[Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Mortati ha presentato la seguente proposta:

«È convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151».

Ha facoltà di svolgerla.

Mortati. La mia proposta si riferisce al primo comma dell'articolo 6 del decreto da cui la Costituente ha tratto la sua investitura, nel quale è detto: «Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge». Con l'adozione del procedimento del decreto legge per la convocazione della Costituente il Governo di Salerno volle affermare la continuità fra il vecchio e il nuovo ordinamento. Io non entro nel merito di questa concezione, che a me pare infondata, non essendo contestabile che la decisione costituente abbia importato una frattura fra il vecchio e il nuovo ordinamento. Comunque, trovandoci di fronte ad un testo legislativo che ha voluto espressamente sancire la continuità fra i due ordinamenti, si pone questo problema: chi deve operare la conversione in legge? A tenore dell'articolo 6 citato che si richiama alle norme vigenti, regolative dei decreti-legge, l'organo competente dovevano essere le Assemblee legislative.

Può intendersi che con questa dizione ci si sia voluti riferire al Parlamento che sorgerà in virtù della Costituzione da noi approvata? Non mi pare che tale interpretazione possa ritenersi corretta, tenuto conto anzitutto che l'atto di conversione di un decreto, il cui contenuto senza dubbio attiene ad una materia costituzionale, ed anzi alla più tipica, a quella che ha di mira l'instaurazione di un nuovo ordinamento fondamentale dallo Stato, debba essere opera di un organo che abbia competenza nella materia stessa: ciò che non avviene per le ordinarie Assemblee legislative. Si potrebbe pensare a queste Assemblee in funzione di costituenti, cioè agenti con le forme della revisione costituzionale, ma non sembra ragionevole che la legittimazione del decreto da cui il nuovo ordinamento dovrebbe trarre la sua investitura sia attribuita ad un organo derivato dall'Assemblea Costituente, e non direttamente a questa. Si avrebbe, se non si adottasse la soluzione da me proposta, l'assurdo che le future Camere neghino la validità di quanto ha fatto l'organo che ha creato l'ordinamento, di cui farebbero parte. È inoltre da ricordare la ragione politica, relativa all'opportunità di non lasciare ancora aperta una questione circa la legittimità del procedimento costituente.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La formula di convertire in legge, nella Costituzione, un decreto-legge non mi sembra felice e corretta. Ma l'esigenza messa in luce dall'onorevole Mortati è fondata.

Ricordo che il decreto-legge del 1944 fu una piccola Costituzione provvisoria uscita dalla rivoluzione; tutti i decreti legislativi, e tutte le norme che hanno retto il nostro ordinamento provvisorio sono uscite di là. Ne sono derivati il referendum per la Repubblica, la convocazione dei comizi elettorali, la esistenza medesima di questa Assemblea.

Se si voleva riallacciarsi in qualche modo alle forme del passato, ed inserire, per così dire, la rivoluzione nel solco costituzionale, era inevitabile partire da un decreto legge, e riservarne la conversione. Ma ora che siamo usciti dal provvisorio, ora che il regime intermedio è superato, non ci possiamo lasciare alle spalle come non definito il punto iniziale, la cellula da cui è provenuto l'ordinamento provvisorio. Faremo opera di saggezza decidendo fin da ora che quella che fu l'origine della nostra vita nuova, che poi diventò vita repubblicana, non resti ancora formalmente sospesa e rimessa, sia pure formalmente, al Parlamento futuro.

Condorelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Condorelli. Mi sembra che questo decreto dovrebbe essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge con il relativo iter delle Commissioni per l'esame e la discussione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non è necessario l'iter che lei dice, e che sarebbe necessario pel futuro Parlamento. Più che una conversione formale in legge, noi dobbiamo stabilire che non occorre più una conversione formale e che una conversione sostanziale di quel decreto, che è insieme il suo superamento, si trova nel fatto stesso di questa Costituzione definitiva.

Votiamo intanto la proposta Mortati.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la formulazione Mortati, testé letta.

(È approvata).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti