[Il 18 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute i requisiti di eleggibilità e di incompatibilità dei deputati.

Vengono qui riportate solo le parti relative alla disposizione in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 65 per il testo completo della seduta.]

Mortati, Relatore, propone il seguente articolo:

«Sono eleggibili alla carica di Deputato tutti gli elettori che abbiano compiuto, al momento della elezione, l'età di anni 25, che abbiano acquistato la cittadinanza italiana da almeno due anni e non siano membri dell'antica casa regnante italiana.

«La qualità di Deputato è incompatibile con quella di membro della seconda Camera.

«Eventuali altre cause di incompatibilità saranno fissate dalla legge».

Lussu è d'accordo sulla opportunità di fissare nella Costituzione, che deve avere un carattere solenne, la esclusione dall'elettorato passivo dei membri della ex famiglia Reale. Viceversa ritiene che le altre disposizioni contenute nell'articolo proposto dall'onorevole Mortati dovrebbero essere rinviate alla legge elettorale.

[...]

Presidente Terracini. [...] Avverte che è ora in discussione il caso previsto nell'articolo proposto dall'onorevole Mortati, dell'esclusione dal diritto elettorale passivo dei membri dell'ex famiglia reale. La formulazione dell'articolo circa questo punto sarebbe la seguente: «e non siano membri dell'antica casa regnante italiana».

Di Giovanni, poiché la parola «antica» può sembrare ambigua, propone di sostituirla con la parola «cessata».

Il Presidente Terracini fa presente che l'espressione usata dall'onorevole Mortati non può che riferirsi alla casa Savoia: non crede che sia opportuno adottare un'altra espressione che potrebbe implicare anche l'appartenenza alle altre vecchie case regnanti in Italia.

Lussu crede che sia meglio lasciare l'aggettivo «antica».

[Il resoconto sommario della seduta non riferisce la votazione di questa parte dell'articolo, tuttavia il resoconto dei testi approvati dalla Commissione che riporta manoscritta la data del 25.9.46 (Archivio Storico della Camera dei Deputati, unità archivistica ITCD.00200.00040.00006.00004.00003) riporta il seguente testo:

«Sono eleggibili alla carica di Deputato tutti i cittadini aventi requisiti per essere elettori, i quali al momento delle elezioni, abbiano compiuto l'età di anni 25, eccettuati i membri dell'antica Casa regnante italiana».

È quindi da ritenere che questa formula sia stata votata ed approvata.]

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti