Evoluzione dell'Articolo
Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva la seguente disposizione:
«Fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione si potrą procedere con legge costituzionale a modificazioni delle circoscrizioni regionali stabilite dall'articolo 123, anche senza il concorso delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 125, fatto salvo il parere delle popolazioni interessate».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
XI.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
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Testo definitivo:
XI.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
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A cura di Fabrizio Calzaretti