[Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo alla disposizione successiva, nel testo originario. Se ne dia lettura.

Amadei, Segretario, legge:

«È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

«La disposizione del n. 2 dell'articolo 56 della Costituzione non è applicabile a chi nel periodo fascista ha rivestito le cariche indicate in tale disposizione.

«Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste».

Presidente Terracini. Ricordo che il terzo comma è stato già approvato il 29 ottobre scorso nei seguenti termini:

«In deroga all'articolo 45, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee alla eleggibilità ed al diritto di voto per i capi responsabili del regime fascista».

Il secondo comma è stato annullato da altre votazioni.

Rimane, quindi, il primo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti