribuite le funzioni di giudice di secondo grado».
Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.
Prego l'onorevole Ruini di voler esprimere il parere della Commissione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Tutti gli emendamenti che sono stati presentati a questa disposizione sono una conseguenza logica di ciò che l'Assemblea ha già deliberato prima. E cioè la trasformazione delle giurisdizioni speciali in sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, salvo la conservazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti come organi di giurisdizione. Ho pure conservati i Tribunali militari cercando di precisarne le funzioni, e deferendo alla Cassazione il ricorso per violazione di legge contro le loro decisioni. Ciò implica, come ho dichiarato durante la discussione, rispondendo all'amico Gasparotto, che si dovrà riordinare il Tribunale supremo, il quale resterà quale giudice di secondo grado, di legittimità come di merito, e dopo di esso si avrà come terzo grado, per le violazioni di legge la Cassazione.
Io pregherei di attenerci al testo della Commissione, salvo a perfezionare la forma in sede di coordinamento.
Uberti. Io pregherei il Presidente della Commissione di mettere un anno invece di sei mesi, perché sarà impossibile, appena eletto il nuovo Parlamento, emanare una legge entro sei mesi.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Si accoglie.
Il nuovo testo potrebbe essere, salvo miglior formulazione, il seguente:
«Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.
«Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione, si provvede con legge alla trasformazione del Tribunale supremo militare a termini dell'articolo 102».
Presidente Terracini. Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti testé letti è presente, gli emendamenti si intendono decaduti.
Pongo in votazione il primo comma della VII norma transitoria nel testo presentato dall'onorevole Ruini:
«Entro cinque anni dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo la giurisdizione del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali militari».
(È approvato).
Pongo in votazione il secondo comma con le modificazioni accettate dalla Commissione:
«Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare ai termini dell'articolo 102».
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti