Evoluzione dell'Articolo
Il 30 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva la seguente disposizione:
«La Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 108, sarą provvisoriamente retta secondo le norme generali contemplate nel Titolo V, essendo assicurata la tutela delle minoranze linguistiche dalle apposite norme previste dalla Costituzione».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformitą con l'articolo 6.
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Testo definitivo:
X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformitą con l'articolo 6.
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A cura di Fabrizio Calzaretti