Evoluzione dell'Articolo

Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva la seguente disposizione:

«Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state prima esplicitamente abrogate o che non siano compatibili con la presente Costituzione».

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Testo definitivo:

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

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A cura di Fabrizio Calzaretti